L'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale.
In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
(data ud. 28/01/2021) 04/06/2021, n. 22065
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASSANO Margherita - Presidente -
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/06/2019 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato in ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Patrizia Piccialli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
udito il difensore della parte civile avv. Giacomo Garcea del foro di Bologna, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice penale;
udito il difensore dell'imputato avv. Stefania Mannino del Foro di Bologna, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice penale.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 11/06/2019 la Corte di Appello di Bologna, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza assolutoria pronunciata ex art. 530 c.p.p., comma 2, dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato C.C. civilmente responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore all'interno di un cantiere e lo ha condannato al risarcimento dei danni dallo stesso patiti, da liquidarsi dinanzi al competente giudice civile.
1.1. Al C., nella veste di datore di lavoro quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Tecnocem srl, impresa edile affidataria ed esecutrice dei lavori in un condominio di Bologna, era stato contestato di avere cagionato, per colpa, lesioni personali giudicate guaribili in giorni sessanta, a B.C., incaricato dei lavori di "zambinatura" e intonacatura della muratura grezza a sostegno del tetto (fatto del 29 febbraio 2012).
A carico del C., oltre alla colpa generica per imprudenza ed imperizia, veniva individuato un profilo di colpa specifica per non avere previsto, nel piano operativo di sicurezza, le misure di prevenzione e protezione relative alla esecuzione di lavorazioni affidate ai lavoratori autonomi presenti nel cantiere.
1.2. Il Tribunale aveva assolto ex art. 530 c.p.p., comma 2, il C. per insussistenza del fatto ritenendo che non fosse possibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che l'operaio si era procurato le lesioni cadendo dal ponteggio.
Il giudice di primo grado aveva dato atto di due diverse possibili ricostruzioni dell'incidente: la prima, fondata sulla testimonianza della persona offesa, secondo la quale le lesioni sarebbero state conseguenza di una caduta dal ponteggio, le cui assi non erano fissate con fili di ferro, durante l'esecuzione dei lavori di rinforzo dei pilastri del tetto dell'edificio; la seconda, basata sulle dichiarazioni del capocantiere e del direttore dei lavori, figlio dell'imputato, i quali riferivano che le lesioni erano state invece conseguenza della caduta da una scala, durante i lavori di intonacatura della parete di una stanza posta all'ultimo piano dell'edificio.
Alla luce del quadro probatorio sopra descritto il giudicante aveva ritenuto impossibile definire con certezza la dinamica dell'infortunio in ragione della discutibile attendibilità di tutte le testimonianze e, in particolare, di quella della persona offesa, la cui versione era priva di riscontri obiettivi ed era stata fornita solo alcuni mesi dopo l'incidente.
1.3. Avverso tale sentenza avevano proposto appello sia il Procuratore generale presso la Corte di appello, sia la parte civile, censurando la valutazione di inattendibilità della testimonianza della persona offesa e valorizzando, per converso, la sussistenza di elementi obiettivi di riscontro a tali dichiarazioni.
1.4. La Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l'appello del Procuratore generale e, in accoglimento dell'appello della parte civile, ha riformato la sentenza di primo grado ai soli effetti della responsabilità civile, condannando l'imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi dinanzi al giudice civile.
Il giudice di appello, senza lo svolgimento di alcuna ulteriore attività istruttoria, ha ritenuto il C. civilmente responsabile sulla base di una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie. In particolare, ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili perchè riscontrate da una testimonianza e dagli accertamenti medico-legali.
L'ispettrice della AUSL, che aveva effettuato il sopralluogo il giorno successivo all'infortunio, aveva riferito che la parte di intonaco fresco rinvenuta in cantiere si trovava ad un'altezza tale da non poter essere raggiunta con la scala, ma solo con il ponteggio. Inoltre, la gravità delle lesioni subite dalla vittima era incompatibile con la caduta da una scala di altezza di novanta centimetri quale quella rinvenuta in cantiere.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di appello ribaltato il giudizio di responsabilità operato dal primo giudice sulla base di una diversa valutazione di attendibilità della deposizione testimoniale della parte civile, omettendo di rinnovare, ex art. 603 c.p.p., comma 3 bis, le prove dichiarative ritenute decisive.
2.2. violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., e vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione delle responsabilità colposa del C..
2.3 vizio di motivazione con riferimento agli artt. 190 e 192 c.p.p., nella forma del travisamento delle risultanze processuali, in quanto il convincimento della Corte di appello si era basato su risultati probatori diversi da quelli emersi in dibattimento.
3. La Quarta Sezione penale, con ordinanza in data 20 ottobre 2020, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p..
3.1. Rileva l'ordinanza di rimessione, in via preliminare, la fondatezza del vizio dedotto con il primo motivo di ricorso, per avere il giudice d'appello riformato ai soli fini civili la sentenza di assoluzione di primo grado - fondata sulla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - sulla base di un diverso apprezzamento di tale prova ritenuta decisiva, senza procedere alla previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esaminare la persona offesa e l'ispettrice dell'AUSL che aveva effettuato il sopralluogo nella immediatezza, in contrasto con quanto affermato in un obiter dictum dalle Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta (n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267409) e ribadito dalla successiva giurisprudenza della Corte anche dopo l'introduzione dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis, ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 58.
3.2. Ritenuta, pertanto, la fondatezza del ricorso, che comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, l'ordinanza dà conto dei recenti contrasti interpretativi sorti con riferimento all'individuazione del giudice cui rimettere gli atti in caso di accoglimento del ricorso dell'imputato ai soli effetti civili e, in generale, sulla portata dell'art. 622 c.p.p..
Secondo un primo e prevalente orientamento, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., l'annullamento della sentenza va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, perchè la ratio della suddetta previsione è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali (v., tra le tante, da ultimo, Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D'Alessandro, Rv. 279599; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, Giarmoleo, Rv. 279598; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Rv. 278493; Sez. 5, n. 16988 del 18/02/2020, Novella, non mass.; Sez. 4, n. 13869 del 05/02/2020, Sassi, Rv. 278761).
Alla stregua di un diverso orientamento, affermatosi nel 2019, il rinvio per il nuovo giudizio deve invece essere disposto al giudice penale in tutti quei casi in cui, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, vi sia ancora una questione sull'an della responsabilità, dovendo questo tema essere accertato secondo le regole probatorie e di giudizio proprie del processo penale (v. Sez. 6, n. 28215 del 25/09/2020, Vangi, Rv. 279574; Sez. 4, n. 12174 del 26/02/2020, Piali, non mass.; Sez. 2, n. 9542 del 19/02/2020, G., Rv. 278589; Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, Vianello, Rv. 278746; Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H., Rv. 278762); decisioni, queste, che si riferiscono, appunto, a casi di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno.
L'ordinanza di rimessione segnala altresì un terzo, isolato orientamento interpretativo, secondo il quale il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata, concernenti l'azione civile, dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. Questo principio è stato enunciato in un caso in cui, ritenuto fondato il ricorso dell'imputato sul punto della riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado, pur in assenza di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p., comma 3 bis, è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali a seguito di estinzione dei reati per prescrizione e anche agli effetti civili, in base al rilievo che il rinvio al giudice civile avrebbe imposto a quest'ultimo di procedere all'accertamento del fatto mediante applicazione dei principi di oralità e immediatezza della prova estranei al sistema processual-civilistico (v. Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285).
