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Audizione dei testimoni elemento essenziale del processo equo (Corte EDU, Dan vs Moldavia 2, 2020)

10 novembre 2020, Corte Europea dei diritti dell'Uomo

Un elemento fondamentale per un procedimento penale che sia equo è la possibilità per l'imputato di confrontarsi con un testimone alla presenza del giudice o dei giudici che decideranno in ultima istanza il caso: questo principio di immediatezza si basa sull'idea che le osservazioni fatte dal tribunale sul contegno e sulla credibilità di un testimone possono avere conseguenze importanti per l'imputato. Pertanto, un cambiamento nella composizione del tribunale processuale dopo l'audizione di un testimone importante dovrebbe normalmente portare all'audizione di quel testimone.

Il diritto ad un processo equo, garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, include il diritto delle parti al processo di presentare le osservazioni che ritengono rilevanti per il loro caso. Poiché la Convenzione ha lo scopo di garantire non diritti teorici o illusori, ma diritti pratici ed effettivi, questo diritto può essere considerato effettivo solo se le osservazioni sono effettivamente "ascoltate", il che è debitamente considerato dal giudice del processo. In altre parole, l'effetto dell'articolo 6 è, tra l'altro, quello di porre il "tribunale" sotto l'obbligo di condurre un adeguato esame delle osservazioni, degli argomenti e delle prove addotte dalle parti, fatta salva la sua valutazione della loro pertinenza.

Deve sussistere una buona ragione per la mancata presenza di un testimone al processo e, in secondo luogo, quando una condanna si basa esclusivamente o in misura decisiva su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha avuto la possibilità di esaminare o di far esaminare, sia durante le indagini che al processo, i diritti della difesa possono essere limitati in misura incompatibile con le garanzie previste dall'articolo 6.

Se la condanna si basa esclusivamente o decisamente sulla prova di testimoni assenti, la Corte deve sottoporre il procedimento al più attento scrutinio. La questione in ogni caso è se vi siano sufficienti fattori di controbilanciamento, comprese le misure che consentono una valutazione equa e corretta dell'attendibilità di tali prove. Ciò permetterebbe di basare una condanna su tali prove solo se sono sufficientemente affidabili data la loro importanza nel caso.

Sebbene l'articolo 6 non prescriva alcun diritto di ricorso, richiede che, se il diritto nazionale prevede un ricorso, l'articolo 6 entri in gioco anche in questi procedimenti di ricorso, nella misura in cui si può ragionevolmente affermare che questi procedimenti implicano una "determinazione" di un'accusa penale contro il richiedente o dei suoi diritti o obblighi civili.

 


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CASO DI DAN c. LA REPUBBLICA DI MOLDOVA (n. 2)

(Applicazione n. 57575/14)

10 novembre 2020

 

traduzione informale canestriniLex.com



Art. 6 § 1 (penale) - processo equo - Riesame del ricorso contro l'assoluzione del ricorrente in un procedimento riaperto a seguito della sentenza della Corte - Corte d'appello con l'obbligo di adottare misure positive per provare i testimoni assenti, anche se il ricorrente non ha chiesto una prova - Diverse carenze nella valutazione complessiva delle prove

 STRASBURGO

10 novembre 2020

 

Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può essere soggetta a revisione editoriale.

 Nel caso di Dan contro la Repubblica di Moldova (n. 2),

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione), che si riunisce come Sezione composta da:

Jon Fridrik Kjølbro, Presidente,
Marko Bošnjak,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, giudici,
Mihai Poalelungi, giudice ad hoc,
e Stanley Naismith, responsabile del registro di sezione,

Considerando che :

la domanda (n. 5757575/14) contro la Repubblica di Moldova presentata alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino moldavo, il sig. Mihail Dan ("il richiedente"), l'11 agosto 2014;

la decisione di notificare la denuncia ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione al governo moldavo ("il governo") e la decisione di dichiarare irricevibile il ricorso per il resto;

il ritiro di Valeriu Grițco, il giudice eletto per la Repubblica di Moldova, dalla seduta della causa (articolo 28 § 3 del regolamento del tribunale) e la decisione del presidente della sezione di nominare Mihai Poalelungi giudice ad hoc (articolo 26 § 4 della Convenzione e articolo 29 § 1 (a));

le osservazioni delle parti;

dopo aver deliberato in privato il 29 settembre 2020,

Emette la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda la presunta nuova violazione del diritto del ricorrente ad un procedimento penale equo dopo che i tribunali nazionali hanno riaperto il procedimento contro di lui a seguito della sentenza della Corte nella causa Dan contro Moldova (n. 8999/07, 5 luglio 2011).

I FATTI

2. Il richiedente è nato nel 1960 e vive a Chişinău. Era rappresentato dal sig. M. Lupu, un avvocato che esercitava a Chişinău. Il governo era rappresentato dal suo agente, sig. O. Rotari.

Circostanze del caso

3. All'epoca degli eventi il richiedente era il preside di una scuola superiore di Chişinău. Secondo il materiale del fascicolo interno, in una data non specificata il richiedente è stato contattato da C., che ha chiesto il trasferimento di un alunno alla scuola superiore del richiedente. Poiché il richiedente avrebbe chiesto una tangente in cambio del trasferimento dell'alunno, C. ha contattato la polizia e, il 14 gennaio 2004, è stata organizzata un'operazione sotto copertura. A tal fine C. ha ricevuto l'ordine di incontrare il richiedente e di dargli del denaro contrassegnato con una polvere speciale.

4. C. ha contattato il richiedente ed ha accettato di incontrarlo nel parco centrale di Chişinău. La scena è stata segretamente osservata da numerosi agenti di polizia e filmata. Tuttavia, in seguito la polizia ha sostenuto che, per motivi tecnici, la scena della consegna del denaro della tangente non era stata filmata. Ciò che era effettivamente accaduto durante l'incontro del ricorrente con C. è stato oggetto di controversia durante il procedimento penale.

5. Secondo la polizia, il ricorrente e C. non si erano stretti la mano durante l'incontro e si erano seduti su una panchina per diversi minuti. C. aveva dato al ricorrente il denaro della tangente. Quando è stato arrestato, il richiedente aveva lasciato cadere o gettato via il fascicolo, e tutto il suo contenuto, compresi i soldi, era stato sparso a terra. In seguito si è scoperto che il richiedente aveva tracce della polvere del denaro sulle dita.

