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Avvocato nominato in udienza, nessun termine a difesa quando abuso del processo (Cass. 23884/19)

19 maggio 2019, Cassazione penale

Tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente - è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia.

Ove la difesa sia venuta meno in via definitiva per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono, il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, il quale assisterà l'imputato in tutte le fasi successive (semprechè, ovviamente, l'imputato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia); ove il vuoto di difesa sia momentaneo, il giudice provvede - ex art. 97 c.p.p., comma 4, - alla nomina di un sostituto del difensore designato, che assisterà l'imputato in relazione allo specifico atto per cui l'ha nominato. E' altresì noto che il difensore nominato ex art. 97 c.p.p., comma 1, ha diritto ad un termine a difesa non inferiore, normalmente, a sette giorni (art. 108 c.p.p.); analogo diritto non spetta al difensore nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4.

Alla mancanza, in via definitiva, del difensore, deve conseguire la nomina, da parte del giudice, di un nuovo difensore, che rimarrà in carica fino alla fine del procedimento (salva l'attivazione dell'imputato); alla mancanza, in via temporanea, del difensore, deve conseguire la nomina di un sostituto del difensore d'ufficio, che assume la difesa per singoli atti. Non è, quindi, il giudice che sceglie un difensore definitivo o "a tempo", ma la situazione creata dal venir meno del difensore tecnico, perchè alla rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono deve conseguire la nomina, in via definitiva, di un diverso difensore (ex art. 97 c.p.p., comma 1); alla momentanea assenza del difensore designato deve conseguire la nomina di un sostituto del difensore (art. 97 c.p.p., comma 4). Ed è alla luce del dettato normativo che va letto il provvedimento con cui avviene la designazione - da parte del giudice - di un nuovo difensore, e non già alla luce delle norme citate nel provvedimento suddetto, perchè: a) se il vuoto si è creato in via definitiva, la nomina del giudice investe stabilmente il nuovo legale della funzione difensiva; se l'impedimento del difensore designato non ha carattere definitivo, la nomina del giudice non può significare che investitura a tempo della difesa tecnica. In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare all'imputato un difensore di ufficio.

Il quadro è completato dalla attribuzione al nuovo difensore del diritto di chiedere un termine per preparare la difesa (art. 108 c.p.p.). Ove il termine sia concesso, il difensore revocato (o rinunziante) rimane in carica fino alla scadenza del termine suddetto (art. 107 c.p.p., comma 2), sicchè, ove lo stesso (il difensore revocato) non sia presente - nella pendenza del termine - al compimento di un atto per il quale è prevista la presenza del difensore, potrà essere nominato un suo sostituto, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4.

Non spetta la concessione di un termine a difesa  quando l'imputato si renda responsabile di un "deprecabile abuso del processo" (!).

Revoca tardiva del mandato a ridosso dell'udienza, sebbene l'udienza fosse stata fissata, da tempo, per l'esame di numerosi testi: l'istanza di rinvio pare un espediente per procrastinare la definizione del procedimento, in violazione dei doveri di lealtà e di correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali.

La mancata concessione di un termine a difesa al difensore che ne abbia diritto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore ed è, pertanto, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a); ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 01/03/2019) 29-05-2019, n. 23884

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente -

Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

Dott. ROMANO Michele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PINELLI MARIO MARIA STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

il difensore presente, avv. CL, espone alla Corte i motivi di gravame e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Trieste ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di T.G. per bancarotta fraudolenta impropria (commessa in relazione al fallimento della (OMISSIS) s.p.a., dichiarato il 13/4/2005) ed ha, su appello del Pubblico Ministero, aumentato la pena a lui irrogata.