4. Con decreto del 9 novembre 2020 il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza.
5. In data 17 dicembre 2020 è pervenuta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di discussione orale da parte sia del difensore dell'imputato, che ha depositato memorie illustrative, sia di quello della parte civile. All'odierna udienza, hanno entrambi concluso per l'annullamento con rinvio al giudice penale.
6. Il Procuratore generale ha depositato, in data 22 gennaio 2021, note di udienza con le quali ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, alla luce dei principi espressi dalle Sez. U, Sciortino e della ritenuta conformità di quello prevalente alla giurisprudenza CEDU. Tali conclusioni sono state illustrate all'odierna udienza.
Motivi della decisione
1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è stata così formulata:
"Se in caso di annullamento, ai soli effetti civili, della sentenza di condanna pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio debba essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello o al giudice penale".
2. Va premesso che l'affermazione di responsabilità ai fini civili operata nel presente giudizio dalla Corte di appello, in riforma del giudizio assolutorio del Tribunale, deriva, come emerge dall'ordinanza di rimessione, esclusivamente da una diversa valutazione degli apporti dichiarativi raccolti in primo grado, antitetica a quella del Tribunale. La sentenza qui impugnata, all'esito di un giudizio di appello nel corso del quale non si è proceduto ad alcuna rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, fonda il giudizio di responsabilità ai fini civili dell'imputato sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta, invece, scarsamente credibile in primo grado, e sulla testimonianza resa dall'ispettrice della AUSL, secondo la quale l'unica opzione possibile, con riferimento alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio, era proprio quella riferita dalla vittima e cioè la caduta dal ponteggio.
Alla luce di questo dato processuale, l'ordinanza della Quarta Sezione penale ha rilevato che la Corte territoriale ha violato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, anche in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice del gravame che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.
2.1. In via preliminare, le Sezioni Unite ritengono di confermare l'orientamento già espresso con la sentenza Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267409, suffragato dalla prevalente giurisprudenza successiva (v. ex pluribus, Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255), secondo il quale, anche nella ipotesi in cui la riforma della pronuncia di assoluzione di primo grado sia sollecitata nella prospettiva dei soli interessi civili, a seguito di impugnazione della parte civile, la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come assolutamente necessaria ex art. 603 c.p.p., comma 3.
La Corte ha successivamente ribadito tale principio con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.
I principi espressi dalle due predette sentenze delle Sezioni Unite, intervenute prima della modifica normativa dell'art. 603 c.p.p., rappresentano l'approdo di un complesso percorso interpretativo che, muovendo dall'obbligo di motivazione rinforzata in caso di riforma in appello della sentenza di proscioglimento di primo grado (Sez. U, n. 45726 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093) e dal dovere di confutazione specifica dei più rilevanti argomenti valorizzati nella motivazione della sentenza da parte del giudice d'appello che la riformi totalmente (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679), ha riconosciuto rilievo centrale al canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1, introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46) che, ai fini della condanna, presuppone la certezza della colpevolezza, a differenza dell'assoluzione che presuppone la mera non certezza della colpevolezza.
Il comma 3 bis, inserito nell'art. 603 c.p.p., dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 58, (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), costituisce l'evoluzione delle regole della rinnovazione istruttoria in appello, secondo l'esegesi "formante" sviluppatasi attraverso le pronunce del Supremo collegio penale, a partire proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2016, Dasgupta. La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova.
L'intervento legislativo che ha introdotto il citato art. 603, comma 3 bis, ha dato vita ad una norma eccezionale, di stretta interpretazione, che individua una nuova ipotesi di ammissione delle prove, limitando l'obbligo alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).
In realtà questa affermazione non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.
Al riguardo le stesse Sezioni Unite Pavan osservano che i lavori parlamentari che hanno portato all'introduzione del comma 3 bis, nel corpo dell'art. 603 c.p.p., e la Relazione governativa esprimono, nel solco tracciato dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità con le citate sentenze Dasgupta e Patalano, la necessità di dare una "soluzione, a livello legislativo, alla problematica della modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione". E' indubbio, infatti, che, relativamente a questa ipotesi, il contraddittorio deve essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perchè questo costituisce il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni.
Non appare influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che "il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale, non potendo, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili. Tale conclusione non è, infatti, in alcun modo desumibile dai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall'interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella Carta costituzionale all'art. 111, nonchè dalla prospettiva posta a fondamento dell'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte" (conf. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000).
Nello stesso senso, Sez. 5, n. 16988 del 18/02/2020, Novella, non mass., sottolinea che il passaggio argomentativo contenuto nella sentenza Pavan - sulla natura di norma eccezionale del citato art. 603, comma 3 bis, che limiterebbe l'ammissione d'ufficio delle prove alle ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile - non può consentire interpretazioni "oltre le intenzioni" del massimo collegio nomofilattico, che non ha inteso escludere tale obbligo quando il ribaltamento della decisione è ai soli fini civili, ma soltanto delimitare la portata innovativa della disciplina introdotta con l'art. 603 c.p.p., comma 3 bis.
Sulla base delle considerazioni sinora svolte è possibile affermare che la richiamata sentenza Pavan, partendo dalla nuova norma codicistica, si aggiunge e non sostituisce l'analisi della Dasgupta, e costruisce, piuttosto, la mancata rinnovazione - quando è dipesa da ribaltamento determinato da impugnazione del pubblico ministero - come violazione di legge, rimanendo inalterato il quadro complessivo della ricostruzione giurisprudenziale sopra tratteggiato.
L'introduzione di un principio come quello dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis, per l'appello del pubblico ministero non osta, dunque, a ritenere che il percorso esegetico disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano mantenga una propria vitalità ed autonomia, in quanto si ispira a principi di rango superiore a quello della legge ordinaria: e cioè il principio del giusto processo - di cui il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio è un corollario - che a sua volta è di matrice tanto costituzionale quanto convenzionale.
La garanzia del giusto processo implica quindi che i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscano distinzioni a seconda degli interessi in gioco e operino anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332).
Di conseguenza, tale garanzia conduce a ritenere che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, sia obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale.
Del resto, a ragionare altrimenti, si creerebbe una disparità di trattamento così marcata tra le garanzie delle quali godrebbe l'imputato nel caso in cui fosse impugnata la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti agli effetti penali e quelle di cui sarebbe destinatario l'imputato nei cui confronti fosse proposta impugnazione ai soli effetti civili, da travalicare senza dubbio la ragionevolezza legislativa, che, nell'ottica dell'art. 3 Cost., deve guidare pur sempre la legittimità costituzionale delle scelte normative Il principio non risulta posto in discussione da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431, secondo cui presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione.
La citata sentenza Troise, nel solco tracciato dalle richiamate pronunce, ha affermato che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna, operato dal giudice di appello pur senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con il principio di innocenza, presidiato dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p.. Al contrario, la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello, in mancanza di elementi sopravvenuti, non può basarsi su una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma richiede una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio".