6. Secondo il richiedente, era stato contattato da C. mentre si recava al Ministero della Pubblica Istruzione e aveva accettato di incontrarlo poco dopo in un parco nelle immediate vicinanze del Ministero. Aveva stretto la mano a C. al momento dell'incontro e, dopo una breve discussione, gli aveva suggerito di sedersi su una panchina per poter scrivere. Aveva messo il suo fascicolo tra lui e C. e aveva scritto su un foglio di carta una lista di documenti necessari per il trasferimento dell'alunno. Il richiedente, a cui manca un occhio, non aveva visto C. mettere i soldi nel suo fascicolo. Quando è stato arrestato, aveva lasciato cadere la pratica. Il denaro della tangente era stato raccolto da un agente di polizia, che in seguito gli aveva consegnato una penna per firmare il verbale di arresto. Le tracce di polvere sulle sue mani devono provenire o dalla stretta di mano di C. o dalla penna con cui aveva firmato il verbale. Il ricorrente sosteneva di essere stato incastrato dalla polizia.

L'assoluzione del richiedente

7. Nel corso del procedimento, il tribunale distrettuale di Buiucani ha ascoltato il richiedente, il presunto corruttore, sei testimoni dell'accusa che erano tutti agenti di polizia coinvolti nell'arresto del richiedente e un esperto forense. Il tribunale ha anche guardato il video dell'operazione sotto copertura ed ha esaminato altre prove, come la denuncia di C. alla polizia, la registrazione della marcatura del denaro della tangente con polvere speciale, una perizia che ha trovato che dopo il suo arresto il ricorrente aveva avuto tracce della polvere speciale sulle sue dita e un rapporto riguardante la perquisizione dell'ufficio e della casa del ricorrente.

8. 8. Il presunto corruttore, C., ha dichiarato di aver incontrato il richiedente in un parco. Si erano seduti su una panchina e il richiedente gli aveva segnalato di mettere i soldi in una cartella che era stata messa tra di loro. Dopo aver messo i soldi nel file, si sono alzati e se ne sono andati per la loro strada. Dopo la sua partenza, aveva visto il richiedente guardare nella cartella.

9. Il testimone M. ha dichiarato di aver visto C. inserire qualcosa nel fascicolo del richiedente dopo che quest'ultimo gli aveva fatto un cenno con la testa. Dopo che il richiedente e C. si sono separati, lui e il testimone C.M. hanno arrestato il richiedente.

10. 10. Il testimone C.M. aveva visto solo come C. e il richiedente si erano incontrati. Non aveva visto il momento in cui il denaro era stato consegnato, ma aveva dichiarato di aver arrestato il richiedente insieme al testimone M.

11. Il testimone B. ha solo dichiarato di essere stato presente alla marcatura del denaro della tangente con una polvere speciale.

12. 12. Il testimone V. ha dichiarato di aver visto il richiedente gettare via il fascicolo quando è stato arrestato.

13. 13. Il testimone C.C. ha dichiarato di essere stato incaricato di filmare l'operazione. Tuttavia, aveva filmato solo il momento della marcatura del denaro e il momento dell'arresto. Il momento della consegna del denaro non era stato filmato per motivi tecnici. Non ha dichiarato di aver visto il momento della consegna del denaro.

14. 14. Il testimone C.V. ha dichiarato di aver visto C. mettere il denaro della tangente direttamente nelle mani del richiedente e poi il richiedente mettere il denaro in un file. Il richiedente aveva gettato via il file quando è stato arrestato.

15. 15. La corte ha ritenuto che la testimonianza di C. secondo cui il richiedente aveva chiesto una tangente non fosse comprovata perché non c'erano altre prove se non le dichiarazioni di C. in tal senso. La corte ha anche notato che C. e altri due testimoni dell'accusa, che erano agenti di polizia, avevano fornito diversi resoconti del momento in cui il richiedente e C. si erano incontrati e, in particolare, del modo in cui il denaro della tangente era stato versato. A questo proposito il tribunale ha notato che, secondo C. e il testimone M., il denaro era stato inserito da C. nel fascicolo del ricorrente, che era stato messo sul banco tra i due uomini, mentre secondo un altro testimone, C.V., il denaro era stato dato da C. direttamente nelle mani del ricorrente. Uno dei testimoni (C.M.), che era stato posizionato direttamente davanti a C. e al richiedente durante l'operazione sotto copertura, non aveva affatto visto passare il denaro. Il tribunale ha anche trovato delle contraddizioni nei conti riguardanti il richiedente e la stretta di mano di C. e il fatto che il richiedente fosse stato fatto firmare un foglio con una penna prestata da uno degli ufficiali che aveva precedentemente manipolato il denaro segnato. Il tribunale ha anche dato peso al fatto che il video dell'operazione sotto copertura era stato interrotto proprio durante l'incontro tra il ricorrente e C. e ha considerato tale fatto per sostenere la versione dei fatti del ricorrente.

16. 16. Con sentenza del 24 gennaio 2006, il Tribunale distrettuale di Buiucani, basandosi sui motivi sopra esposti, ha assolto la ricorrente. Essa ha concluso che l'accusa non aveva fornito prove attendibili a sostegno dell'affermazione che il ricorrente aveva chiesto denaro a C. e che il ricorrente era a conoscenza del fatto che C. aveva depositato denaro nel suo fascicolo. Per quanto riguarda la presenza di tracce di polvere speciale sulle dita del ricorrente, il tribunale ha ritenuto che non si potesse escludere che tali tracce fossero apparse in seguito alla stretta di mano con C. o all'uso di una penna prestatagli dalla polizia per firmare il verbale di arresto. Per giungere a questa conclusione, il tribunale si è basato su una perizia secondo la quale la polvere speciale avrebbe potuto essere trasmessa in uno qualsiasi dei modi sopra citati.

17. La Procura ha presentato ricorso contro questa sentenza.

La condanna del richiedente

18. Il 23 marzo 2006 la Corte d'appello di Chişinău ha tenuto un'udienza alla quale erano presenti il ricorrente, il suo rappresentante e il pubblico ministero. Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dal procuratore e ha annullato la sentenza del tribunale di prima istanza. In questo modo la Corte d'appello non ha ascoltato nuovamente i testimoni, ma si è limitata a fare una valutazione diversa della testimonianza resa davanti al tribunale di primo grado. La Corte d'Appello ha ritenuto affidabili tutte le dichiarazioni dei testimoni e non ha trovato alcuna contraddizione importante tra di esse.

19. 19. Il ricorrente è stato giudicato colpevole in quanto accusato e condannato ad un'ammenda penale di 60.000 lei moldave (l'equivalente di circa 3.350 euro) e a cinque anni di reclusione, sospesi per due anni. Al ricorrente è stato inoltre vietato di occupare qualsiasi posto amministrativo per un periodo di tre anni.

