Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Atti di indagine non inseriti nel fascicolo, quale nullità? (Cass. 10640/20)

25 marzo 2020, Cassazione penale

Legittima dichiarazione in dibattimento della nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., nonchè del decreto di citazione a giudizio, se emerge che atti d'indagine fondamentali non sono stati inseriti nel fascicolo di indagine perchè confluiti in un procedimento penale diverso da quello di specie e dunque non erano stati indicati nell'avviso di conclusione indagini emesso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.

Violato il diritto della difesa di conoscere gli atti su cui l'accusa si fonda e di effettuare a ragion veduta le correlate scelte processuali in caso di atti d'indagine fondamentali non inseriti nel fascicolo di indagine perchè confluiti in un procedimento penale diverso da quello di specie e dunque non indicati nell'avviso di conclusione indagini emesso ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.

La nozione id atto abnorme è incentrata sul profilo dell'abnormità strutturale, ravvisabile, essenzialmente, nei casi di esercizio da parte del giudice di poteri non attribuitigli dall'ordinamento processuale ovvero in quelli di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo tipico prefissato dall'ordinamento, casi esemplificati il primo nella carenza di potere in astratto ed il secondo nella carenza di potere in concreto.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 30/01/2020) 25-03-2020, n. 10640

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere -

Dott. BORSELLINO Maria D. - Consigliere -

Dott. FILIPPINI S. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.V., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 11/05/2018 del TRIBUNALE di BERGAMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPINI STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per l'inammissibilità.

udito il difensore avvocato ADV che si riporta ai motivi.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 11.5.2018 il Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo dichiarava in dibattimento la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., nonchè del decreto di citazione a giudizio, effettuati nei confronti di P.V. in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., disponendo la trasmissione degli atti al PM per l'ulteriore corso. Osservava il giudice che, all'esito dell'escussione di un teste introdotto dalla pubblica accusa (la Dott.ssa L.C., funzionario doganale che aveva effettuato il sequestro della merce di cui all'imputazione), era emerso che importanti atti di indagine (in particolare, quelli relativi agli accertamenti che avevano indotto la Polizia giudiziaria ad individuare il P. quale uno degli autori delle condotte ascritte) erano confluiti in un procedimento penale diverso da quello di specie e dunque non erano stati indicati nell'avviso effettuato al P. ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.; con la conseguenza che doveva ritenersi violato il diritto della difesa di conoscere gli atti su cui l'accusa si fondava e di effettuare a ragion veduta le correlate scelte processuali.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore, eccependo l'abnormità del provvedimento impugnato, avendo il giudice omesso di definire il giudizio dinanzi a lui pendente, così determinando un'illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, per di più riconoscendo in tal modo al PM il potere di reiterare i medesimi addebiti, in ordine agli stessi fatti, allegando tutti quegli elementi di accusa -diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a base del decreto di citazione- che il Tribunale ha mostrato di ritenere astrattamente idonei a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato.

Motivi della decisione

1. L'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, essendo manifestamente infondato il motivo proposto. Difatti essa non tiene conto della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in tema di atto abnorme; segnatamente si è affermato (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 49525 del 29/09/2009, Rv. 245647) che non è abnorme, e come tale non è immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto che non tutti gli atti delle indagini preliminari siano stati depositati contestualmente alla spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p..

1.1. Nello stesso senso possono richiamarsi altri precedenti di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 45383 del 05/11/2008, Rv. 241972) che hanno negato la configurabilità di un atto abnorme nel provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare - ritenendo, quand'anche erroneamente, la necessità che l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., contenga le indicazioni previste dall'art. 369 bis c.p.p., comma 2, lett. a), - dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, posto che l'atto è adottato comunque in forza di un potere di cui l'organo decidente è legittimamente dotato e che la decisione non si pone per la sua anomalia o singolarità al di fuori del sistema processuale.

1.2. Nel medesimo filone giurisprudenziale deve ancora iscriversi Sez. 6, n. 22430 del 22/04/2008, Rv. 240567, che ha escluso trattarsi di atto abnorme nel caso di provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la incompleta informazione sull'oggetto dell'imputazione, come risultante dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dal decreto di citazione a giudizio, dichiari la nullità di quest'ultimo, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (fattispecie nella quale i due atti indicavano date di commissione del fatto diverse). Oppure Sez. 3, n. 26770 del 28/05/2008, Rv. 240272, che pure ha negato la ricorrenza di atto abnorme nel caso di provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., dal momento che la dichiarazione di invalidità', se pure insussistente, è esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale.

1.3. Come detto, trattasi di situazioni nelle quali il provvedimento oggetto di - ricorso in cassazione - per abnormità, quand'anche erroneo, comunque non può definirsi avulso dal sistema, in quanto costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione degli atti che il giudice ha ritenuto viziati.

E tali orientamenti risultano conformi all'insegnamento offerto da S.U., n. 25957 del 26/3/2009, Rv. 243590, che hanno aderito ad una concezione limitativa di atto abnorme incentrata sul profilo dell'abnormità strutturale, ravvisabile, essenzialmente, nei casi di esercizio da parte del giudice di poteri non attribuitigli dall'ordinamento processuale ovvero in quelli di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo tipico prefissato dall'ordinamento, casi esemplificati il primo nella carenza di potere in astratto ed il secondo nella carenza di potere in concreto.

2. Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso; a ciò consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020