In tale contesto ricostruttivo, l'ambito di operatività del principio di immediatezza nell'acquisizione della prova dichiarativa si modula diversamente e deve essere considerato recessivo là dove, come nel caso di riforma di una sentenza di condanna, il principio del ragionevole dubbio non venga in questione. In tal senso le Sezioni Unite Troise hanno richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 217 del 2009 e n. 168 del 2006, secondo le quali il principio costituzionale del contraddittorio non rappresenta una "risorsa" dispensata alle parti allo stesso modo e con la stessa intensità (prevedendo, infatti, l'art. 111 Cost., comma 5, il consenso dell'imputato, e non di altri, per la perdita di contraddittorio nei casi consentiti), poichè nasce e si sviluppa come garanzia in favore dell'imputato.
Il nostro ordinamento costituzionale ha operato una ben precisa scelta di sistema, delineando il processo penale come strumento di accertamento della colpevolezza e non dell'innocenza. Entro questa prospettiva, l'evoluzione impressa al nostro sistema dagli strumenti legislativi di attuazione delle direttive Europee e delle convenzioni internazionali sul ruolo e sulle facoltà processuali della persona offesa, che ha progressivamente assunto, all'interno del processo penale, una rilevanza prima sconosciuta, non si traduce nella previsione di alcun obbligo normativo di rinnovazione della escussione del dichiarante, ma sospinge l'interprete verso una maggiore e più attenta considerazione delle esigenze di tutela e degli interessi di cui si fanno portatrici le persone offese all'interno del processo penale.
Il nuovo "volto processuale" della persona offesa non stravolge, però, le linee portanti del sistema e non mette in discussione la funzionalità primaria, tradizionale, delle garanzie del processo penale quale insieme di regole orientate, anzitutto, a rendere equo il giudizio nei confronti della persona imputata o accusata che vi è sottoposta.
Ciò consente di spiegare, sotto molteplici aspetti, la presenza, nel complesso sistema di garanzie previste nel processo penale, di differenti livelli e forme di tutela nei confronti dell'imputato e della parte offesa, giustificando anche l'individuazione di una particolare esigenza di immediatezza nella raccolta della prova dichiarativa collegata solo all'esito della condanna che per la prima volta si prospetti nel giudizio di secondo grado, e non, invece, con riferimento all'esito decisorio inverso.
2.2. Alla luce delle linee ermeneutiche sopra enunciate, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata in quanto il giudice di appello, investito dell'impugnazione proposta dalla parte civile ai soli effetti civili avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, ha omesso di rinnovare, anche d'ufficio, l'istruttoria dibattimentale ed ha adottato la decisione di riforma sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive.
Nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che le prove dichiarative costituite dalle testimonianze delle persone offese e della ispettrice della AUSL, responsabile del sopralluogo il giorno successivo dell'infortunio, siano decisive sia nella prospettiva assolutoria del primo giudice che in quella opposta del giudice dell'appello; neppure può negarsi che sia stata proprio la distonica valutazione di tali testimonianze a costituire il nucleo centrale del ribaltamento della decisione da parte del giudice dell'appello.
3. Rilevata, nei limiti sopra citati, la fondatezza del primo motivo di ricorso dell'imputato, con il conseguente annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, va individuato il giudice del rinvio.
Come in precedenza accennato, sulla questione si registrano indirizzi interpretativi difformi.
3.1. L'orientamento prevalente che individua il giudice del rinvio nel giudice civile competente per valore in grado di appello, richiama espressamente il dictum della sentenza delle Sezioni Unite, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087, secondo la quale la ratio dell'art. 622 c.p.p., va ravvisata nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, tra le quali rientrano anche quelle che dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione.
Secondo tale lettura interpretativa, l'art. 622 c.p.p., disciplina la fase in cui, all'esito del giudizio di cassazione, la regiudicanda penale si sia esaurita (essendosi prescritto il reato o essendo divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione), ed il giudizio debba proseguire con riferimento alle sole statuizioni civili da reato; il giudizio di rinvio verte, quindi, come si legge nell'art. 622, sulle sole disposizioni o sui capi che riguardano l'azione civile, per la semplice ragione che è solo su questi ultimi che può incidere la delibazione del giudice di rinvio, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto a ritenere viziata la sentenza impugnata dinanzi al giudice di legittimità.
In tale prospettiva, l'art. 622, comporta la necessità di investire il giudice civile delle questioni relative alle istanze risarcitorie, non solo per le determinazioni del quantum debeatur in presenza di pronunzia consolidata sull'an, ma anche quando la sentenza impugnata venga annullata proprio per le lacune della motivazione sull'an della responsabilità. L'inciso "fermi gli effetti penali della sentenza", contenuto nella norma citata, può riferirsi alla declaratoria di estinzione del reato o comunque ad altra causa di accertamento definitivo sui profili penali della vicenda (pertanto, anche alla sentenza di assoluzione passata in giudicato).
L'indirizzo in esame osserva, inoltre, che le diverse declinazioni, sostanziali e processuali, delle regole che presidiano l'accertamento della responsabilità civile da reato in ciascuna delle due sedi, penale e civile, non consentono di individuare agevolmente un regime deteriore per l'una o l'altra parte, sì da attribuire con certezza patenti di maggiore garanzia e da giustificare il superamento del chiaro tenore letterale della norma, con conseguente rinvio al giudice penale per il prosieguo esclusivamente civilistico di una vicenda definitivamente esauritasi sotto il profilo penale (v. in tal senso, Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D'Alessandro, Rv. 279599).
E' stato ritenuto, così, che il principio applicato nella sentenza Sciortino - in relazione alla pronuncia del giudice di appello che aveva dichiarato la estinzione del reato per prescrizione senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili - è estensibile al caso della prescrizione dichiarata in sede di legittimità, ove siano rilevabili nella sentenza di appello vizi di motivazione (Sez. 4, n. 13869 del 05/02/2020, Sassi, Rv. 278761).
In senso conforme si pone Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943, secondo la quale, ove sussista un vizio di motivazione attinente all'affermata responsabilità dell'imputato in sede di merito, ma non vi è più spazio per il giudice penale, stante la rilevata e dichiarata estinzione del reato per prescrizione, non può essere adottata altra soluzione, ai fini delle determinazioni sulle statuizioni civili, se non quella del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, non avendo più ragione d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che, a voler seguire la tesi secondo cui il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., sarebbe previsto solo per le determinazioni sul quantum debeatur, non potendo più essere investito per nuovo esame il giudice penale, tenuto conto della intervenuta la prescrizione, si perverrebbe alla conseguenza - contraria alla logica del sistema ed al senso di equità - per cui il giudice civile sarebbe vincolato a pronunciarsi solo sul quantum, pur in presenza di un'affermazione sulla responsabilità basata su di una sentenza lacunosamente motivata; ciò determinando, oltretutto, un irreparabile vulnus al diritto di difesa dell'imputato.
3.2. A seguito di un mutamento della giurisprudenza della Terza Sezione civile di questa Corte, secondo il quale il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie proprie del giudizio civile, tra le quali non è compresa quella della rinnovazione obbligatoria della istruttoria in caso di condanna susseguente ad "overturning" (v. sentenze n. 9358 del 12/04/2017, Rv. 644002; n. 15859 del 12/06/2019, Rv. 654290; n. 16916 del 2/06/2019, Rv. 654433, nn. 22516, 22518, 22519, 22520 del 10/09/2019, non mass.), si è fatto strada nella giurisprudenza penale un diverso, minoritario e più recente orientamento, secondo il quale il rinvio dovrebbe essere fatto, invece, al giudice penale. A tale conclusione si giunge attraverso una interpretazione restrittiva dell'art. 622, in forza della quale tale disposizione sarebbe inapplicabile nei casi in cui non vi sia stato un definitivo accertamento della responsabilità penale (v. Sez. 6, n. 28215 del 25/09/2020, Vangi, Rv. 279574; Sez. 4, n. 12174 del 26/02/2020, Piali, non mass; Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, Vianello, Rv. 278746; Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H., Rv. 278762).