20. 20. Il ricorrente ha presentato ricorso in appello per motivi di diritto contro la sentenza e ha sostenuto che i testimoni sulla cui testimonianza era stata basata la sua condanna non erano credibili. In particolare, ha sostenuto che C. era indagato in due casi distinti dal dipartimento di polizia che aveva organizzato l'operazione sotto copertura. Ha inoltre affermato che tutti i testimoni dell'accusa erano agenti di polizia. Uno di questi testimoni non avrebbe potuto obiettivamente vedere ciò che era successo dalla sua posizione lontana perché aveva seri problemi di vista. Il ricorrente ha anche sostenuto che la polizia aveva cancellato parte del video dell'operazione sotto copertura perché non era favorevole all'accusa e ha affermato di essere stato vittima di una trappola.

21. Il 21 giugno 2006 la Corte Suprema di Giustizia ha esaminato il ricorso del ricorrente in assenza delle parti e lo ha dichiarato inammissibile.

La sentenza della Corte del 5 luglio 2011 con l'istanza n. 8999/07

22. 22. Il 18 dicembre 2006 il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale e ha lamentato, tra l'altro, che la Corte d'Appello, ribaltando la sua assoluzione e condannandolo, non aveva ascoltato nuovamente i testimoni, ma si era limitata a leggere le loro dichiarazioni e a dare loro un'interpretazione diversa da quella data dal tribunale che lo aveva assolto.

23. 23. Con sentenza del 5 luglio 2011 la Corte ha ritenuto che il procedimento penale a carico del ricorrente sia stato ingiusto e ha constatato una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

24. 24. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello, nel condannare e condannare il ricorrente - e, così facendo, ribaltare la sua assoluzione da parte del tribunale di primo grado - non poteva, come questione di giusto processo, esaminare correttamente il caso senza una valutazione diretta delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte ha affermato che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di principio, essere in grado di ascoltare i testimoni di persona e di valutarne l'attendibilità e che la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere realizzato con una semplice lettura delle sue parole registrate. Non sono stati trovati motivi ragionevoli per dispensare la Corte d'Appello da tale obbligo.

Procedimenti successivi dinanzi ai tribunali moldavi

25. 25. Dopo che la Corte ha pronunciato la suddetta sentenza, il ricorrente ha chiesto ai giudici nazionali di annullare le sentenze nazionali che lo dichiarano colpevole. Il 22 ottobre 2012 la Corte Suprema di Giustizia ha annullato le sentenze della Corte d'Appello di Chişinău e della Corte Suprema di Giustizia del 23 marzo e del 21 giugno 2006 rispettivamente e ha ordinato un nuovo esame del ricorso contro la sentenza del 24 gennaio 2006.

26. 26. Il 5 giugno 2013 la Corte d'appello di Chişinău ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato la sentenza del Tribunale distrettuale di Buiucani del 24 gennaio 2006. Essa ha giudicato il richiedente colpevole e lo ha condannato ad una multa di 30.000 lei moldave e a cinque anni di reclusione, sospesi per due anni. Al ricorrente è stato inoltre vietato di occupare qualsiasi posto amministrativo per un periodo di due anni.

27 Nel raggiungere la sua decisione, la Corte d'Appello ha ascoltato il ricorrente e tre dei sette testimoni ascoltati dal Tribunale Distrettuale di Buiucani nel 2006. La Corte non ha ascoltato il presunt.o corruttore, C., perché nel frattempo era morto, né i testimoni M., B. e V. per ragioni che non erano state indicate nella decisione. Il tribunale ha letto le dichiarazioni rese dai quattro testimoni assenti davanti al tribunale di primo grado.

28. Il testimone C.M. ha iniziato affermando di aver mantenuto le sue dichiarazioni iniziali del 2006 (cfr. paragrafo 10) e ha affermato di aver visto il momento in cui C. ha passato il denaro al richiedente senza, tuttavia, dire se il denaro era stato messo in un fascicolo o consegnato direttamente al richiedente. Egli ha anche affermato che il momento in cui il denaro è stato consegnato era stato filmato e che aveva visto il film.

29. Il testimone C.C. ha iniziato affermando di aver mantenuto le sue dichiarazioni iniziali del 2006 (cfr. paragrafo 13) e ha affermato che durante l'operazione di polizia era stato coinvolto nell'arresto del ricorrente e che non ricordava chi si occupava delle riprese. Ha anche affermato di aver visto C. dare il denaro al richiedente in una cartella o in una busta e di non ricordare di aver visto il richiedente stringere la mano a C..

30. Il testimone C.V. ha iniziato affermando di aver mantenuto le sue dichiarazioni iniziali del 2006 (cfr. paragrafo 14) e ha dichiarato di aver visto il momento in cui il denaro è stato consegnato, ma di non ricordare esattamente come è stato fatto. Ricordava, tuttavia, che la consegna del denaro era stata filmata e che non aveva visto il film in seguito.

31. La Corte d'appello di Chişinău ha letto il resto delle dichiarazioni dei testimoni, ma non ha esaminato il video dell'operazione di polizia perché la cassetta era andata perduta. Ciononostante, per prendere la sua decisione, la corte si è basata anche sul video dell'operazione di polizia. Il tribunale ha ritenuto che la possibilità che la polvere speciale fosse stata sulla mano del richiedente perché aveva stretto la mano a C. o usato la penna non poteva escludere la sua colpevolezza, perché ciò che contava era il fatto che il denaro gli era stato dato. Il tribunale non accettò la versione del richiedente secondo la quale C. aveva agito come un agente provocatore e aveva messo il denaro nel suo fascicolo a sua insaputa.

32.  Il ricorrente ha presentato ricorso in appello per motivi di diritto contro la suddetta sentenza e ha sostenuto, tra l'altro, che la Corte d'Appello non aveva ascoltato tutti i testimoni sentiti dal tribunale di prima istanza. La Corte d'Appello aveva selezionato solo tre testimoni, che avevano fatto dichiarazioni in contraddizione con le loro dichiarazioni iniziali dinanzi al tribunale di primo grado. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tutti i testimoni del caso erano inaffidabili perché erano tutti agenti di polizia, mentre il presunto corruttore, C., aveva due indagini penali pendenti davanti all'unità in cui lavoravano gli stessi agenti. Il ricorrente ha anche sostenuto che l'intera operazione non era stata altro che un incitamento della polizia, che C. aveva agito come un agente provocatore e che la Corte d'Appello non aveva esaminato direttamente il resto delle prove esaminate dal tribunale di prima istanza. In particolare, la Corte d'Appello si era basata, tra l'altro, sul video dell'operazione senza nemmeno vederlo e senza dare alla difesa la possibilità di avere la dichiarazione finale.

