Avuto riguardo alla prioritaria tutela che il legislatore ha inteso assegnare al minore di anni diciotto, non c'è dubbio che non basta assumere o accontentarsi delle informazioni sulla maggiore età ricevute dal minore o reperite altrove, ma è necessario che chi compia atti sessuali con un giovane si preoccupi di verificare con tutti i mezzi a disposizione la sua maggiore età.
Commette retato l'imputato che compia atti sessuali a pagametno con minorenne senza adottare alcuna cautela nè assumere informazioni sulla minore, limitandosi a fare generico affidamento su terzi.
E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater c.p., in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerge che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori.
Esclusa la sufficienza, ai fini della scusante, della mera dichiarazione del minore di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall'imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell'affermazione, nè alcun rilievo hanno gli atteggiamenti adultizzati.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
(ud. 02/12/2021) 12-01-2022, n. 502
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio - Presidente -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. MACRI' Ubalda - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 30/09/2020 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MACRI' Ubalda;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;
Udito per l'imputato l'avv. Luigi Chiappero che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 30 settembre 2020 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 21 marzo 2019 del GUP del Tribunale di Torino, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa, la libertà controllata a mesi 12 e l'interdizione dai pubblici uffici a mesi 6, per il reato di prostituzione minorile, consistente nell'aver compiuto atti sessuali con una diciassettenne verso il corrispettivo di Euro 600,00.
2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi.
Con il primo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 602-quater c.p., in relazione all'art. 25, comma 2, per indeterminatezza del concetto di ignoranza inevitabile, agli art. 24 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., perchè la prova dell'ignoranza incolpevole della minore età era diabolica, all'art. 3 Cost., perchè la colposa ignoranza della minore età era indebitamente equiparata alla dolosa ignoranza. Ripercorre il ragionamento della Corte costituzionale n. 322 del 2007 e ricorda che il caso scrutinato all'epoca riguardava un infra-quattordicenne, mentre in questo caso si trattava di una vittima prossima alla maggiore età.
Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico. Contesta l'accertamento del dolo eventuale. Precisa che aveva affidato ai suoi collaboratori il compito di trovargli ragazze tra i 22 e i 25 anni, che faceva affidamento sui controlli dell'albergatore, che la ragazza era più matura della sua età e aveva atteggiamenti adultizzati.
Con il terzo deduce la violazione di legge perchè la Corte territoriale nel rideterminare la pena non aveva tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento all'accertamento di responsabilità.
L'art. 602-quater c.p., relativo all'ignoranza dell'età della persona offesa, stabilisce che "Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile".
Già i Giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa. Tale conclusione va ribadita anche nel presente giudizio di legittimità.
Il primo parametro che la difesa ritiene sia stato violato è quello dell'art. 25 Cost., per l'indeterminatezza della prescrizione normativa.
L'assunto è infondato, perchè nella scrittura dell'art. 602-quater c.p., come del resto in quella dell'art. 609-sexies c.p., il legislatore riprende esattamente l'espressione usata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 364 del 1988 allorchè aveva dichiarato incostituzionale l'art. 5 c.p., nella parte in cui non aveva escluso dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Pertanto, l'imputato può superare la presunzione relativa della conoscenza dell'età solo con la prova dell'inevitabilità dell'ignoranza. Con la sentenza n. 322 del 2007 la Corte costituzionale ha chiarito che non è possibile attribuire efficacia scusante all'errore colposo. Il giudizio di inevitabilità postula "in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un impegno conoscitivo proporzionale alla pregnanza dei valori in giuoco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore", con l'ulteriore precisazione che, nel dubbio della ricorrenza dell'elemento costitutivo dell'illecito o del presupposto del fatto, il soggetto deve astenersi dal rapporto sessuale. Tale considerazione, resa rispetto all'art. 609-sexies c.p., nella formulazione originaria che fissava il limite agli anni quattordici, rimane tuttora valida, ancorchè, a seguito della novella della L. n. 172 del 2012, il limite sia stato fissato ad anni diciotto sia nell'art. 609-sexies che nell'art. 602-quater c.p..