In particolare, il rinvio al giudice penale sarebbe da disporre nella ipotesi dell'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato, unicamente agli effetti civili, avverso la sentenza di appello che - in accoglimento del solo appello ex art. 576 c.p.p., della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento - abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni.
Altre sentenze ascrivibili a tale orientamento hanno riguardato casi di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato tanto agli effetti penali quanto agli effetti civili, avverso la sentenza di appello di condanna, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado (v. Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285), o di illegittima dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado per un reato nel frattempo prescrittosi (Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588).
3.3. Le pronunce sopra indicate, nel porsi il problema dell'individuazione del giudice del rinvio, a supporto della ravvisata competenza del giudice penale hanno esaminato il tema del rapporto tra azione civile ed azione penale nell'attuale assetto codicistico.
In proposito, alcune delle pronunce riconducibili a tale orientamento (v. Sez. 3, n. 14229 del 09/01/2020, H., Rv. 278762) hanno tratto spunto, per una diversa lettura del sistema, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 2019, con la quale il Giudice della legge ha ritenuto la legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p., in riferimento all'art. 3 Cost., e art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui stabilisce che la parte civile può proporre al giudice penale, anzichè al giudice civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Da tale decisione è stata tratta la conclusione che sarebbe del tutto coerente con l'impianto del codice di rito che, una volta esercitata l'azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese restitutorie/risarcitorie della parte civile avvenga in quella sede. Oltre al quadro di accessorietà dell'azione civile rispetto al processo penale, viene naturalmente in rilievo l'ulteriore profilo, anch'esso di interesse per la questione ermeneutica in esame, della rilevanza della portata delle garanzie difensive assicurate all'imputato, anche rispetto ai diritti azionati dalla parte civile. In tal senso depongono, non solo le disposizioni che consentono alla parte civile di formulare e poter far valere efficacemente le proprie pretese sia nel quadro della regola generale dell'avvenuta adozione di una sentenza di condanna (art. 538 c.p.p.) sia attraverso eccezioni a tale regola (art. 576 c.p.p., comma 1, e art. 578 c.p.p., riguardanti casi in cui i profili civilistici possono venire in rilievo pur in assenza di una pronunzia penale di condanna), bensì anche l'espressa previsione che disciplina le facoltà difensive dell'imputato stesso rispetto alle pretese attivate nei suoi confronti sul piano civile. Il riferimento è, in particolare, all'art. 574 c.p.p., ai sensi del quale l'impugnazione dell'imputato contro i profili civilistici della sentenza "è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza". Tanto, del resto, in piena conferma della previsione, di portata generale, per cui "l'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale" (art. 573 c.p.p.).
Tale conclusione - si è sostenuto - sarebbe imposta dal permanente rilievo dei principi fondamentali disciplinanti l'accertamento della responsabilità penale, ovvero dallo statuto garantistico dell'imputato - alla luce del quale le contrapposte parti attivano rispettivamente le proprie pretese e le proprie difese - non privo di risvolti favorevoli anche per la parte civile (si pensi alla facoltà di chiamare a testimoniare la persona offesa). Pertanto, sussisterebbe il permanere di un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del giusto processo di rilievo costituzionale per come declinato in ambito penale, cosicchè l'art. 622 c.p.p., dovrebbe essere interpretato come norma di carattere eccezionale rispetto al principio che, una volta esercitata l'azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese civili o risarcitorie tende a permanere in quella sede. Quella norma, cioè, non può che essere oggetto di interpretazione restrittiva, circoscritta ai soli casi in cui l'accertamento del fatto reato possa dirsi definitivamente concluso dinanzi al giudice penale, essendo venuta meno la persistenza dello statuto garantistico dell'imputato rispetto alla vicenda da esaminare.
Non dissimili argomenti sviluppa la sentenza della Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, Vianello, Rv. 278746, che valorizza, in particolare, il diritto, costituzionalmente presidiato, dell'accusato ad ottenere una decisione che, pure in caso di assoluzione irrevocabile, esamini tutti gli aspetti della vicenda anche ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda civile, secondo i canoni interpretativi e le regole processuali propri del diritto penale, prime tra tutte le regole di rango costituzionale del giusto processo nelle sue diverse declinazioni.
In tal senso è stato rimarcato che:
la disposizione dell'art. 622, è regola propria del processo penale e, dunque, non può che concorrere a inverare in esso gli strumenti processuali volti a garantire all'imputato il diritto fondamentale a che il processo nel quale egli è chiamato a difendersi - anche sul piano civilistico, allorchè sia azionato il meccanismo di cui all'art. 185 c.p., e art. 74 c.p.p. - sia "giusto", secondo i parametri di cui all'art. 111 Cost.;
il giusto processo, secondo l'interpretazione del Giudice delle leggi, rappresenta una formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio;
tra le varie declinazioni di tale diritto fondamentale rientra, secondo il diritto vivente, anche il diritto alla rinnovazione della prova in appello nel caso in cui il giudice del gravame del merito ribalti la sentenza assolutoria di primo grado ai soli fini della condanna alle restituzioni e al risarcimento da fatto di reato.
In caso contrario, ove si ritenesse che una assoluzione irrevocabile privi ipso facto l'accusato/danneggiante del diritto all'accertamento del fatto generatore del danno in base alle norme e ai principi propri del processo penale e con le garanzie del giusto processo, nessuna rilevanza avrebbe, nel caso in cui la ragione dell'annullamento riposi proprio nella accertata violazione di essi, la fissazione della regola di giudizio per l'accertamento del fatto illecito da reato nel caso concreto; con evidente incoerenza del sistema che, da un lato, impone il rispetto delle norme poste a presidio del diritto fondamentale di che trattasi, dall'altro, ne vanifica il rilievo processuale una volta che l'imputato non sia più chiamato a rispondere penalmente dello stesso fatto illecito per il quale continua, invece, a rispondere civilmente.
In questa prospettiva, l'art. 622 c.p.p., è stato ripensato quale norma funzionale a ottenere il bilanciamento del principio di economia processuale, per il quale deve evitarsi il permanere di questioni civili nei ruoli penali, con la necessità, propria del principio del giusto processo, di cristallizzare davanti al giudice penale l'accertamento del fatto illecito da cui origina il danno.
Pertanto, il problema della individuazione, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., o dell'art. 623, del giudice al quale va devoluta la cognizione delle questioni civili residue, originariamente correlate ad un fatto-reato, non può prescindere dalla verifica dell'oggetto della cognizione devoluta al giudice penale, chiamato a decidere degli effetti civili di una vicenda in cui l'accusato sia stato assolto in via definitiva.
Un ruolo decisivo, a tal fine, gioca proprio la forza "espansiva" dello statuto inderogabile dell'imputato: i suoi effetti si riverberano direttamente sul versante della definitività dell'accertamento del fatto-reato devoluto al giudice penale.