33. Il 28 gennaio 2014 la Corte Suprema di Giustizia ha respinto il ricorso per motivi di diritto della ricorrente e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello. Essa ha rilevato che la Corte d'Appello non aveva sentito quattro dei sette testimoni iniziali, ma non lo ha ritenuto un problema in quanto uno dei testimoni era morto (C.) e un altro non lavorava più per le forze di polizia (M.) e il suo indirizzo non era noto. Inoltre, il tribunale ha ritenuto che né il richiedente né il procuratore avevano obiettato di non sentire più il resto dei testimoni.

QUADRO GIURIDICO E PRASSI PERTINENTE

34. L'articolo 419 del Codice di procedura penale prevede che il procedimento di riesame di una causa in appello debba seguire le regole generali per l'esame delle cause penali in primo grado.

35. La sentenza esplicativa della Suprema Corte di Giustizia Plenaria n. 22 del 12 dicembre 2005, per quanto rilevante, recita come segue:

"Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dopo una sentenza di assoluzione pronunciata da un tribunale di primo grado, la corte d'appello non può ordinare la condanna per la prima volta senza aver sentito l'imputato e senza la diretta amministrazione delle prove".

LA LEGGE

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

36.  La ricorrente lamentava che nell'esaminare il ricorso contro la sentenza di assoluzione per la seconda volta, la Corte d'Appello non aveva esaminato nuovamente tutte le prove e non aveva sentito nuovamente tutti i testimoni. I testimoni ascoltati avevano rilasciato dichiarazioni che contraddicevano le loro dichiarazioni iniziali e la Corte d'Appello si era basata su prove non più disponibili nel fascicolo del caso, ovvero il video dell'operazione di polizia. Il ricorrente si è basato sull'articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita come segue:

"Nella determinazione di ... ogni accusa penale a suo carico, ognuno ha diritto ad una equa ... udienza ... da [a] ... tribunale ...".

Ammissibilità

37. La Corte rileva che il ricorso solleva una nuova lamentela distinta da quella relativa al procedimento deciso nel 2006, ovvero la condotta e la correttezza del procedimento riaperto dopo la sentenza della Corte del 5 luglio 2011 con l'applicazione n. 8999/07 e culminato nella sentenza della Suprema Corte di Giustizia del 28 gennaio 2014. Di conseguenza, l'articolo 46 della Convenzione non impedisce alla Corte di esaminare la nuova denuncia del ricorrente relativa all'iniquità del procedimento riaperto (cfr. Bochan c. Ucraina (n. 2) [GC], n. 22251/08, §§ 36-39, CEDU 2015; Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, §§ 47-49, 11 luglio 2017).

38. 38. La Corte rileva inoltre che la domanda non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione. Essa rileva inoltre che non è inammissibile per altri motivi. Essa deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

Merito
Le osservazioni delle parti

39. Il governo ha sostenuto che le accuse della ricorrente erano infondate e che la denuncia doveva essere respinta. La Corte d'appello non ha potuto ascoltare C. e M. perché il primo era morto e il secondo aveva lasciato il lavoro e si era trasferito a casa e, quindi, non poteva essere localizzato. Il Governo ha anche fatto riferimento a un testimone V.P. che non poteva essere localizzato e che non era stato tra i testimoni ascoltati nel procedimento dinanzi al tribunale di primo grado. Inoltre, il Governo ha sostenuto che la Corte d'Appello aveva il diritto di continuare l'esame del caso perché il ricorrente e il suo avvocato non si erano opposti alla continuazione del procedimento senza aver sentito di persona i restanti testimoni accusatori.

40. Il Governo ha convenuto che nel caso in questione le dichiarazioni dei testimoni erano la prova più importante perché il resto delle prove erano prove indirette e non potevano giustificare da sole la condanna del ricorrente. Ciononostante, hanno sostenuto che la Corte d'appello non ha preso la sua decisione solo sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, ma ha corroborato tali dichiarazioni con altre prove nel fascicolo del caso. Il Governo ha anche sostenuto che il richiedente non aveva presentato una spiegazione plausibile per la presenza della polvere speciale sulle sue dita. Facendo riferimento all'affermazione del ricorrente che le nuove dichiarazioni dei tre testimoni nel procedimento riaperto erano diverse dalle loro stesse dichiarazioni e le contraddiceva, il Governo ha sottolineato che i tre testimoni avevano anche mantenuto le loro vecchie dichiarazioni e lasciato alla Corte il compito di interpretare le accuse del ricorrente. Essi hanno anche sostenuto che, a loro avviso, non vi erano differenze tangibili tra le vecchie e le nuove dichiarazioni dei tre testimoni ed hanno espresso l'opinione che le accuse del ricorrente a tale riguardo fossero in qualche modo abusive.

41. Il ricorrente ha sostenuto che C. aveva agito come un agente provocatore su richiesta dell'unità di polizia che, all'epoca, stava indagando su due casi penali con il suo coinvolgimento. L'operazione era stata accuratamente preparata dalla polizia, ma né la registrazione video dell'incontro tra il richiedente e C., né le comunicazioni telefoniche intercettate tra di loro hanno dimostrato la versione della polizia secondo cui il richiedente aveva chiesto una tangente. Pertanto, la registrazione video era stata manipolata e la parte di essa che mostrava la presunta consegna del denaro della tangente era stata cancellata.

42.  Dopo che la Corte aveva riscontrato una violazione dell'articolo 6 per il fatto che nel revocare l'assoluzione del richiedente la Corte d'appello non aveva sentito nuovamente tutti i testimoni, la Corte d'appello ne aveva sentiti solo tre su sette. Due di questi testimoni avevano avuto una migliore conoscenza dei fatti nel 2013 rispetto al 2006. Il terzo testimone aveva contraddetto le sue precedenti dichiarazioni e quelle del presunto corruttore, C.

43. La Corte d'appello non aveva cercato di conciliare tutte le dichiarazioni discordanti dei testimoni, ma si era limitata a revocare la sentenza di assoluzione e a condannare il ricorrente. Dopo aver accettato, in linea di principio, la teoria del corruttore secondo la quale egli aveva messo il denaro nel fascicolo del richiedente e il richiedente non aveva toccato il denaro, i tribunali hanno comunque ritenuto che il richiedente avesse tracce di polvere speciale sulle sue mani.