2. Ricorre per cassazione l'imputato lamentando la violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p.. Deduce che all'udienza del 19 aprile 2011, essendo venuto meno il rapporto di fiducia col difensore precedentemente nominato, avv. T, procedette alla sua revoca, dandone comunicazione al giudice col deposito dell'atto in cancelleria. Alla ripresa dell'udienza, avvenuta alla ore 15,12 dello stesso giorno, il Tribunale, invece di procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, nominò, ex art. 97, comma 4, un sostituto del difensore revocato, il quale richiese un termine a difesa, ma l'istanza fu rigettata perchè - motivò il Tribunale - il difensore nominato ex art. 97, comma 4, non ha diritto ad alcun termine. Si è consumata in tal modo, conclude il ricorrente, una nullità assoluta, che deve portare all'annullamento di entrambe le sentenze di merito.

Con altro motivo si duole dell'ingiustificata riduzione della sua lista testimoniale (erano stati esclusi i testi G. e C.).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, anche se la sentenza va in parte annullata per l'intervenuto mutamento del quadro normativo.

1. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato, preliminarmente, che tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente - è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia.

E' noto, al riguardo, che, ove la difesa sia venuta meno in via definitiva (per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono), il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, il quale assisterà l'imputato in tutte le fasi successive (semprechè, ovviamente, l'imputato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia); ove il vuoto di difesa sia momentaneo, il giudice provvede - ex art. 97 c.p.p., comma 4, - alla nomina di un sostituto del difensore designato, che assisterà l'imputato in relazione allo specifico atto per cui l'ha nominato. E' altresì noto che il difensore nominato ex art. 97 c.p.p., comma 1, ha diritto ad un termine a difesa non inferiore, normalmente, a sette giorni (art. 108 c.p.p.); analogo diritto non spetta al difensore nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4.

1.1. Il sistema normativo è congegnato, quindi, nel senso che alla mancanza, in via definitiva, del difensore, deve conseguire la nomina, da parte del giudice, di un nuovo difensore, che rimarrà in carica fino alla fine del procedimento (salva l'attivazione dell'imputato); alla mancanza, in via temporanea, del difensore, deve conseguire la nomina di un sostituto del difensore d'ufficio, che assume la difesa per singoli atti. Non è, quindi, il giudice che sceglie un difensore definitivo o "a tempo", ma la situazione creata dal venir meno del difensore tecnico, perchè alla rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono deve conseguire la nomina, in via definitiva, di un diverso difensore (ex art. 97 c.p.p., comma 1); alla momentanea assenza del difensore designato deve conseguire la nomina di un sostituto del difensore (art. 97 c.p.p., comma 4). Ed è alla luce del dettato normativo che va letto il provvedimento con cui avviene la designazione - da parte del giudice - di un nuovo difensore, e non già alla luce delle norme citate nel provvedimento suddetto, perchè: a) se il vuoto si è creato in via definitiva, la nomina del giudice investe stabilmente il nuovo legale della funzione difensiva; se l'impedimento del difensore designato non ha carattere definitivo, la nomina del giudice non può significare che investitura a tempo della difesa tecnica. In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare all'imputato un difensore di ufficio (Sez. 5, n. 13660 del 17/1/2011; sez. 4., n. 2609 del 26/10/2006; Sez. 4, n. 10215 del 13/01/2005).

Il quadro è completato dalla attribuzione al nuovo difensore del diritto di chiedere un termine per preparare la difesa (art. 108 c.p.p.). Ove il termine sia concesso, il difensore revocato (o rinunziante) rimane in carica fino alla scadenza del termine suddetto (art. 107 c.p.p., comma 2), sicchè, ove lo stesso (il difensore revocato) non sia presente - nella pendenza del termine - al compimento di un atto per il quale è prevista la presenza del difensore, potrà essere nominato un suo sostituto, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4.

