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Annullamento della sentenza penale con rinvio al giudice civile: quid iuris?

24 settembre 2020, Ireen Iannelli e Stefania franchini

Quali effetti e ripercussioni ha la sentenza penale di annullamento con rinvio all’interno del procedimento civile di grado d’appello?

(cfr. sentenza Corte di Appello di Venzia, sentenza 2508/20 )

Il procedimento di rinvio è normato in modo molto sommario dal codice di procedura penale (art 622 cpp) ma anche nel codice di procedura civile. Infatti, nel codice di procedura civile il giudiio di rinvio viene disciplinato solamente da tre articoli, dal 392 cpc al 394 cpc, a cui giurisprudenza e dottrina hanno progressivamente aggiunto interpretazioni, orientamenti  hanno tentato di “integrare” la scarna disciplina legislativa.

Due procedimenti autonomi

L’orientamento granitico della Cassazione non ha dubbi sull’autonomia del giudizio del rinvio civile rispetto al precedente giudizio penale (cfr. Cass., sent. n. 11936/2006): la devoluzione in appello ai soli fini civili avviene, di norma, senza condizionamenti di sorta e comprende sia il compito, in prima battuta, di accertare la fondatezza della pretesa risarcitoria sia, eventualmente e comunque in fase successiva, la determinazione del quantum debeatur.

L’accertamento penale vale quindi come fatto storico e non come pietra tombale della successiva vertenza di rinvio civile.

L'annullamento può peraltro trovare causa in un errore nell’applicazione del principio di diritto (solitamente indicato dalla corte di legittimità), come anche in un vizio di motivazione.

In questo secondo caso, come da giurisprudenza consolidata: “L'annullamento della sentenza d'appello per vizio di motivazione non determina alcun accoglimento della domanda oggetto del capo di pronuncia cassato, avendo solo l'effetto di eliminare la sentenza, richiedendo al giudice del rinvio un nuovo esame. In sede di rinvio, i poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere - dovere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. 6 luglio 2017, n. 16660; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102). Di conseguenza, l'annullamento della sentenza di secondo grado relativamente ai danni e per vizi di motivazione della sentenza di appello aveva devoluto al giudice del rinvio il riesame della domanda risarcitoria e non solo della richiesta di attribuzione delle spese” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 6 agosto 2018, n. 20542).

Comunque, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cpp si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda, sicché la Corte d’Appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile (Cass. n. 16916/19), e ciò a conferma della totale autonomia dei due giudizi: non è affatto automatico, quindi, che la Cassazione con rinvio ai soli fini civili determini automaticamente l’attribuzione di responsabilità ex art. 2043 e 2059 cc a carico degli imputati-convenuti-appellati.

.. e le prove raccolte?

Ulteriore conseguenza di tale autonomia dei giudizi è la questione dell’utilizzabilità delle prove raccolte in sede penale nel giudizio di rinvio, specie se in grado di appello civile.

Le scarne norme del cpc in materia (ex artt. 392 ss cpc) non forniscono indicazioni specifiche, salvo, ex art. 394 cpc, che per il procedimento in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. Tale disposto, quindi, nel caso di specie deve integrarsi con le norme inerenti al procedimento di appello civile, soprattutto in materia di prove ex art. 345 cpc.

E' quindi sostenibile che l’interpretazione dell’art. 345 cpc (ovvero il divieto dei nova) debba comunque leggersi in combinato disposto con il summenzionato art. 394 cpc: da ciò si deduce l’ammissibilità di prove contrarie dinanzi alle nuove allegazioni di controparte ex art. 394 co. 3 cpc (“…ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”).

A ciò si aggiunge che il giudizio di cassazione con rinvio, ritenuto dalla dottrina come un procedimento “chiuso”, non può non tener conto dei suesposti principi in merito all’autonomia del giudizio civile da quello penale, come recentemente riaffermato anche da Cass., ord. 29 ottobre 2018 n. 27326, per cui il giudizio penale e il giudizio civile di rinvio hanno diverse autonomie.

E sempre in materia di onere probatorio e struttura della prova testimoniale, è particolarmente interessante quanto chiarito dalla Suprema Corte in punto non-utilizzabilità della testimonianza della p.o. in sede di giudizio civile di rinvio, perché equiparabile al dettato di cui all’art. 246 cpc, ovvero “incapacità a testimoniare”.

Infatti "non è consentita l’utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall’articolo 246 cpc, di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio”, potendo tutt’al più essere valutate quale argomento di prova" (ibid, Cass. n. 16916/19).