La valutazione della Corte

a) La portata del caso

44. Nel caso di specie, il compito dell'accusa era quello di provare la colpevolezza del ricorrente, il che richiedeva di stabilire l'attendibilità della versione dei fatti presentata dal corruttore, C., vale a dire che C. aveva messo i soldi nel fascicolo del ricorrente dopo essere stato incaricato di farlo dal ricorrente. Il tribunale di primo grado non ha ritenuto che le prove fossero sufficientemente credibili. In particolare, il tribunale ha ritenuto contro l'accusa la contraddizione tra le affermazioni del corruttore, che aveva dichiarato di aver messo il denaro nel fascicolo del richiedente, e il testimone C.V., secondo il quale C. aveva messo il denaro direttamente nelle mani del richiedente. Questa incoerenza, unita al fatto che tutti i testimoni dell'accusa erano agenti di polizia coinvolti nell'operazione di polizia contro il richiedente, e al fatto che la parte del video dell'operazione che mostrava il momento del passaggio del denaro era sparita senza alcuna spiegazione plausibile, ha rafforzato la riluttanza della corte ad accettare la versione dell'accusa. Pertanto, il tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente.

45. Il motivo per cui la Corte ha rilevato una violazione nell'istanza n. 8999/07 è che, riesaminando il caso e ribaltando la sentenza del tribunale di prima istanza, la Corte d'Appello non ha ascoltato nuovamente i testimoni, ma si è limitata a leggere le loro dichiarazioni e ha dato loro un'interpretazione diversa da quella data dal tribunale che lo aveva assolto.

46. Nel riesaminare l'appello contro la sentenza di assoluzione nel 2013, la Corte d'appello aveva il compito di garantire un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, tenendo conto anche delle conclusioni della Corte nella sua sentenza di applicazione n. 8999/07. La Corte esamina pertanto se i giudici nazionali sono riusciti a svolgere tali compiti.

b) Principi generali

47. 47. La Corte rileva che il diritto ad un processo equo, garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, include il diritto delle parti al processo di presentare le osservazioni che ritengono rilevanti per il loro caso. Poiché la Convenzione ha lo scopo di garantire non diritti teorici o illusori, ma diritti pratici ed effettivi, questo diritto può essere considerato effettivo solo se le osservazioni sono effettivamente "ascoltate", il che è debitamente considerato dal giudice del processo. In altre parole, l'effetto dell'articolo 6 è, tra l'altro, quello di porre il "tribunale" sotto l'obbligo di condurre un adeguato esame delle osservazioni, degli argomenti e delle prove addotte dalle parti, fatta salva la sua valutazione della loro pertinenza (cfr. Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, § 80, CEDU 2004-I).

48. La Corte ha già sottolineato in numerose occasioni l'importanza delle comparizioni personali nell'amministrazione della giustizia, ma ha al contempo chiarito che il punto di vista delle persone interessate non è di per sé decisivo. I dubbi dei singoli dinanzi ai tribunali, ad esempio per quanto riguarda l'equità del procedimento, devono inoltre poter essere considerati oggettivamente giustificati (cfr. Kraska c. Svizzera, 19 aprile 1993, § 32, serie A n. 254-B).

49. La Corte ricorda inoltre che l'articolo 6 impone ai giudici nazionali di motivare adeguatamente le loro decisioni. Senza richiedere una risposta dettagliata ad ogni argomentazione avanzata da un denunciante, tale obbligo presuppone tuttavia che una parte in un procedimento giudiziario possa aspettarsi una risposta specifica ed esplicita a quelle argomentazioni che sono decisive per l'esito del procedimento in questione (cfr., tra molte altre autorità, Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994, §§ 29-30, Serie A n. 303-A; Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2), citata, § 84).

50.  La Corte ricorda inoltre che, nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), ha stabilito il principio secondo cui, prima che un imputato possa essere condannato, tutte le prove contro di lui devono di norma essere prodotte in sua presenza in una pubblica udienza in vista di un contraddittorio. Sono possibili eccezioni a questo principio, ma non devono violare i diritti della difesa, che, di norma, richiedono che all'imputato sia data un'adeguata e corretta possibilità di contestare e interrogare un testimone a suo carico, sia al momento della deposizione del testimone stesso, sia in una fase successiva del procedimento (Lucà c. Italia n. 33354/96, §§ 39-40, CEDU 2001-II).

51. La Corte ha ritenuto che un elemento importante di un procedimento penale equo è la possibilità per l'imputato di confrontarsi con un testimone alla presenza del giudice o dei giudici che decideranno in ultima istanza il caso. Questo principio di immediatezza si basa sull'idea che le osservazioni fatte dal tribunale sul contegno e sulla credibilità di un testimone possono avere conseguenze importanti per l'imputato. Pertanto, un cambiamento nella composizione del tribunale processuale dopo l'audizione di un testimone importante dovrebbe normalmente portare all'audizione di quel testimone (vedi P.K. c. Finlandia (dicembre), no. 37442/97, 9 luglio 2002; Chernika c. Ucraina, n. 53791/11, § 47, 12 marzo 2020).

52. 52. Una questione relativa al principio di immediatezza può anche sorgere quando una corte d'appello ribalta la decisione di un tribunale di grado inferiore che assolve un richiedente da un'accusa penale senza un nuovo esame delle prove, compresi l'audizione dei testimoni e il loro controinterrogatorio da parte della difesa (Dan c. Moldova, citata, § 33, Hanu c. Romania, n. 10890/04, § 40, 4 giugno 2013, e Lazu c. Repubblica di Moldova, n. 46182/08, § 43, 5 luglio 2016).

53.  Vista la giurisprudenza della Corte, in primo luogo, deve sussistere una buona ragione per la mancata presenza di un testimone al processo e, in secondo luogo, quando una condanna si basa esclusivamente o in misura decisiva su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha avuto la possibilità di esaminare o di far esaminare, sia durante le indagini che al processo, i diritti della difesa possono essere limitati in misura incompatibile con le garanzie previste dall'articolo 6 (cfr. Al-Khawaja e Tahery contro. Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, § 119, 15 dicembre 2011, come precisato in Schatschaschwili c. Germania [GC], n. 9154/10, §§ 107 e 118, 15 dicembre 2015).

54. Se la condanna si basa esclusivamente o decisamente sulla prova di testimoni assenti, la Corte deve sottoporre il procedimento al più attento scrutinio. La questione in ogni caso è se vi siano sufficienti fattori di controbilanciamento, comprese le misure che consentono una valutazione equa e corretta dell'attendibilità di tali prove. Ciò permetterebbe di basare una condanna su tali prove solo se sono sufficientemente affidabili data la loro importanza nel caso (cfr. Al-Khawaja e Tahery, citato in precedenza, § 147, e come ulteriormente sviluppato in Schatschaschwili, citato in precedenza, § 116).