Tale interpretazione sarebbe del tutto coerente con il testo dell'art. 622: "l'utilizzo dell'avverbio "solamente" autorizza, infatti, una lettura dell'art. 622 c.p.p., secondo la quale non rientra nell'annullamento "solamente" delle disposizioni... o capi che riguardano l'azione civile un thema decidendum in cui ancora si controverta della sussistenza del fatto-reato secondo le regole proprie del processo penale, allorchè le doglianze in tal senso formulate dall'accusato abbiano trovato positivo riscontro nella decisione di annullamento del giudice di legittimità" (Sez.4, n. 11958 del 13/02/2020, Vianello, cit.).
Solo quando tale accertamento sia compiuto, nel rispetto dei canoni di giudizio del giusto processo, potrà effettivamente apprezzarsi quella dissoluzione del collegamento tra la pretesa risarcitoria del privato e l'accertamento del fatto-reato come operato nel processo penale e, quindi, il venir meno di ogni interesse penalistico correlato a quella vicenda, che giustifica il trasferimento al giudice civile della cognizione sui residui aspetti civilistici di essa.
Con espressa contrapposizione a quanto affermato dalla Terza Sezione civile con la sentenza n. 15589 del 18 aprile 2019, si è rimarcato che non è l'intervento del giudicato assolutorio agli effetti penali a far venire meno la ragione dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito delle regole della responsabilità penale, bensì il venir meno di ogni residuo della cognizione del giudice penale in ordine ad un impianto accusatorio rispetto al quale l'accusato/danneggiante ha approntato la sua difesa nel processo penale, perchè così previsto dalla legge.
Tale lettura consentirebbe di neutralizzare profili di problematicità che attengono al diverso e dibattuto piano del condizionamento gnoseologico tra giudizio penale e processo civile, venendo meno ogni necessità di ribadire la valenza extra penale di principi cardine dell'ordinamento posti a presidio di diritti fondamentali, come quello dell'accusato ad avere un processo giusto anche ai fini dell'accertamento del fatto reato produttivo di danno.
Tali conclusioni non si porrebbero in contrasto con il dictum delle Sezioni Unite Sciortino, riguardante il diverso caso in cui il giudice di appello aveva dichiarato la estinzione del reato per prescrizione senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili ed il vizio denunciato riguardava la violazione dell'art. 578 c.p.p.. I giudici di legittimità, in tale decisione, hanno ritenuto che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non possa residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non abbia più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere della questione in sede penale.
L'orientamento espresso dalla sentenza Vianello ha trovato integrale conferma nella successiva sentenza della Sez. 4, n. 12174 del 26/02/2020, Piali, non mass. 3.4. Peculiari sono gli argomenti sviluppati dalla sentenza della Sez. 6, n. 31921 del 06/06/2019, De Angelis, Rv. 277285, che pur si iscrive nel panorama della giurisprudenza che vuole limitare l'ambito di applicabilità dell'art. 622 c.p.p..
Tale decisione ha ritenuto che l'accoglimento del ricorso dell'imputato per inosservanza del disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis, non comporta, in presenza di reati medio tempore prescritti, il rinvio ex art. 622 c.p.p., al giudice civile, in quanto quest'ultimo non può applicare le regole del processo penale ai fini dell'accertamento del fatto-reato. Sulla base di tali considerazioni è stato disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza sia agli effetti penali che a quelli civili.
A sostegno di questa conclusione si è sottolineato che la declaratoria di annullamento senza rinvio consente di non sacrificare in maniera irreparabile le ragioni della parte civile, che possono essere fatte valere dall'interessato in un autonomo giudizio nella sua sede propria, quella civile, in cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non ha efficacia di giudicato.
4. Le Sezioni Unite ritengono di confermare il primo e prevalente orientamento per le ragioni di seguito illustrate.
4.1. L'opzione in favore dell'una o dell'altra soluzione involge, all'evidenza, scelte di sistema attinenti ai rapporti tra azione civile ed azione penale nell'attuale assetto codicistico, ispirato al favor separationis e, al contempo, comporta ricadute immediate sull'ampiezza della tutela riconosciuta all'imputato ed alla parte civile, attese le diverse forme del giudizio di rinvio - a seconda che esso sia disposto in favore del giudice civile ovvero del giudice penale - e le relative regole probatorie.
In entrambe le ipotesi resta il rischio della produzione di giudicati contrastanti, che appare tuttavia conseguenza dell'attuale assetto processuale, giacchè il danneggiato ben può ab initio optare per l'autonomo esercizio in sede civile dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni determinati dalla commissione di reato. In tal caso, la disciplina codicistica prevede l'impermeabilità del giudizio civile agli esiti del processo penale, di talchè sarà possibile la convivenza di una decisione assolutoria penale con una sentenza di condanna in sede civile (nel rispetto, ovviamente, delle condizioni poste dall'art. 652 c.p.p.).
L'assetto generale del nuovo processo penale è, infatti, ispirato all'idea della tendenziale separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione in tale sede.
Tale connotazione di separatezza ed accessorietà dell'azione civile secondo la sede civile o penale in cui è proposta, emerge dal complessivo sistema normativo che ne regola l'esercizio.
Il giudizio avente ad oggetto le restituzioni o il risarcimento del danno prosegue autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75 c.p.p., comma 2), mentre la sospensione rappresenta l'eccezione che opera solo nei casi previsti dall'art. 75 c.p.p., comma 3. Soprattutto la separatezza dei due giudizi emerge con chiarezza dalla prescrizione di cui all'art. 652 c.p.p., comma 1, che esclude l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno ove il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 c.p.p., comma 2.
L'esercizio nel giudizio penale del diritto della parte civile al risarcimento del danno ha un orizzonte più limitato di cui quest'ultima non può non essere consapevole nel momento in cui opta per far valere le sue pretese civilistiche in tale sede.
Il fulcro del sistema è imperniato sull'art. 538 c.p.p.: il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento solo se pronuncia condanna dell'imputato, soggetto debitore quanto alle obbligazioni civili (neppure quando emette sentenza di assoluzione dell'imputato, in quanto non imputabile per vizio totale di mente, può pronunciarsi sulle pretese risarcitorie della parte civile).
Alla regola generale dell'art. 538 c.p.p., il codice prevede la deroga con l'art. 578 c.p.p., secondo il quale nel caso in cui il giudice dell'impugnazione perviene ad una pronuncia dichiarativa di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, nondimeno decide sull'impugnazione, ai soli effetti dei capi e delle disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata, con la sentenza impugnata, la condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile.
E' coerente sviluppo del portato dell'art. 538, invece, il disposto dell'art. 576 c.p.p., che riconosce il diritto della parte civile ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.
Le due norme citate disciplinano due situazioni diverse: l'art. 578 mantiene, pur in assenza della impugnazione della parte civile, nonostante la declaratoria di estinzione del reato, la cognizione del giudice penale sulle disposizioni della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili; l'art. 576 conferisce al giudice investito della impugnazione della parte civile, il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
5. Da quanto esposto, discendono, quindi, alcune importanti conseguenze: da un lato, l'accessorietà dell'azione civile al processo penale; dall'altro, la tassatività delle eccezioni a questa regola generale contenuta negli artt. 576 e 578 c.p.p., che prevedono specifiche ipotesi in cui è conservato lo spazio decisorio del giudice penale, nonchè nell'art. 3 c.p.p., con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali.
6. Che la pronuncia sulle questioni civili sia ordinariamente correlata alla sentenza di condanna è confermato, del resto, dalla recente disciplina della declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..
