Un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea può limitarsi ad allegare all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'autocertificazione prevista dall'art. 94 comma 2 d.P.R. 115/2002.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA 08/11/2017
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo ROMIS
Dott. Gabriella CAPPELLO
Dott. Antonio TANGA
Dott. Mara Rosaria BRUNO
Dott. Francesca COSTANTINI
- Presidente -
- Consigliere re!.-
- Consigliere -
- Consigliere
- Consigliere -
SENTNZA
REGISTRO GENERALE
n.21300/17
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K. M. 23/01/1987
avverso la ordinanza del PRESIDENTE delegato della CORTE
d'APPELLO di GENOVA in data 23/11/2016
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo
GALLI, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento con rinvio al
Presidente della Corte d'appello di Genova per nuovo esame.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 23/11/2016, il Presidente delegato presso la Corte d'appello di
Genova ha rigettato l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 115/2002, proposta avverso il
provvedimento di revoca dell'ammissione del cittadino extra comunitario K.M. , detenuto per questa causa, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel
giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna dello stesso nel procedimento n.
1509/2016 R.C.A., adottata dal giudice al quale era stata avanzata richiesta di liquidazione
degli onorari da parte del difensore.
2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del K., avv. Giovanni
Stagnaro, deducendo violazione dell'art. 79 co. 2 d.P.R 115/2002, anche con riferimento
agli artt. 3 e 24 della Cost. e all'art. 6 della Convenzione E.D.U. In particolare, parte
ricorrente contesta la lettura della norma operata dal giudicante, rilevando che la revoca
del beneficio era conseguente al mancato deposito della certificazione dell'autorità
consolare di cui all'articolo citato, laddove l'ammissione era avvenuta sulla scorta della sola
autocertificazione rilevando che l'art. citato non prevede alcuna causa di inammissibilità
dell'istanza a causa della mancata produzione della certificazione consolare circa il reddito
del cittadino extra comunitario richiedente, altresì osservando che, nel caso di specie, non
era stata richiesta alcuna documentazione, cosicché l'omessa produzione non poteva
comportare la revoca del beneficio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre.
2. Con l'ordinanza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto, con il quale la
Corte d'appello di Genova aveva revocato, in sede di liquidazione dei compensi,
l'ammissione al beneficio già concesso al K. in virtù della sola autocertificazione e
senza la produzione della certificazione consolare prevista dall'art. 79 co. 2 d.P.R.
115/2002, il giudice ha avallato la decisione adottata, rilevando che la parte interessata non
aveva provveduto a depositare, nel termine di cui all'art. 94 co. 3 stesso d.P.R., la
certificazione di cui al citato art. 79 co. 2, potendo il beneficio essere revocato anche in caso
di accertamento successivo della mancanza originaria dei requisiti.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Devono preliminarmente chiarirsi i termini normativi in cui va inquadrata la
fattispecie all'esame.
L'art. 79 comma 2 d.P.R. 115/2002 stabilisce che l'istanza di ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello stato è inammissibile in tutti i casi in cui difettino i requisiti elencati
alle lett. a), b), c) e d) del co. 1 della stessa norma, laddove il comma 2 prevede, per i
redditi prodotti all'estero, che «il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea
correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la
veridicità di quanto in essa indicato». Il successivo comma 3, inoltre, stabilisce per tutti gli
interessati che essi, nel caso in cui il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli
avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedano «...sono tenuti, a pena
d'inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la
veridicità di quanto in essa indicato».
L'art. 94 dello stesso d.P.R., poi, disciplina le ipotesi di impossibilità per tutti gli
interessati (comma 1, con riferimento all'art. 79 co. 3) e per i cittadini di Stato non
appartenente all'Unione Europea (comma 2, con riferimento all'art. 79 co. 2), a presentare
la documentazione necessaria ai fine della verifica della veridicità, prevedendo uno
strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazione sostitutiva della certificazione da parte
dell'interessato, stabilendo al comma 3, per il caso di cittadini non appartenenti ad uno
stato dell'Unione Europea che siano detenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione
consolare possa essere prodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione
dell'istanza, anche dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
Quanto alla decisione dell'istanza di ammissione e al relativo procedimento, ivi compresi
i connessi poteri istruttori del giudice, gli stessi sono disciplinati dagli artt. 95 e ss., d.P.R.
115/2002, laddove la revoca del beneficio già concesso è disciplinata dall'art. 112 del d.P.R.
115/2002 che, ai fini qui d'interesse, prevede alla lett. c) il caso in cui, nei termini di cui
all'art. 94 co. 3 or ora richiamato, non sia stata prodotta la certificazione consolare; alla lett.
d) l'ipotesi in cui, d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario, in ogni momento e,
comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, risulti provata la mancanza,
originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92.
3.2. Ciò premesso, deve chiarirsi che, nel caso di specie, la revoca del beneficio è
intervenuta per mancata produzione della sola certificazione consolare, poichè l'ammissione,
secondo quanto affermato dal giudice nel provvedimento impugnato, era stata disposta in
base alla autocertificazione sostitutiva contenuta nella stessa istanza. Parimenti, deve
ritenersi che tale autocertificazione fosse stata tempestivamente prodotta dalla parte in
conseguenza di un'allegata impossibilità di produrre la certificazione consolare, debitamente
scrutinata dal giudice competente (circostanza sulla quale, invero, nulla è specificato
nell'ordinanza impugnata).
