Le parti private nel processo penale non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze via PEC: se però viene utilizzata tale modalità non si configura un’ipotesi di irricevibilità dell’atto e il giudice può prenderlo in considerazione se posto alla sua attenzione.
Corte di Cassazione
sez. II Penale, sentenza 22 ottobre – 22 dicembre 2020, n. 37142
Presidente Cammino – Relatore Di Paola
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’8 maggio 2019, confermava la condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 20 giugno 2017, nei confronti di C.F. , per il delitto di rapina.
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità; la Corte d’appello aveva celebrato il dibattimento l’8 maggio 2019, pur avendo il difensore del ricorrente comunicato per iscritto, con invio a mezzo posta elettronica certificata, la propria adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle camere penali per i giorni 8, 9 e 10 maggio 2019; tale violazione costituiva motivo di nullità assoluta ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lett. e) e 179 c.p.p..
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La dedotta questione della nullità delle sentenza di secondo grado, per violazione del diritto di difesa conseguente all’omessa partecipazione del difensore all’udienza svolta dinanzi alla Corte d’appello, cui era stata inviata con la posta elettronica certificata la dichiarazione del difensore di adesione all’astensione proclamata da organismo di categoria, involge il profilo dell’ammissibilità dell’invio di comunicazioni e istanze all’autorità giudiziaria mediante il ricorso allo strumento della posta elettronica certificata (PEC).
In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione" (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, Di Russo, Rv. 278127 e Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P, Rv. 270702, entrambe relative ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell’imputato; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Antille, Rv. 276915 concernente analoga fattispecie nel procedimento di sorveglianza; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N, Rv. 274160, riguardante l’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall’imputata, poiché detenuta agli arresti domiciliari; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192).
Occorre, però, precisare che la fattispecie dell’inoltro all’autorità giudiziaria della comunicazione di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria, da parte del difensore dell’imputato, è disciplinata con precise indicazioni (art. 3 del vigente codice di autoregolamentazione, emanato ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 2 bis, norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge) ove si prevede che l’atto contenente la dichiarazione di astensione sia "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero".
Da tale elemento, la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ha dedotto l’ammissibilità della trasmissione dell’istanza in questione anche con lo strumento della posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 4655 del 08/01/2020, Belaissaoui, Rv. 277800; Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018, Scagli, Rv. 273424; Sez. 5, n. 4718 del 18/11/2019, dep. 2020, Levantesi, non massimata; Sez. 1, n. 46626 del 25/11/2019, Venturini, non massimata; Sez. 1, n. 43957 del 9/7/2019, Quattrocchi, non massimata); e ciò in continuità con l’orientamento che aveva riconosciuto la legittimità della trasmissione via telefax alla cancelleria del giudice procedente della richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria (Sez. 4, n. 3861 del 10/11/2017, dep. 2018, Clemense, Rv. 271740), considerando non solo il risultato dell’interpretazione letterale della norma, ma anche quelli conseguenti ad un’interpretazione "adeguatrice e sistematica, più rispondente all’evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo" (Sez. Unite, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259928). Il risultato interpretativo coincide con quello che ha riconosciuto la legittimità del ricorso anche alla posta elettronica certificata per la presentazione delle richieste e delle memorie delle parti al giudice competente nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all’ufficio di p.s., considerata la "particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti ad horas, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni" (Sez. 3, n. 11475 del 17/12/2018, dep. 2019, Giacalone, Rv. 275185; Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, dep. 2019, Benigno, Rv. 275600).
Nella fattispecie in esame, il difensore ha inviato l’istanza a mezzo pec il 18 aprile 2019, istanza che il sistema attesta essere stata ricevuta nella casella di destinazione (come risulta dalla documentazione allegata al ricorso) e, pertanto, nel rispetto del termine fissato dal codice di autoregolamentazione per l’udienza dell’8 maggio 2019. L’omessa valutazione dell’istanza e lo svolgimento del giudizio di appello nell’assenza del difensore dell’imputato rappresenta motivo di nullità assoluta che travolge l’intero giudizio di appello e la decisione pronunciata all’esito.
2. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.