E' incontroverso che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consente di decidere sulla domanda della parte civile, poichè si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131 bis c.p., Piuttosto, i diritti del danneggiato potranno trovare tutela nell'ambito dell'azione da proporre in sede civile, tanto più che, ai sensi dell'art. 651 bis c.p.p., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (v. Sez. 5, n. 5433 del 18/12/2020, dep. 2021, Criscuolo, non mass. che, da queste premesse, ha annullato senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili la sentenza di appello che, nel riformare quella di primo grado, aveva dichiarato l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., confermando tuttavia le statuizioni civili già disposte in primo grado (condanna generica) e condannando l'imputato stesso alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile; v. anche Sez. 5, n. 6347, del 06/12/2016, dep. 2017, La Mastra, Rv. 269449).
7. In ragione della rilevanza dell'art. 622 c.p.p., ai fini della soluzione della questione controversa, appare utile ricordare che l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile relativamente ai capi della sentenza che concernono l'azione civile ha precedenti risalenti nel tempo.
Assente nel codice del 1865 (che all'art. 675, prevedeva nel suddetto caso un rinvio al giudice penale), la previsione compare già nel codice Finocchiaro-Aprile del 1913, che all'art. 525, recitava: "Se la Corte di cassazione annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che concernono l'azione civile, proposta a norma dell'art. 7 (relativo appunto all'azione civile esercitata nel processo penale), rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento abbia per oggetto una sentenza della corte di assise".
Nel codice Rocco del 1930, è stata mantenuta nell'art. 541, che così disponeva:" La Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile proposta a norma dell'art. 23 (relativo all'esercizio dell'azione civile nel processo penale), rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello".
Rispetto al testo del codice Finocchiaro-Aprile, la disposizione differisce solo per l'inciso "quando occorre" (che evidentemente allude, a contrario, ai casi in cui dall'accoglimento del ricorso possa conseguire un annullamento senza rinvio) e per la precisazione, di mera natura formale, che l'annullamento al giudice civile di appello va disposto anche se si tratta di sentenza inappellabile, in luogo della precedente che si riferiva al caso di annullamento di sentenza della Corte di assise, che nel sistema del codice del 1913 era inappellabile.
Nel codice vigente l'art. 622, è così formulato: "Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile".
La norma differisce da quella corrispondente del codice del 1930 per l'inciso iniziale "Fermi gli effetti penali della sentenza" e per l'inserimento aggiuntivo della locuzione "ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro il proscioglimento dell'imputato".
Questa norma è del tutto corrispondente, anche formalmente, a quella che figurava nel Progetto preliminare del 1978 (sotto l'art. 586). Nella Relazione al progetto preliminare del 1988 si osserva (ripetendo quanto già contenuto nella relazione al precedente progetto del 1978) che l'art. 622, nella parte in cui prevede il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, quando la Corte di cassazione "fermi gli effetti penali della sentenza... annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile", riproduce nella sostanza la disposizione di cui all'art. 541, abrogato, che aveva riguardo al caso classico di una sentenza penale di condanna anche agli effetti civili, annullata dalla Corte di cassazione ai soli effetti civili, ad esempio, per un errore nella liquidazione dei danni.
L'art. 622, aggiunge il caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato: quando la Corte di cassazione annulla la sentenza per i soli effetti civili, l'eventuale giudizio di rinvio - fermi restando gli effetti penali - si svolgerà davanti al giudice civile competente in grado di appello, "anche se l'annullamento riguarda una sentenza inappellabile".
Il giudizio di rinvio innanzi al giudice civile può aver luogo, in base alla lettera dell'art. 622, non solo a seguito di impugnazione della sentenza penale di condanna e di un suo annullamento ai soli effetti civili, ma anche a seguito di impugnazione della sola parte civile della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 576, e di suo annullamento ai soli effetti civili.
Il legislatore si è, pertanto, adeguato al dictum delle Sezioni Unite Buzzi, n. 306 del 30/11/1974, Rv. 128995, che, intervenuta a suo tempo in ordine all'applicabilità dell'art. 541 c.p.p. del 1930, antecedente della vigente norma, risolse il contrasto in ordine alla individuazione del giudice del rinvio in caso di accoglimento da parte della Corte di cassazione del ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, ampliando l'ambito di applicazione del citato art. 541.
Le Sezioni Unite Buzzi hanno affermato che, una volta emessa la sentenza di legittimità, il rapporto processuale civile inserito nel processo penale è esaurito e deve proseguire nella sua sede naturale; la funzione dell'art. 541, era quella di svincolare la lite civile dal processo penale non appena fossero cessate le ragioni che costringevano la lite civile in quella sede perchè prevaleva la pretesa punitiva. Tale soluzione veniva ricondotta alla logica del sistema per il quale la competenza del giudice penale a giudicare sulla responsabilità civile può ammettersi esclusivamente solo in quei casi in cui riconosca e dichiari la responsabilità penale, perchè solo in questo caso è giustificata l'applicazione dei principi del processo penale con l'intervento del pubblico ministero.
In altri termini, ove nulla vi sia da accertare agli effetti penali, ulteriori interventi del giudice penale sarebbero non giustificati.
E' utile ricordare, ai fini della risoluzione della presente questione, che la citata sentenza Buzzi intervenne a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1970 che ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2, che non consentiva l'impugnazione contro la sentenza di proscioglimento (salvo il capo relativo al pagamento delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell'imputato prosciolto), e della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1972 che dichiarò, invece, l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui escludeva che il giudice penale potesse decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi, proseguisse in sede di cassazione ed eventuale giudizio di rinvio.
8. Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si colloca l'art. 622, va rilevato che la norma si riferisce senza eccezione ai casi di annullamento di capi o disposizioni riguardanti la responsabilità civile.
L'ipotesi all'attenzione delle Sezioni Unite rientra nella prima parte dell'art. 622 c.p.p., avente ad oggetto l'annullamento della condanna al risarcimento del danno pronunciata dal giudice di appello in accoglimento della sola impugnazione della parte civile proposta avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., per vizio di motivazione derivante dall'omessa rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.
Le decisioni che escludono l'applicabilità dell'art. 622 riguardano, però, anche le ipotesi di annullamento unicamente delle statuizioni civili contenute in una sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 578, e delle sole statuizioni civili contenute in una sentenza di condanna, annullata senza rinvio anche agli effetti penali, in conseguenza della sopravvenuta estinzione del reato rilevata in sede di legittimità.
Nell'ambito della ipotesi contemplata dalla seconda parte dell'art. 622 - quella dell'annullamento da parte della Corte di cassazione che abbia accolto ai soli effetti civili il ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento - è stato peraltro affermato da talune decisioni, rimaste isolate, con riferimento alle norme applicabili, che il giudice di rinvio, individuato nel giudice civile competente per valore in grado di appello, ai fini dell'accertamento del nesso causale, è tenuto ad applicare la regola di giudizi propria del giudizio penale (al di là di ogni ragionevole dubbio) e non quella propria del giudizio civile (più probabile che non) (v. Sez. 4, n. 27045 del 04/02/2016, Di Flaviano, Rv. 267730 e Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi, Rv. 262708).
9. Occorre esaminare se l'interpretazione qui accreditata possa reputarsi sospettabile di contrasto con i principi costituzionali, con particolare riferimento a quelli di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost..
