E' pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione in presenza della medesima.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Sentenza 27 aprile 2022, n. 16214
sul ricorso proposto da:
L.O., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 9/3/2021 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Passafiume Sabrina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato, ai soli effetti civili, la condanna di L.O. per il reato di cui all'art. 481 c.p., per il quale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere agli effetti penali per intervenuta prescrizione.
L'imputato è accusato di aver falsamente attestato, nell'esercizio della professione di avvocato, l'autenticità della firma di Lo.An. apposta in calce al mandato difensivo redatto a margine di un ricorso
proposto a nome della stessa Lo. ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza del reato contestato. In proposito il ricorrente rileva come, ai sensi dell'art. 83 c.p.p., comma 3,
compito del difensore sia esclusivamente quello di certificare l'autografia della firma apposta in calce al mandato difensivo. Ne discende che l'attestazione non è anche destinata a provare che la firma sia stata apposta in presenza dell'avvocato, come invece erroneamente ritenuto dai giudici del merito, i quali avrebbero affermato la responsabilità dell'imputato proprio per aver certificato che la firma era stata rilasciata in sua presenza. Non di meno, alla luce di quanto riferito dalla stessa Lo. in merito all'assenza del L. al momento in cui ella rilasciò in suo favore altro mandato e dell'accertata prassi invalsa nello studio di raccogliere più mandati difensivi contemporaneamente, dalla mera circostanza che la firma apocrifa non sia stata apposta in presenza dell'imputato non potrebbe desumersi la consapevolezza del medesimo della falsità della sottoscrizione e, dunque, il dolo del reato contestato.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece vizi di motivazione, non avendo la Corte territoriale, una volta rilevata la prescrizione del reato, compiutamente esaminato i motivi d'appello svolti con il gravame di merito, ancorchè ai soli fini della conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, atteso che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte si è puntualmente attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito all'applicazione dell'art. 578 c.p.p., esaminando i motivi d'appello proposti dall'imputato non solo alla luce della
regola di giudizio posta dall'art. 129 cit. codice.
3. Quanto alle censure proposte con il primo motivo è pacifico che il potere certificativo attribuito all'esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l'autografia della sottoscrizione e non anche l'apposizione in presenza della medesima.
Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la Corte
non ha però ritenuto integrato il reato perchè l'imputato avrebbe attestato l'apposizione in sua presenza della firma risultata apocrifa, bensì ha tratto dalla incontestata falsità la prova che questa non poteva essere stata apposta in sua presenza e che, pertanto, altrettanto falsamente egli ne ha attestata l'autenticità.
Deve quindi ritenersi che il fatto materiale contestato e ritenuto dai giudici di merito sia indiscutibilmente tipico, risultando conseguentemente infondate le doglianze del ricorrente sul punto.
Colgono invece nel segno le critiche formulate dal ricorrente con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con la censura della prassi asseritamente seguita all'interno dello studio del difensore - senza peraltro precisare se abbia ritenuto la stessa effettivamente provata - il giudice dell'appello ha sostanzialmente ritenuto assolto il suo onere motivazionale sul punto, considerando
in maniera apodittica superflua ogni ulteriore indagine sull'eventuale errore in cui sarebbe incorso l'imputato al momento dell'autenticazione della firma della Lo. circa il fatto che fosse stata la stessa ad apporla realmente.
Invero quella dell'autenticazione "differita" è prassi tutt'altro che inusuale e comunque non illecita, come già ricordato, fermo restando per l'appunto che il legale nell'esercizio del suo potere attestativo sia certo dell'identità del sottoscrittore.
Certezza che, come accennato, la Corte ha apoditticamente escluso, senza spiegare perchè l'imputato non possa averla invece coltivata sulla base di un'erronea convinzione determinata dal fatto che effettivamente la Lo. era sua cliente ed aveva contestualmente
rilasciato altro mandato al L. indubitabilmente sottoscritto dalla medesima.
Errore che, anche qualora dovuto a negligenza, sarebbe comunque idoneo ad escludere il dolo del reato, anche nella sua forma eventuale.
4. Alla luce dell'evidenziata lacuna motivazionale la sentenza deve dunque essere annullata e deve dunque essere disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2022