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Assistenza del difensore ad un sequestro (Cass. 31834/18)

12 luglio 2018, Cassazione penale

In tema di sequestro probatorio, l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal Pubblico Ministero  che deve semmai designare un difensore d’ufficio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 marzo – 12 luglio, n. 31834
Presidente Cavallo – Relatore Socci

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Gorizia, sezione per il riesame, con ordinanza del 21 settembre 2017, annullava il decreto di sequestro emesso in data 6 luglio 2017 dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale nei confronti di P.V.P. , indagata per il reato di cui all’art. 517 cod. pen. in relazione all’art. 4, comma 49, legge, n. 350 del 2003, e disponeva la restituzione dei beni oggetto del provvedimento all’indagata (nella specie, 167 pettorine per cani) atteso che, in ragione della mancata notifica del sequestro, risultava violato il diritto di difesa di quest’ultima.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge; erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il provvedimento impugnato è fondato su presupposti erronei e in contrasto con quanto risulta dagli atti del procedimento dai quali emerge che non vi è stata alcuna lesione dei diritti di difesa dell’indagata, alla quale il provvedimento ablativo è stato correttamente notificato in data 20 agosto 2017 dalla Guardia di Finanza.
Il Pubblico Ministero evidenzia infatti che l’indagata, proprio in quanto correttamente notiziata del provvedimento di sequestro e messa nelle condizioni di esercitare i propri diritti, ha proposto rituale riesame. Non rileva, invece, la circostanza che il sequestro sia stato materialmente eseguito in assenza dell’indagata, in quanto non presente, atteso che la merce si trovava presso gli uffici della Guardia di Finanza di Gorizia (in quanto oggetto di un precedente sequestro probatorio annullato in sede di riesame e di cui doveva eseguirsi la restituzione) mentre la P. è residente ed ha il domicilio dichiarato a (…).
Ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. 2. L’indagata, tramite difensore, ha depositato una memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.. Ad avviso della difesa il ricorso sarebbe infatti infondato atteso che il provvedimento del Tribunale del riesame di Gorizia ha correttamente dichiarato la nullità del decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica in data 6 luglio 2017, avente ad oggetto gli stessi beni già sequestrati con un precedente provvedimento annullato per carenza motivazionale, eseguito in data 28 luglio 2017 in assenza della parte e del difensore e notificato all’indagata soltanto il successivo 20 agosto 2017.
I diritti di difesa garantiti dalle disposizioni di cui agli artt. 365 e 370, comma 2, cod. proc. pen. sono stati violati perché la Polizia Giudiziaria ha eseguito gli atti alla stessa delegati dal Pubblico Ministero, ovverosia il dissequestro dei beni e il nuovo sequestro degli stessi, contestualmente, senza quindi convocare l’indagata al fine di restituirle prima i beni e poi procedere al nuovo sequestro alla presenza della stessa alla quale sarebbe dovuto essere chiesto se fosse assistita da un difensore di fiducia e, in mancanza, gliene sarebbe stato nominato uno d’ufficio.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al tribunale di Gorizia.
Il Tribunale del riesame di Gorizia ha accolto il ricorso di P.V.P. avverso il decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia (167 pettorine per cani, già oggetto di sequestro precedente, da parte della P.G., di propria iniziativa).
Il precedente sequestro operato d’iniziativa dalla P.G. è stato annullato in quanto la convalida dello stesso era priva di motivazioni. Il P.M., quindi emetteva un nuovo e diverso provvedimento (il 6 luglio 2017) di sequestro con la motivazione, in precedenza ritenuta assente dal Tribunale del riesame.
Questo nuovo provvedimento è stato annullato dall’ordinanza oggi impugnata.
Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso della P. , relativamente alla ritenuta violazione del suo diritto di difesa, in ordine al mancato previo avviso sia del sequestro che si stava per eseguire e sia della facoltà di farsi assistere dal difensore, in quanto il sequestro è stato adottato dal P.M. e non dalla P.G. d’iniziativa
3. 1. L’art. 365, cod. proc. pen. (Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso) prevede per il compimento di sequestri l’avviso alla parte "che sia presente" se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, la designazione di un difensore d’ufficio.
Anche l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede per il compimento degli atti indicati nell’art. 356, cod. proc. pen. che la polizia giudiziaria avverta la persona sottoposta alle indagini "se presente", che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Conseguentemente solo la presenza all’atto comporta l’avviso di farsi assistere dal difensore (per gli atti compiuti d’iniziativa dalla P.G., art. 114, disp. att. cod. proc. pen. cit.); identicamente per gli atti compiuti dal P.M., la nomina del difensore è prevista solo se la persona è presente all’atto.
Inoltre questa Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che: "In tema di sequestro probatorio, l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal pubblico ministero, trattandosi di soggetto inserito nell’ambito dell’ordinamento giudiziario e dotato di ampie garanzie di indipendenza ai sensi dell’art. 107 Cost. (Sez. 3, n. 40530 del 05/05/2015 - dep. 09/10/2015, Pmt in proc. Pagnin e altri, Rv. 26482701)".
Nel nostro caso il sequestro è del P.M., che in via autonoma ha rinnovato il precedente provvedimento annullato per vizi di forma, e quindi nessun avviso di farsi assistere dal difensore era dovuto all’indagata.
Del resto nel sequestro d’iniziativa della P.G. è richiesto solo l’avviso alla persona indagata (sempre se presente all’atto) di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma non anche l’obbligo di chiedere all’indagato se sia o no assistita da un difensore di fiducia e di provvedere, in caso negativo, alla nomina di un difensore d’ufficio: "La polizia giudiziaria, quando procede, d’iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell’art. 356, cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall’art. 365 cod. proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l’obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d’ufficio, ma ha soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia" (Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015 - dep. 28/05/2015, Perfetto, Rv. 26377501).
Conseguentemente nessuna lesione del diritto di difesa dell’indagata può ritenersi consumata nel caso di cui all’odierno giudizio, in quanto per il sequestro delle pettorine per cani, non doveva effettuarsi nessun avviso all’indagata, non presente al compimento dell’atto di sequestro disposto dal P.M. (sia pure in rinnovazione del precedente provvedimento di convalida del sequestro della P.G., annullato per vizi di forma).
4. Può pertanto formularsi il seguente principio di diritto: "In tema di sequestro probatorio, l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal Pubblico Ministero (o direttamente eseguito dal P.M.), poiché ai sensi dell’art. 365, cod. proc. pen. il P.M. deve chiedere alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente all’atto, se è assistita da un difensore di fiducia, e qualora ne sia priva, designare un difensore d’ufficio; viceversa la polizia giudiziaria, quando procede, d’iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell’art. 356, cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall’art. 365 cod. proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l’obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d’ufficio, ma ha soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia".

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Gorizia - Sezione riesame.