1.2. Tanto chiarito, va ritenuto, allora, che la nomina dell'avv. DB, avvenuta all'udienza del 19/4/2011 (perchè l'avv. T era stato revocato dall'imputato), equivaleva a nomina, d'ufficio, di un nuovo difensore, dal momento che il precedente difensore era venuto meno in via definitiva, sicchè l'avv. DB avrebbe avuto diritto alla concessione di un termine a difesa non inferiore a sette giorni, a norma dell'art. 108 c.p.p., di cui aveva fatto richiesta. Dalla decisione negativa del Tribunale non è possibile desumere, però, la nullità della sentenza, per due ordini di ragioni: perchè, come diffusamente rilevato dal giudice d'appello, l'imputato si è reso responsabile di un deprecabile abuso del processo; perchè la nullità (sussistente, in condizioni normali) non è stata tempestivamente eccepita.

Sotto il primo profilo è decisivo quanto evidenziato in sentenza: l'imputato, assente all'inizio dell'udienza del 19/4/2011, si presentò in cancelleria solo alle ore 13,15 dello stesso giorno, dopo aver saputo del rinvio dell'udienza al pomeriggio, per depositare la revoca del mandato all'avv. T, senza provvedere alla nomina di un diverso difensore. Tanto, sebbene l'udienza fosse stata fissata, da tempo, per l'esame di numerosi testi (presenti in aula) e sebbene si trattasse di testi già esaminati, la cui (rinnovata) escussione era stata pretesa dallo stesso imputato ( T. non aveva acconsentito all'ingresso, tra il materiale utilizzabile per la decisione, delle dichiarazioni rese dai testi suddetti dinanzi a collegio diversamente composto). Logicamente, pertanto, l'istanza di rinvio, avanzata dalla difesa, è stata riguardata come un espediente per procrastinare la definizione del procedimento, in violazione dei doveri di lealtà e di correttezza che devono orientare l'esercizio del mandato difensivo e delle facoltà processuali (sul punto, Cass., SU, n. 105 del 29/9/2011).

Sotto il secondo profilo si rileva, poi, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la mancata concessione di un termine a difesa al difensore che ne abbia diritto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore ed è, pertanto, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a); ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto (cass., n. 11030 del 25/2/2010; sez. 5, n. 19524 del 2/4/2007; sez. 1, n. 25325 del 20/5/2003; sez. 5, n. 20475 del 14/2/2002). Non risulta che il difensore dell'imputato, presente all'udienza del 19/4/2011, abbia eccepito alcunchè, sicchè la nullità, se esistente (perchè non si verterebbe in un caso di abuso del processo), deve ritenersi sanata. Il primo motivo è, pertanto, infondato, anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle esposte in sentenza.

2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e perchè ignora completamente le argomentate riflessioni del giudice d'appello, il quale ha rilevato che G. è, in realtà, un coimputato che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare, eventualmente, come teste assistito e che C. era stato chiamato a deporre su un fatto di cui T. era stato assolto, nonchè su altro fatto (la distrazione di Euro 8.1.83,45, pagati da una società cliente della (OMISSIS)) su cui l'istruttoria aveva già fatto sufficiente chiarezza; ha poi rilevato che G. era stato amministratore per un breve periodo e che non aveva conoscenza dei fatti aziendali per il periodo successivo alla dismissione della carica. Per tale motivo la Corte di merito ha ritenuto correttamente esercitato, da parte del Tribunale, il potere di riduzione delle liste testimoniali e di revoca delle ordinanze precedentemente emesse. Ricorre, pertanto, la situazione presa in considerazione innumerevoli volte da questa Corte, secondo cui la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione determina l'inammissibilità del motivo, dal momento che l'impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 11951 del 29/1/2014).

3. Tanto argomentato in ordine ai motivi di ricorso, va però rilevato che, nelle more del giudizio, è intervenuta decisione della Consulta, che dichiarato illegittimo costituzionalmente la L. Fall., art. 216 nella parte in cui prevede pene accessorie in misura fissa. Per tale motivo la sentenza va annullata sul punto con rinvio a giudice a quo per la rivisitazione del trattamento sanzionatorio (limitatamente, si ripete, alle pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019