La Corte Costituzionale ha dato già risposta sotto molteplici profili al tema della compatibilità costituzionale di precetti di rito che determinino limitazioni o pesi per la parte civile costituita nel processo penale.
Il Giudice delle Leggi ha costantemente affermato, con riferimento al mutato quadro ordinamentale, due principi di rilievo agli odierni fini.
Il primo è che l'inserimento dell'azione civile esercitata nel processo penale, in ragione del suo carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, subisce tutte le conseguenze derivanti dalla funzione e struttura del processo penale. Tale subordinazione si realizza, fra l'altro, con la prevalenza data dal legislatore, nell'interesse pubblico e dell'imputato, all'esigenza di una rapida conclusione del processo penale (v. Corte Cost., sentenze n. 443 del 26/09/90, n. 217 del 2009; ordinanze n. 424 del 1998 e n. 185 del 1994).
E proprio il diverso rilievo degli interessi di cui sono portatori l'imputato e la parte civile ha fatto ritenere costituzionalmente legittime le differenze di trattamento nel processo penale, non potendosi scorgere alcun profilo di irrazionalità, stante la preminenza delle predette esigenze rispetto a quelle collegate alle risoluzioni delle liti civili (ordinanza n. 115 del 1992) e considerato che si discute di condizionamenti giustificati dal fatto che oggetto dell'azione penale è l'accertamento della responsabilità dell'imputato (sentenza n. 532 del 1995).
In secondo luogo, nella giurisprudenza costituzionale è reiterato il rilievo che l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea di separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo (sentenza n. 168 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 23 del 2015).
La ragionevolezza di siffatta scelta legislativa si lega ad un sistema processuale, qual è quello vigente, che ha fatto cadere la regola - stabilita dal codice di procedura penale abrogato - della sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo fatto, sicchè non vi sono ostacoli processuali o condizionamenti alla attivazione della pretesa risarcitoria nella sede propria. Si è aggiunto, da parte della Corte Costituzionale, che l'eventuale impossibilità, per il danneggiato, di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di difesa e, prima ancora, sul suo diritto di agire in giudizio, perchè resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile: di modo che ogni separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale, giacchè la configurazione di quest'ultima, in vista delle esigenze proprie del processo penale, è affidata al legislatore (sentenze n. 168 del 2006, n. 433 del 1997 e n. 192 del 1991; ordinanza n. 124 del 1999).
La Corte costituzionale ha affermato principi di rilievo in ordine alla configurazione dell'azione civile esercitata nel processo penale nel codice di rito del 1988 e, quindi, ai fini della soluzione della questione qui controversa, con le due sentenze n. 12 del 2016 e n. 176 del 2019.
In particolare, il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 12 del 2016, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, quando pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost..
La Corte, nel ricostruire la storia degli antecedenti della norma sottoposta a scrutinio, ha ricordato che detto codice delineava un assetto dei rapporti fra giudizio penale giudizio civile improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale.
Il danneggiato poteva esercitare l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, ovvero far valere le proprie pretese davanti al giudice civile. In quest'ultimo caso, tuttavia - salva la facoltà di trasferire a determinate condizioni l'azione civile nel processo penale - il giudizio civile rimaneva obbligatoriamente sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile, la quale assumeva efficacia vincolante nel giudizio di danno (art. 23 c.p.p. 1930 e segg.).
In questo contesto, era espressamente previsto, sulla falsariga dell'art. 8 c.p.p. del 1913, che, nell'ipotesi in cui il danneggiato si fosse costituito parte civile, il giudice penale non potesse comunque decidere sull'azione civile ove il processo si fosse chiuso con sentenza di non doversi procedere di assoluzione per qualunque causa (art. 23 c.p.p. 1930, comma 1, secondo periodo). La regola era ribadita, in modo speculare, dall'art. 489, comma 1, del codice abrogato, ove si stabiliva che l'imputato potesse essere condannato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile solo con la sentenza di condanna.
Anche il nuovo codice di procedura penale, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, scartando l'ipotesi prefigurata dal progetto preliminare del 1978 secondo la quale il giudice penale decideva sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno non soltanto nel caso di condanna ma anche in quello di estinzione del reato, quando risulti già provata l'esistenza del fatto e la sua attribuzione all'imputato - continua a collegare in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato (art. 538 c.p.p., comma 1). L'unica eccezione, nell'assetto attuale, è quella stabilita dall'art. 578 del medesimo codice e riguarda il giudizio di impugnazione: quando è stata pronunciata condanna, anche generica, dell'imputato alle restituzioni o al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, decidono comunque sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Con la sentenza n. 176 del 2019, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p., sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., e art. 111 Cost., comma 2, ha ribadito che nel processo penale l'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicchè è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati ed alla rapida definizione dei processi.
Il dubbio di costituzionalità sottoposto al Giudice delle Leggi verteva sulla disposizione di cui all'art. 576 c.p.p., nella parte in cui essa prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anzichè al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che, posta la connotazione di separatezza e accessorietà dell'azione civile secondo la sede - civile o penale - in cui è proposta, del tutto coerentemente con l'impianto complessivo del regime dell'impugnazione della parte civile il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processual-penalistiche, anche il giudizio di appello instaurato dalla parte civile è devoluto ad un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito.
Criterio, questo, ritenuto pienamente razionale, posto che il giudice dell'impugnazione, lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coessenziale dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzitutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della rilevanza penale della condotta dell'imputato, confermando o riformando, seppure solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado.
E l'art. 622 c.p.p., si pone, secondo la ricostruzione del Giudice delle Leggi, come eccezione al sistema impugnatorio sopra descritto, laddove la disposizione prescrive che la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
Nell'affrontare il profilo del giudizio di rinvio, la Corte Costituzionale qualifica l'art. 622, come "deviazione dal paradigma", che trova giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione, dopo i gradi (o l'unico grado) di merito, senza che da ciò possa desumersi l'esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile che abbia sin dall'inizio optato per la giurisdizione penale.
Tale ultimo passaggio è significativo sotto due profili: il giudizio di rinvio si delinea, per volontà del legislatore, quale fase del tutto particolare della vicenda processuale, regolata da criteri diversi rispetto a quelli dettati dallo stesso legislatore per le altre fasi processuali; l'affermazione, per quanto estranea alla ratio decidendi della pronuncia, è in ogni caso preclusiva di un eventuale incidente di costituzionalità dell'art. 622 c.p.p..
10. In questo senso è già orientata, del resto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
10.1. In proposito soccorrono le Sezioni Unite Sciortino, che, chiamate a dirimere la questione controversa circa la identificazione del giudice del rinvio nel caso di annullamento, su ricorso dell'imputato, della sentenza di appello conseguente all'applicazione di una causa estintiva del reato, priva di motivazione ai fini delle statuizioni civili, hanno affermato, con motivazione addirittura "predittivi" rispetto all'odierno contrasto, che il rinvio va disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p..
A supporto, la Corte, con passaggi motivazionali di sicuro rilievo ai fini della presente decisione, ha ritenuto che, una volta rilevata e dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non possa residuare alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale e non abbia più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile, venendo meno quell'interesse penalistico alla vicenda che giustifica il permanere delle questioni in sede penale.
Le Sezioni Unite hanno valorizzato, oltre al tenore letterale, la ratio dell'art. 622, da ravvisare nel principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda.
