Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Patrocinio a spese dello Stato e attestazione consolare del reddito prodotto all'estero (Tribunale di Trento, ordinanza 7 febbraio 2010

26 marzo 2012, Tribunale di Trento

L'attestazione consolare dei redditi eventualmente prodotti all'estero per l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato per i cittadini extracomunitari non è requisito previsto a pena di inammissibilità.

TRIBUNALE DI TRENTO

ORDINANZA 7 FEBBRAIO 2010 EX ART. 99 CO. 4 D.P.R. N. 115/2002 ( T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA)



Il Presidente del Tribunale

letto il ricorso proposto I. K., nato in Marocco il (..), residente a (..) indagato nel procedimento penale n. (..) pendente dinanzi al Tribuale di Trento, rappresentato e difeso come da nomina agli atti dall?avv. Nicola Canestrini in data 20.11.2009 avverso il decreto comunicato al difensore in data 11 novembre 2009 al Gip del Tribunale di Trento che rigettava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio "per mancanza dell'attestazione consolare con redditi prodotti all'estero"

osserva:
lamenta I.K. che il diritto positivo non pare prevedere alcuna causa di inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, laddove non sia prodotta attestazione consolare dei redditi prodotti all?estero, giacchè la norma di riferimento, ossia l'art. 79 comma 2° D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si limita ad asserire che "per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato".

Dal disposto di cui all'art. 79 comma 2° D.P.R. cit. non parrebbe ravvisarsi alcuna causa di inammissibilità dell'istanza a causa della mancanza di attestazione consolare circa il reddito del richiedente, a differenza di quanto previsto prr le ipotesi di cui all'art. 79 comma 1° D.P.R. cit., ove la sanzione dell'inammissibilità è espressamente prevista.

Il ricorso è fondato alla luce del p'incipio di diritto affermato dalla Suprema Corte, Quarta Sezione penale (Fontana Roberto + 2 contro Ministero Economia e Finanze) in un caso identico con la sentenza n. 512 del 26/12/2009.

La Cassazione infatti ha testualmente affermato: "Contrariamente a quanto si sostiene nel provvedimento impugnato, la presentazione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in relazione ai redditi prodotti all'estero, della certificazione dell'autorità consolare competente che confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79 comma 2 del D.P.R. n. 115/02) attestanti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione a beneficio, non è prevista a pena d'inammissibilità. Tale sanzione, invero, è prevista solo nel primo comma della citata norma, che specifica le modalità di compilazione ed i contenuti della domanda di ammissione al beneficio, e nel terzo comma, con riguardo alla produzione documentale necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, ove richiesta. Anche l?art. 94 del citato D.P.R. che disciplina i casi di "impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità", sanziona d'inammissibilità non la mancanza di documentazione attestante i redditi dei cittadini comunitari o della certificazione consolare per i cittadini non appartenenti all?Unione Europea, bensì solo la mancanza della dichiarazione sostitutiva di tali certificazioni, la cui produzione, in alternativa a queste, la legge consente agli interessati, cittadini o meno che siano.
D'altra parte, come condivisibilmente sostiene il PG di legittimità, il concetto di "impossibilità" a produrre la documentazione in questione, di cui al richiamato ait. 94, comma 2 del citato D.P.R. non può essere assunto in termini assoluti, né può accollarsi al richiedente l?onere della relativa prova, come ha fatto il giudice del merito. Tale rigorosa interpretazione appare, in realtà, in contrasto con i principi generali dell?ordinamento che tende verso una sostanziale esplicazione del diritto di difesa. Tenuto conto delle peculiarità che il procedimento penale presenta nelle sue fasi d'avvio, spesso di natura cautelare, e della tempistica che lo caratterizza, il concetto di impossibilità può anche riferirsi in termini meno assoluti, nel senso da ricomprendervi i casi in cui il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazione; non potendosi certamente farglisi carico di inadempienza e lungaggini burocratiche che riguardino ufficio appartenenti a Paesi estero".

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla e dichiara di nessun ulteriore effetto il decreto comunicato al difensore in data 11 novembre 2009 dal G.I.P. del Tribunale di Trento che rigettava l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio "per mancanza dell'attestazione consolare con redditi prodotti all'estero".

Per l'effetto ammette I.K., nato in Marocco il (..), residente a (..) indagato nel procedimento penale n. (..) pendente dinanzi al Tribunale di Trento, al patrocino a spese dello Stato, con l'avv. Nicola Canestrini, dispone che la presente ordinanza sia notificata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 99, all'interessato e all'uufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.


Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Trento, 7/2/2010
Il Presidente del Tribunale