55. 55. La Corte osserva che nel presente caso il richiedente ha avuto l'opportunità di esaminare i testimoni dell'accusa durante il processo originario, il che può essere rilevante ai fini dell'esame delle implicazioni dell'assenza degli stessi testimoni in occasione del nuovo processo. Ritiene, tuttavia, che i principi sopra esposti dovrebbero applicarsi, come punto di partenza, anche a una situazione come quella del caso in esame, in cui il diritto a un processo equo richiede che una corte d'appello provi la testimonianza del testimone sulla base della quale un tribunale di grado inferiore ha assolto l'imputato, tenendo presente che la prova in tali casi ha lo scopo di garantire un adeguato esame del caso sulla base di una nuova e diretta valutazione delle prove (cfr. Chernika, citato sopra, § 47) (cfr. paragrafo 24 sopra).

56. 56. La Corte ribadisce inoltre che deriva da una giurisprudenza consolidata della Corte che, sebbene l'articolo 6 non prescriva alcun diritto di ricorso, richiede che, se il diritto nazionale prevede un ricorso, l'articolo 6 entri in gioco anche in questi procedimenti di ricorso, nella misura in cui si può ragionevolmente affermare che questi procedimenti implicano una "determinazione" di un'accusa penale contro il richiedente o dei suoi diritti o obblighi civili (cfr. Delcourt c. Belgio, n. 2689/65, § 25, 17 gennaio 1970; Maresti c. Croazia, no. 55759/07, § 33, 25 giugno 2009; e Reichman c. Francia, n. 50147/11, § 29, 12 luglio 2016). Inoltre, la Corte sottolinea anche che le modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, ai procedimenti dopo l'appello, anche alle corti supreme, dipendono dalle caratteristiche peculiari del procedimento in questione; occorre tenere conto dell'intero sistema procedurale nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo del tribunale in questione (cfr. Botten c. Norvegia, n. 16206/90, § 39, 19 febbraio 1996; Sigurþórsson Arnarsson c. Islanda, no. 44671/98, § 30, 15 luglio 2003; Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, § 60, 18 ottobre 2006; Lazu c. Repubblica di Moldova, n. 46182/08, § 33, 5 luglio 2016; Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, n. 38797/17, § 32, 16 luglio 2019 e Styrmir Þór Bragason c. Islanda, n. 36292/14, § 63, 16 luglio 2019).

c) Applicazione dei principi di cui sopra

57. La Corte prende atto fin dall'inizio dell'argomentazione del governo secondo cui il ricorrente aveva acconsentito alla lettura delle dichiarazioni dei testimoni assenti durante l'udienza. La Corte rileva che in effetti il ricorrente, che era stato assolto in primo grado, non si è opposto alla lettura di tali dichiarazioni. Tuttavia, essa ritiene che, se la Corte d'appello doveva garantire un processo equo in queste circostanze, era tenuta ad adottare misure positive per provare i testimoni assenti, nonostante il fatto che il richiedente non abbia chiesto una prova (cfr. Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, citato, § 38).

58. 58. La Corte osserva inoltre che i tre testimoni ascoltati dalla Corte d'appello di Chişinău nel procedimento d'appello riaperto hanno rilasciato dichiarazioni che, a prima vista, non sono apparse incoerenti con la versione dei fatti presentata dal presunto corruttore, C. Tuttavia, ad un esame più attento, la Corte ritiene che tali dichiarazioni presentino gravi problemi.

59. Pertanto, i tre testimoni che, va ricordato, erano tutti agenti di polizia coinvolti nell'operazione di polizia condotta contro il richiedente, sembravano ricordare nel 2013 nuovi fatti che non sembravano aver visto nel 2006. Ad esempio, i testimoni C.M. e C.C. hanno ricordato di aver visto il momento in cui il denaro è stato trasferito da C. al ricorrente, mentre nel 2006 non avevano dichiarato di aver visto il trasferimento (cfr. paragrafi 10, 13, 28 e 29).

60. 60. I tre testimoni non hanno dichiarato di voler modificare le loro dichiarazioni iniziali, ma hanno dichiarato di mantenerle, con il risultato che le loro dichiarazioni consolidate si contraddicevano in parte. Ad esempio, il testimone C.C. ha dichiarato sia di essere stato incaricato di filmare l'operazione sia di non sapere chi l'avesse filmata (cfr. paragrafi 13 e 29).

61. Di fronte a tale situazione, la Corte d'appello di Chişinău non ha ritenuto necessario cercare spiegazioni e conciliare le questioni problematiche e le incongruenze di tali dichiarazioni nella sua sentenza, ma si è limitata a considerare la colpevolezza del richiedente provata e a condannarlo sulla base delle stesse, senza spiegare se si è basata sulle dichiarazioni rilasciate nel 2006 o sulle nuove dichiarazioni e per quali ragioni ha ritenuto più credibile una serie di dichiarazioni rispetto all'altra. In tali circostanze, la Corte non può che constatare che la Corte d'Appello non ha fornito motivazioni sufficienti nella sua sentenza che dichiara il richiedente colpevole (cfr. S.C. IMH Suceava SRL c. Romania, n. 24935/04, § 40, 29 ottobre 2013).

62. 62. La Corte rileva inoltre che quattro dei sette testimoni sentiti in primo grado non sono stati sentiti dalla Corte d'Appello nel procedimento riaperto (si veda il precedente paragrafo 27). Tali testimoni erano C., M., B. e V. La Corte ricorda la sua conclusione nella sentenza principale secondo la quale nel condannare e condannare il richiedente - e, così facendo, ribaltare la sua assoluzione da parte del tribunale di primo grado - la Corte d'Appello non poteva, come questione di giusto processo, esaminare correttamente il caso senza una valutazione diretta delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. Alla luce di questa constatazione, la Corte deve esaminare se il mancato esame di quattro testimoni su sette era compatibile con il diritto a un processo equo.

63. Per quanto riguarda C., che era il testimone principale dell'accusa, si rileva che era morto prima della riapertura del procedimento e che, pertanto, non poteva essere nuovamente sentito. Tuttavia, l'affidamento sulle sue dichiarazioni avrebbe dovuto essere accompagnato da adeguate garanzie.

64. 64. Per quanto riguarda B. e V., si osserva che non avevano dichiarato di aver visto il momento in cui il denaro è stato versato al ricorrente nel procedimento dinanzi al tribunale di primo grado. Pertanto, la Corte è disposta ad accettare che le loro testimonianze non costituivano "prove decisive" ai fini della giurisprudenza della Corte (cfr. Schatschaschwili, citata, § 107).