3.3. Ciò premesso, questa sezione ha già affermato che l'istanza presentata
dall'imputato straniero detenuto non può essere dichiarata inammissibile per la mancata
produzione della certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente prodotti all'estero,
ma il decreto di ammissione al beneficio può essere successivamente revocato se entro i
termini di legge tale certificazione non venga prodotta (cfr. sez. 4 n. 17003 del 15/01/2009,
Rv. 243477). In quella sede, peraltro, questa Corte ha precisato che ove il giudice non abbia
provveduto alla revoca, il decreto non può essere successivamente revocato da altro giudice
se la certificazione sia stata poi prodotta, tale tardiva produzione non avendo carattere
invalidante della dichiarazione sostitutiva (cfr. sez. 4 n. 43312 del 28/10/2008, Rv.
242035).
3
Peraltro, nei precedenti testè richiamati, la S.C. ha puntualmente ricostruito i termini
della questione, partendo da un rinvio a quanto incidentalmente affermato anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 369 del 2007, a proposito della mancata produzione della
certificazione consolare, che comporta l'inammissibilità della domanda soltanto in difetto
(non anche in presenza) della dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art.
94, comma 2.
Né può ritenersi previsto, a pena di inammissibilità della domanda, il rispetto del
termine, decorrente dalla data di presentazione della stessa, entro il quale, a norma dell'art.
94, comma 3, il detenuto può produrre la certificazione, atteso che, in caso di omessa
produzione, il decreto di ammissione va revocato, a norma dell'art. 112, comma 1, lett. c),
del citato d.P.R., a cura del giudice che procede al momento della scadenza dei termini
(art.112, comma 3 d.P.R. 115/2002).
Inoltre, la revoca intervenuta nel caso in esame non va confusa con quella disciplinata
dall'art. 112, comma 1, lett. d) che va disposta, anche se il processo è ormai definito
(purché non oltre cinque anni dalla sua definizione), qualora risulti provata la mancanza,
originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Nel caso di
specie, infatti, non risulta tale presupposto di fatto (vale a dire l'accertato difetto, originario
o sopravvenuto, delle condizioni di reddito), ma unicamente la mancata produzione della
certificazione consolare, necessaria al fine di consentire al giudice di verificare la veridicità
della dichiarazione sostitutiva, situazione che rileva esclusivamente con riguardo al caso di
revoca di cui all'art. 112, comma 1, lett. c), nel caso in cui, cioè, nei termini previsti dall'art.
94 comma 3, non sia stata prodotta la certificazione consolare.
Va, peraltro, considerato che il giudice aveva la possibilità, attribuita dall'art. 96, comma
2, in presenza di fondati motivi per ritenere che l'interessato non versasse nelle indicate
condizioni di reddito, di respingere l'istanza, ciò che non risulta esser stato disposto, non
essendo neppure emerso che, prima di provvedere, l'istanza sia stata trasmessa,
unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie
verifiche.
3.4. Deve, dunque, ritenersi che, nel caso all'esame, la Corte d'appello abbia ammesso il
K. al patrocinio dei non abbienti sulla base della sola dichiarazione sostitutiva della
certificazione - il che sposta l'attenzione sull'art. 94, comma 2, che consente detta
sostituzione in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art.
79, comma 2 - e che abbia, pertanto, accertato la sussistenza di detta impossibilità.
Sul punto specifico, questa stessa sezione ha già precisato che, nel caso in cui
l'interessato, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, abbia allegato
all'istanza l'autocertificazione prevista dall'art. 94 comma 2 d.P.R. 115/2002, egli si trova
già nelle condizioni di godere del beneficio (fatti salvi, si aggiunge in questa sede, i poteri
istruttori e di verifica di cui agli artt. 96 e ss., stesso d.P.R.), senza che occorra una
ulteriore produzione documentale. La eventuale tardiva presentazione della certificazione
consolare, peraltro, non potrà inficiare la validità e l'efficacia delle autocertificazioni
tempestivamente prodotte, la stessa non essendo più necessaria perché legittimamente sostituita dalla dichiarazione sostituiva (cfr. in motivazione sez. 4 n. 21999 del 26/02/2009).
Peraltro, dall'ordinanza impugnata non è neppure emerso che la produzione della
certificazione sia stata sollecitata dal giudice che ha disposto l'ammissione del K. al
beneficio e, se si considera che non risulta che il provvedimento ammissivo sia stato
impugnato, non può che ritenersi preclusa ogni ulteriore valutazione in merito, anche se
incidentale, da parte del giudice chiamato a decidere sull'istanza di liquidazione del
compenso al difensore.
4. La decisione impugnata, siccome affetta dal vizio denunciato, va quindi annullata con
rinvio per nuovo esame al Presidente della Corte d'appello di Genova che si atterrà ai
principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Presidente della
Corte d'Appello di Genova
Così deciso in Roma il giorno 08 novembre 2017