L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato costituisce illecito disciplinare, dato che l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 20 gennaio – 21 giugno 2018, n. 71
Presidente Logrieco – Segretario Capria
Fatto
1.1. Con il ricorso depositato in data 6 maggio 2015, l’Avv. [ricorrente] ha impugnato la decisione del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Milano, assunta il 17 dicembre 2012 e notificata il 16 aprile 2015, con la quale le è stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno.
1.2. Il procedimento disciplinare aveva tratto origine da due esposti pervenuti al COA di Milano nel 2010 e nel 2011 ed aventi ad oggetto la condotta tenuta dalla medesima.
1.3. In relazione al primo esposto (RG 105/2011) si contestava all’Avv. [ricorrente] di non aver tempestivamente consegnato alla sua cliente, Sig.ra [mevia], la documentazione di una causa pendente nonostante i solleciti della parte e dei nuovi avvocati di parte.
1.4. Il COA, non avendo ricevuto alcuna memoria difensiva, addebitava il seguente capo d’incolpazione: “di essere venuta meno ai doveri di correttezza per non aver consegnato alla Sig.ra [mevia] la documentazione relativa alla causa pendente avanti al Tribunale di Milano, R.G. [omissis]/08, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati sia dalla parte che dagli avvocati [omissis] e [omissis]. In Milano dal 15/09/2010”.
1.5. In relazione al secondo esposto (RG 106/2011) si contestava all’Avv. [ricorrente] di non aver provveduto a porre in essere azioni giudiziarie in adempimento al mandato ricevuto dal Sig. [omissis], pur avendo ricevuto un fondo spese di €. 1.500,00, e di essersi rifiutata di restituire tali somme opponendo il mancato pagamento di altri incarichi espletati e non pagati.
1.6. Il COA non avendo ricevuto alcuna memoria difensiva, addebitava il seguente capo di incolpazione: “di essere venuta meno ai doveri di correttezza e lealtà per non aver provveduto a promuovere le azioni per le quali le era stato conferito mandato dal Sig. [omissis], omettendo di presentarsi all’udienza di pignoramento presso terzi nonché di presentare il ricorso per divorzio pur avendo incassato un fondo spese di €. 1.500,00”.
1.7. All’esito dell’udienza dibattimentale, alla quale non era presente l’incolpata, il COA riteneva provata “la responsabilità dell’Avv. [ricorrente]” e “le irroga(va) la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni uno”, con la seguente motivazione: “Nei casi in questione il mancato svolgimento dei mandati conferiti è chiaro e risulta per tabulas dalla documentazione prodotta. L’Avv. [ricorrente] non ha fornito alcun chiarimento né giustificazione e, senza giustificato motivo, non si è nemmeno presentata all’udienza in Consiglio”.
1.8. Avverso la suddetta decisione l’Avv. [ricorrente] propone ricorso al Consiglio Nazionale Forense.
1.9. Il gravame, che non contiene la formulazione di alcuno specifico motivo di impugnazione, è affidato ad una duplice doglianza:
- in relazione al capo d’incolpazione di cui al procedimento iscritto al n. di RG 105/2011 (mancata consegna tempestiva dei documenti) la ricorrente deduce di non aver proceduto al deposito del ricorso per divorzio in quanto la sua precedente attività nel giudizio di separazione non le era stata pagata e che quindi la somma versatale di € 1.500,00 era imputabile al giudizio di separazione e non a quello di divorzio.
- in relazione al capo d’incolpazione di cui al procedimento iscritto al n. RG 106/2011 (inadempimento del mandato) assume che l’azione disciplinare deve dichiararsi prescritta (avendo sottoscritto il mandato nel 2006) e che trattavasi soltanto di lieve ritardo nella restituzione della documentazione alla cliente.
1.10.Sulla base dei rilievi come sopra svolti, la ricorrente richiede la riforma del provvedimento e, in via subordinata, l’applicazione di sanzione meno afflittiva della sospensione, ritenuta eccessiva, sproporzionata ed iniqua.
Diritto
1.11. Osserva, innanzitutto, il Consiglio – in ordine al capo d’incolpazione di cui al procedimento iscritto al n. 106/2011 – che l’illecito contestato all’Avv. [ricorrente] non trova adeguato riscontro probatorio negli atti del procedimento, dai quali non emerge – con la necessaria, tranquillante chiarezza – né il conferimento di uno specifico mandato per il promovimento di una causa di divorzio e di altre iniziative concernenti la esecuzione promossa dalla moglie, né l’avvenuto versamento di una anticipazione di €. 1.500,00, a fronte anche della deduzione della incolpata di aver imputato la detta somma al maggior importo dovutole per la causa di separazione in precedenza seguita, giusta la proposta di parcella acquisita agli atti.