65. 65. Tuttavia, le cose sono diverse per quanto riguarda il testimone M., le cui dichiarazioni dinanzi al tribunale di primo grado sono state le uniche a corroborare la versione dei fatti di C. (cfr. paragrafi 8 e 9). La Corte ritiene pertanto che le sue dichiarazioni costituissero una "prova decisiva". Dopo aver esaminato il materiale del fascicolo del caso e le dichiarazioni del Governo, la Corte non è convinta che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli per assicurare la sua presenza al processo del ricorrente dinanzi alla Corte d'Appello.

66. 66. La Corte deve anche considerare se ci fossero sufficienti fattori di controbilanciamento, come le prove corroboranti, per compensare gli svantaggi causati alla difesa a seguito dell'ammissione delle dichiarazioni di C. e M.. Date le gravi contraddizioni presenti nelle dichiarazioni dei tre testimoni sentiti dalla Corte d'appello in occasione del nuovo processo (cfr. paragrafi 57-58), è evidente che non è stato così. Il fatto che il richiedente abbia potuto esaminare i testimoni assenti durante il primo processo non è sufficiente a modificare questa conclusione, visti i significativi cambiamenti nelle testimonianze dei tre testimoni ascoltati.

67. 67. La Corte rileva infine che, nel dichiarare il ricorrente colpevole, la Corte d'appello si è basata sul video perduto dell'operazione speciale relativa all'arresto del ricorrente. Poiché il momento cruciale - il passaggio dei soldi - non era stato comunque filmato, questo, secondo la Corte, ha esacerbato le carenze nella valutazione complessiva delle prove.

68. 68. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte conclude che il procedimento non è stato equo e che, di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Date le circostanze, non ritiene necessario esaminare, inoltre, la conformità di altri aspetti del procedimento a tale disposizione.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

69. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

"Se il Tribunale constata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente un risarcimento solo parziale, il Tribunale, se necessario, dà giusta soddisfazione alla parte lesa".

Danni

70. La ricorrente ha chiesto EUR 2.000 per il danno morale.

71. 71. Il Governo non era d'accordo e ha chiesto alla Corte di respingere questa richiesta in quanto infondata.

72. 72. La Corte ritiene che il ricorrente debba aver subito un certo stress e frustrazione a causa della violazione del suo diritto ad un processo equo. Effettuando la sua valutazione su una base equa, concede al ricorrente l'intero importo richiesto.

Interessi di mora

73. La Corte ritiene opportuno che gli interessi di mora siano basati sul tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, a cui vanno aggiunti tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

Dichiara il ricorso ammissibile;
Dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
Dichiara che la domanda è stata presentata all'indirizzo:

(a) che lo Stato convenuto paghi all'istante, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 2.000 euro (duemila euro) più le imposte eventualmente esigibili, a titolo di danno morale, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento;

(b) che a partire dalla scadenza dei tre mesi sopra indicati fino al regolamento saranno dovuti interessi semplici sull'importo di cui sopra ad un tasso pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di inadempienza, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 10 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Presidente della società di registrazione

 

Ai sensi dell'articolo 45 § 2 della Convenzione e dell'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, i seguenti pareri distinti sono allegati alla presente sentenza:

a) Parere concorde del giudice Bårdsen, cui si aggiungono i giudici Kjølbro e Bošnjak;

b) parere concorde del giudice Roosma affiancato dal giudice Jelić.

J.F.K.
S.H.N.

PARERE CONFORME DEL GIUDICE BÅRDSEN, AFFIANCATO DAI GIUDICI KJØLBRO E BOŠNJAK

1. Sono d'accordo che in questo caso vi è stata una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, ma su un terreno più ristretto rispetto a quello dei miei stimati colleghi.

2. 3. Davanti alla Corte d'Appello, il ricorrente ha accettato che le dichiarazioni di quattro testimoni - C., M., B. e V. - venissero lette. Nelle sue osservazioni alla Corte ha spiegato che "non aveva [aveva] alternative", poiché l'accusa non aveva rinunciato al diritto di utilizzare la testimonianza di questi testimoni, e il rifiuto da parte sua di permettere la lettura delle loro dichiarazioni avrebbe portato a trascinare l'esame dell'appello per un periodo di tempo indefinito. Il fatto che né il ricorrente né il pubblico ministero avessero obiettato alla lettura delle dichiarazioni dei testimoni dinanzi alla Corte d'Appello è stato sottolineato dalla Corte Suprema di Giustizia nel respingere il ricorso del ricorrente per questioni di diritto. Inoltre, dalle affermazioni del ricorrente alla Corte risulta che anche in questa fase egli accetta il fatto che le dichiarazioni rese da C. (morto prima della causa sono state lette dalla Corte d'Appello) e da M. (di cui non si conosceva il luogo) - i due testimoni chiave della causa - sono state lette durante il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello.

3. 3. Tenendo conto della posizione del ricorrente durante il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello e della natura e della portata delle sue successive argomentazioni nella sua domanda, la Corte non è a mio avviso chiamata a valutare se fosse di per sé compatibile con il diritto del ricorrente ad un "equo processo" ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per consentire la lettura, durante il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, delle dichiarazioni che C. e M. avevano rilasciato alla corte d'appello nel 2006. Piuttosto, la principale argomentazione del ricorrente dinanzi alla Corte è che la sua condanna non era giustificata.

4. 4. Vorrei sottolineare che nel determinare se il procedimento è stato equo e quindi in conformità con l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte non agisce come un tribunale di quarta istanza che decide sulla colpevolezza di un richiedente. Ciò è - in linea con il principio di sussidiarietà - di competenza dei tribunali nazionali; non è generalmente opportuno che la Corte si pronunci sulla questione se le prove disponibili fossero sufficienti per la condanna di un richiedente e quindi sostituisca la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella dei tribunali nazionali. Tuttavia, la Corte è chiamata a valutare se il procedimento sia stato condotto in modo equo e in un determinato caso sia compatibile con la Convenzione, anche se i tribunali nazionali hanno fornito una motivazione che soddisfi i requisiti di un processo equo ai sensi dell'articolo 6 § 1 (cfr. Murtazaliyeva c. Russia [GC], no. 36658/05, § 149, 18 dicembre 2018, e, nel contesto di una prima condanna in appello, Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islanda, n. 38797/17, § 30, 16 luglio 2019).