Secondo la difesa, la questione meriterebbe un ulteriore approfondimento, poichè nel 2007 la Corte costituzionale aveva esaminato una norma che tutelava gli infraquattordicenni, mentre nel caso in esame si tratta di un'infradiciottenne.
La prospettazione mira in realtà a contestare una scelta di politica criminale contenuta nella L. n. 172 del 2012, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a (OMISSIS), nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno", che ha modificato l'art. 609-sexies e ha introdotto l'art. 602-quater c.p., che non può essere considerata irrazionale.
Nè è ravvisabile una violazione dell'art. 3 Cost., perchè la pur suggestiva tesi sostenuta dalla difesa si fonda su un'indebita commistione tra l'elemento psicologico del reato (il dolo) e il tipo di diligenza richiesta per superare la presunzione di inescusabilità della conoscenza della minore età.
La Corte costituzionale ha ben spiegato cosa significhi "inevitabilità" e ha precisato che nel dubbio il soggetto si debba astenere, cioè debba adottare la scelta di massima prudenza a tutela del minore. In tale considerazione risiede anche la risposta al rilievo che la prova dell'inevitabilità sarebbe diabolica. Infatti, avuto riguardo alla prioritaria tutela che il legislatore ha inteso assegnare al minore di anni diciotto, non c'è dubbio che non basta assumere o accontentarsi delle informazioni ricevute dal minore o reperite aliunde, ma è necessario che chi compia atti sessuali con un giovane si preoccupi di verificare con tutti i mezzi a disposizione la sua maggiore età.
I criteri - guida delineati dalla Corte costituzionale sono stati scrupolosamente seguiti dai Giudici di merito nell'apprezzamento dei comportamenti tenuti dall'imputato per evitare di errare sull'età della minore.
Infatti, l'imputato ha ammesso nell'interrogatorio che non si era neanche mai posto il dubbio che le ragazze che incontrava negli alberghi potessero essere minorenni, che aveva formulato delle precise richieste ai suoi collaboratori dei quali si fidava, che ulteriore affidamento era solito fare nei portieri d'albergo, che la vittima del presente procedimento aveva atteggiamenti adultizzati. Tanto basta per ritenere, da un lato, irrilevante nel caso in esame la questione di legittimità costituzionale sollevata, dall'altro, pienamente integrato il reato contestato. Infatti, nessuno degli elementi indicati, nè singolarmente nè complessivamente, è idoneo a suffragare la tesi difensiva.
All'evidenza, l'imputato non ha adottato alcuna cautela nè assunto informazioni sulla minore, limitandosi a fare generico affidamento su terzi (di cui il portiere d'albergo nemmeno qualificato da una consuetudine di rapporti con l'imputate). E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater c.p., in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerge che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (si veda Cass., Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013, dep. 2014, R., Rv. 259089-01 in un caso in cui la Corte ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della mera dichiarazione del minore di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall'imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell'affermazione). Analogamente, nessun rilievo hanno gli atteggiamenti adultizzati (Cass., Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, G., Rv. 266484 - 01), men che meno le rassicurazioni verbali di terzi (Cass., Sez. 3, n. 775 del 04/04/2017, dep. 2018, VH, Rv. 27186201).
Pertanto, anche il secondo motivo va disatteso. Non sussiste la violazione di legge, perchè i Giudici di merito hanno correttamente interpretato la norma alla luce della giurisprudenza costituzionale e del diritto vivente della Corte di cassazione. Non sussiste neanche il vizio di motivazione, perchè non sono state dedotte censure di manifesta contraddittorietà o illogicità nella valutazione della prova.
E' fondato invece il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio, perchè la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, ha dimenticato di applicare la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Ricorrendo l'ipotesi dell'art. 620 c.p.p., lett. I), è possibile rimediare in questa sede, applicando le riduzioni di legge anche alla libertà controllata e all'interdizione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi quattro di reclusione ed Euro 533,00 di multa sostituendo la pena detentiva con la libertà controllata per la durata di mesi otto e ridetermina in mesi quattro la durata dell'interdizione dai pubblici uffici.
Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022