1.12. Del resto, la affermazione dell’esponente che l’avvenuto pagamento delle prestazioni dell’Avv. [ricorrente] per la causa di separazione risulterebbe da documentazione in suo possesso, non è stata confortata dalla produzione nel procedimento di detto riscontro documentale, il che conferma la dubbia sussistenza del fatto contestato.
1.13. Va, richiamato, al riguardo, il principio, costantemente affermato da questo Consiglio (cfr., ex plurimis: Cons. Naz. Forense, 29 novembre 2012, n. 172), giusta il quale, stante il principio del favor per l’incolpato, che deve mutuarsi dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.
1.14.Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi non sufficientemente provata la condotta ascritta all’incolpata e si impone il proscioglimento di quest’ultima dal capo di incolpazione in questione.
1.15.A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quel che attiene al capo di incolpazione (proc. n. 105/2011) concernente il ritardo nella restituzione al cliente, da parte della ricorrente, della documentazione in suo possesso.
1.16. In primo luogo, deve essere disattesa e reietta la eccezione di prescrizione a tal riguardo sollevata dalla ricorrente, la quale afferma che il dies a quo del termine di sua decorrenza andrebbe fatto risalire alla data di sottoscrizione del mandato (mese di febbraio 2006).
1.17.Contrariamente a quanto dedotto dall’Avv. [ricorrente], invero, come correttamente indicato nel capo d’incolpazione, il dies a quo deve essere, invece, individuato nel tempo in cui la condotta illecita (mancata restituzione dei documenti) è cessata, che nel caso va collocato nel periodo settembre/ottobre 2010.
1.18. E’, in argomento, pacifica la giurisprudenza del Giudice di legittimità (v., per tutte: Cass. Civ., Sez. Unite, 30 giugno 2016, n. 13379) secondo cui il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa.
1.19. A tale modo di vedere aderisce pienamente anche questo Consiglio, il quale ha avuto modo di affermare ripetutamente (cfr.: Cons. Naz. Forense, 12 marzo 2015, n. 27; Cons. Naz. Forense, 19 dicembre 2014, n. 191; Cons. Naz. Forense, 25 novembre 2014, n. 146; Cons. Naz. Forense, 9 ottobre 2014, n. 136; Cons. Naz. Forense, 6 ottobre 2014, n. 134; Cons. Naz. Forense, 24 luglio 2014, n. 101; Cons. Naz. Forense, 7 ottobre 2013, n. 170) come il termine per il compimento della prescrizione deve essere fatto decorrere dal momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa.
1.20.Ne discende che, considerate le ripetute interruzioni del termine poste in essere dal Consiglio dell’Ordine con la citazione a giudizio disciplinare, con la decisione e con la sua pubblicazione e notifica, il termine previsto dalla legge per la estinzione dell’azione disciplinare non può, nella fattispecie, in alcun modo ritenersi maturato.
1.21.Per quel che attiene al merito, emerge, poi, dagli atti del procedimento che l’Avv. [ricorrente] aveva proceduto a restituire i documenti concernenti la causa RG [omissis]/08 unitamente alla missiva in data 3 novembre 2010, e cioè a distanza di oltre un mese dalla richiesta rivoltale dalla cliente.
1.22.Sussiste e deve, dunque, ritenersi accertata, alla luce anche delle ammissioni della interessata, la contestata violazione deontologica, essendo fuor di dubbio come l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato vada deontologicamente sanzionata, atteso che, ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario (giurisprudenza costante; per tutte, v.: Cons. Naz. Forense, 11 giugno 2015, n. 87; Cons. Naz. Forense, 16 aprile 2014, n. 68; Cons. Naz. Forense, 30 dicembre 2013, n. 223).
1.23. L’art. 33 del Codice Deontologico Forense vigente (che ha sostituito l’art. 42 del codice precedente), prevede, per la infrazione disciplinare in questione, la sanzione edittale dell’avvertimento, che ben può attagliarsi al caso di specie, considerato il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra la richiesta della cliente e la restituzione dei documenti e non sussistendo motivi o ragioni per farsi luogo alla applicazione delle ipotesi attenuata o aggravata.
P.Q.M.
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D.
22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso ed in riforma dell’impugnato provvedimento, proscioglie la ricorrente dall’addebito oggetto del procedimento iscritto al n. 106/2011 e, ritenuta la sua responsabilità in ordine all’addebito oggetto del procedimento iscritto al n. 105/2011 (ritardata restituzione dei documenti alla cliente), le commina, a norma dell’art. 33 del vigente Codice Deontologico Forense, la sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.