5. 5. Passando quindi alla questione se la condanna del ricorrente fosse giustificata nel senso che la sentenza della Corte d'Appello era accompagnata da una motivazione sufficiente, ribadisco che una parte in un procedimento giudiziario può aspettarsi una risposta specifica ed esplicita a quelle affermazioni che sono decisive per l'esito del procedimento in questione (cfr. Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994, §§ 29-30, Serie A n. 303-A). Pertanto, dalla decisione deve risultare chiaramente che le questioni essenziali del caso sono state affrontate (cfr. Boldea c. Romania, n. 19997/02, § 30, 15 febbraio 2007). Il requisito di una decisione motivata obbliga i giudici a basare la loro valutazione su argomenti oggettivi e a preservare i diritti della difesa. Inoltre, affinché i requisiti di un processo equo siano soddisfatti, l'imputato, e in effetti il pubblico, deve essere in grado di comprendere il verdetto che è stato emesso; questa è una salvaguardia vitale contro l'arbitrarietà (cfr. Taxquet c. Belgio [GC], n. 926/05, § 91-92, CEDU 2010). La decisione motivata è inoltre importante per consentire al richiedente di esercitare utilmente qualsiasi diritto di ricorso disponibile (cfr. Hadjianastassiou c. Grecia, n. 12945/87, 16 dicembre 1992).

6. 6. In che misura quanto sopra implica che il tribunale deve spiegare in dettaglio la sua valutazione delle prove dipenderà dalle circostanze particolari. Nel caso del richiedente era effettivamente necessario che la Corte d'Appello spiegasse perché - a differenza della corte d'appello - ha ritenuto provato al di là di ogni ragionevole dubbio che il richiedente aveva ricevuto tangenti da C. il 14 gennaio 2004. A questo punto, vorrei fare riferimento alle seguenti conclusioni della Corte nella causa Dan v. Moldova (n. 8999/07, 5 luglio 2011) in merito alla prima serie di procedimenti dinanzi alla Corte d'Appello nel 2006:

“31. Passando ai fatti della presente causa, la Corte rileva che la principale prova a carico del ricorrente sono state le dichiarazioni dei testimoni secondo cui egli ha sollecitato una tangente e l'ha ricevuta in un parco. Il resto delle prove era una prova indiretta che non poteva portare da sola alla condanna del ricorrente (cfr. paragrafi 13 e 15). Pertanto, le testimonianze dei testimoni e il peso loro attribuito erano di grande importanza per la determinazione del caso.

32. 32. Il tribunale di prima istanza ha assolto il richiedente perché non si è fidato dei testimoni dopo averli ascoltati di persona. Nel riesaminare il caso, la Corte d'Appello non era d'accordo con il tribunale di prima istanza sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e ha condannato il richiedente. Così facendo, la Corte d'Appello non ha ascoltato nuovamente i testimoni, ma si è limitata a fare affidamento sulle loro dichiarazioni registrate nel fascicolo.

33. 33. In considerazione di ciò che era in gioco per il richiedente, la Corte non è convinta che le questioni che la Corte d'Appello avrebbe potuto determinare al momento della condanna e della condanna del richiedente - e, così facendo, ribaltare la sua assoluzione da parte del tribunale di prima istanza - avrebbero potuto, come questione di giusto processo, essere adeguatamente esaminate senza una valutazione diretta delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di principio, poter ascoltare i testimoni di persona e valutarne l'attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito non può essere realizzato con una semplice lettura delle sue parole registrate ...".

7. Quando la causa è stata esaminata per la seconda volta dalla Corte d'appello nel 2013, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni è stata anch'essa di primo piano, così come lo era stata nel 2006, quando la causa è stata esaminata per la prima volta dalla Corte d'appello. Anche la sentenza della Corte del 2011 avrebbe dovuto ispirare una certa cautela quando la Corte d'Appello stava per giudicare nuovamente il richiedente colpevole senza aver sentito tutti i testimoni. Inoltre, la valutazione delle prove era diventata ancora più complessa di quanto non fosse stata nel 2006, a causa del fattore tempo stesso, della scomparsa delle registrazioni video dell'incontro del richiedente con C. nel parco, della morte di C. e di quelli che sembrano essere sviluppi significativi nelle testimonianze dei tre testimoni della polizia C.C., C.M. e C.V., che sono stati tutti ascoltati dalla Corte d'Appello nel 2013 durante la seconda serie di procedimenti.

8. 8. A mio avviso, era infatti prevedibile, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che la Corte d'Appello, nella sua sentenza che dichiarava il richiedente colpevole, facesse esplicito riferimento alle difficoltà relative alle prove del caso. C'era anche da aspettarsi che tale corte spiegasse almeno le sue valutazioni chiave riguardo a tali difficoltà, consentendo così al richiedente e al mondo esterno di comprendere la base delle sue conclusioni. Tuttavia, la Corte d'appello si è limitata a dichiarare che considerava provata la colpevolezza del richiedente, il che, in questo caso, non era chiaramente sufficiente a soddisfare i requisiti dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

 

 

PARERE CONCORDE DEL GIUDICE ROOSMA
AFFIANCATO DAL GIUDICE JELIĆ

1. Ho votato a favore della constatazione di una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione in questo caso. Tuttavia, vorrei fare la seguente breve osservazione sul ragionamento.

 

2. 2. A mio parere, la questione principale nel presente caso è stata la mancanza di una motivazione sufficiente nella sentenza di condanna della Corte d'appello. Per quanto riguarda la giurisprudenza e le argomentazioni relative ai testimoni assenti, ritengo importante che si tenga conto delle peculiarità del procedimento in questione. Le ragioni per cui una corte d'appello può valutare le prove in modo diverso da un tribunale inferiore e giungere a una conclusione diversa possono variare a seconda delle circostanze specifiche. La Corte ha ritenuto che, se sono fornite motivazioni sufficienti e sono previste adeguate garanzie, il rovesciamento dell'assoluzione di un imputato in primo grado da parte di una corte d'appello e la sua condanna senza che siano stati nuovamente ascoltati i testimoni non è necessariamente in violazione dell'articolo 6 della Convenzione (cfr. Kashlev c. Estonia, n. 22574/08, 26 aprile 2016).

 

3. Il presente caso ha naturalmente una sua specificità, in quanto è la seconda volta che la Corte è chiamata a esaminare le denunce relative a questa stessa serie di procedimenti penali nazionali, avendo riscontrato in precedenza una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, per la mancanza di una valutazione diretta da parte della Corte d'appello delle prove fornite dai testimoni dell'accusa (cfr. Dan c. Moldova, n. 8999/07, 5 luglio 2011).