Con argomentazione di immediato interesse, la richiamata sentenza ha affermato che l'art. 622, non presuppone un definitivo accertamento della responsabilità penale: tale disposizione si limita, infatti, nel suo incipit a contenere l'inciso "fermi gli effetti penali della sentenza", che non implica un "accertamento" della responsabilità penale, ma ricomprende tra "gli effetti penali della sentenza" anche quelli scaturenti da una declaratoria di estinzione del reato.
Ed assume valenza dirimente, ai fini della risoluzione della presente questione, la condivisibile affermazione, enunciata nella sentenza Sciortino, secondo la quale proprio l'ampia dizione dell'art. 622 "non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale, che potranno riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso, sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale".
Per contrastare oggi tale condivisibile assunto non varrebbe considerare che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstite sulla responsabilità civile nascente da reato postulerebbe l'applicazione di regole e forme della procedura civile meno favorevoli all'interesse del danneggiato dal reato rispetto alle omologhe del processo penale.
Secondo la richiamata sentenza Sciortino, di questa conseguenza si assume il rischio il danneggiato (già) al momento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale: con tale esercizio, in sostanza, il danneggiato finisce con l'accettare gli esiti possibili del processo penale, tra i quali, ai fini che interessano, quello in forza del quale, in presenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, può venire a mancare un accertamento della responsabilità penale dell'imputato, con la conseguenza che, in caso di transiatio judici, l'azione per il risarcimento del danno debba essere riassunta davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Le Sezioni Unite Sciortino chiariscono che la via dell'annullamento con rinvio al giudice penale non può essere considerata percorribile nell'ipotesi in cui il ricorso dell'imputato, come nel caso sottoposto al suo esame, investa solo il capo relativo all'affermazione della responsabilità civile, restando così preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione.
La sentenza Sciortino - più nello specifico - ha ritenuto irrilevante che la parte civile possa essere "pregiudicata" dall'applicazione, nel giudizio di rinvio, delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui può beneficiare indirettamente il danneggiato stesso. Ciò in quanto tale soggetto, quando sceglie di azionare la pretesa risarcitoria nel processo penale, sa che quest'ultimo può concludersi senza un accertamento delle responsabilità penale dell'imputato per estinzione del reato o improcedibilità e che il processo potrà proseguire dinanzi al giudice civile, ritornando, così, nella sua sede naturale.
Ad analoghe conclusioni la sentenza Sciortino ritiene debba giungersi anche sul versante delle aspettative dell'imputato, giacchè il perseguimento dell'interesse ad un pieno accertamento della sua innocenza, anche ai fini della responsabilità civile, può ben essere assicurato dall'opzione di rinuncia alla prescrizione (art. 157 c.p., comma 7) o all'amnistia (cfr. Corte Cost., sent. n. 175 del 1971).
Inoltre, sempre la medesima sentenza, con argomentazione qui particolarmente calzante, afferma che le conseguenze non sarebbero diverse anche nel caso in cui l'imputato ritenesse di investire formalmente, di riflesso, anche il capo penale, posto che il ricorso dovrebbe essere ritenuto inammissibile, in virtù del principio affermato dalla precedente sentenza Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, secondo cui, in presenza dell'accertamento di una causa di estinzione del reato, non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale, fatto salvo il caso in cui si deduca la violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 5, n. 13316 del 14/02/2013, Pesce, Rv. 254984 - 01; Sez. 5, n. 3525 del 15/10/2013, Milano, Rv. 259533 - 01).
10.2. La citata sentenza Tettamanti, infatti, ampiamente richiamata nella motivazione della sentenza Sciortino, nel chiarire il rapporto tra il principio di economia processuale e la tutela dell'innocenza dell'imputato, di immediato rilievo anche nella presente questione, esclude che la disciplina dell'art. 622 c.p.p., - che, come si è visto non lede la posizione del danneggiato - si possa risolvere in un pregiudizio per l'imputato.
La linea argomentativa della sentenza Tettamanti si sviluppa sul duplice piano della economia processuale e del diritto alla prova dell'imputato; diritto che, in ipotesi di prescrizione, trova il giusto bilanciamento appunto nella rinuncia alla causa estintiva (rinuncia, da ritenersi anch'essa vero e proprio "diritto", come precisato nella sentenza Tettamanti).
La decisione, dopo aver ribadito il principio che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (già, in questo senso, Sez. U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), opera il bilanciamento tra le diverse esigenze processuali in ragione della presenza della parte civile e dell'accertamento che questa presenza comporta nel processo penale.
In tale ultimo caso, la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, - a termine della quale, in presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito prevale solo nel caso in cui risulti evidente l'innocenza dell'imputato - deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con pronuncia di una condanna in primo grado. Il giudice dell'appello, infatti, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'azione civile: deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato, quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi.
In presenza di amnistia o prescrizione, pertanto, la valutazione approfondita a fini civilistici, che porti all'esclusione della responsabilità penale anche per l'insufficienza della valutazione del compendio probatorio, esplica i suoi effetti sulla decisione penale, con la conseguenza che deve essere pronunciata in tal caso la formula assolutoria ed il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.
Il principio di economia processuale non opera, oltre che nei casi sinora illustrati, nell'ipotesi di rinuncia alla prescrizione.
Sotto tale ultimo profilo, una risposta positiva ed inequivocabile, circa la compatibilità di tale diritto con l'indirizzo interpretativo che queste Sezioni Unite ritengono condivisibile, è riscontrabile nella decisione della Corte Costituzionale n. 275 del 1990 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., per contrasto con l'art. 3 Cost., comma 1, e art. 24 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato potesse essere oggetto di rinuncia da parte dell'imputato, valorizzando il carattere inviolabile del diritto di difesa, inteso come diritto al giudizio e, con esso, alla prova.
Ne deriva che il sistema così come ricostruito non pregiudica in alcun modo la posizione dell'imputato, mentre l'estensione dello statuto di garanzia dell'imputato stesso al di fuori del processo penale, come vorrebbe l'indirizzo qui disatteso, finirebbe, come si è visto, con il contrastare con i principi fondanti il codice di rito, in particolare con quelli su cui sopra ci si è soffermati dell'accessorietà e della separatezza dell'azione civile.
E ancora una volta assume aspetto "predittivo" l'affermazione contenuta nella sentenza Sciortino secondo la quale "ammettere una riapertura del tema penale solo per effetto della incidenza che su di esso potrebbe in via di mera ipotesi determinare la rivisitazione dell'accertamento sulla responsabilità civile equivarrebbe a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza da interessi civilistici ancora sub iudice, che devono invece essere isolati e portati all'esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli".
10.3. In linea di continuità con i principi espressi dalla sentenza Sciortino, vanno segnalate le sentenze delle Sezioni Unite n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953, e n. 46688 del 29/06/2016, Schirru, Rv. 267888.
La prima delle due citate decisioni, nel riconoscere l'ammissibilità dell'appello ex art. 576 della parte civile avverso la sentenza di primo grado che abbia erroneamente dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ha annullato con rinvio ex art. 622 al giudice civile competente per valore in grado di appello.
A supporto della soluzione fornita, le Sezioni Unite valorizzano il contenuto della attuale formulazione dell'art. 576 c.p.p., che - a differenza dell'art. 195 del codice di rito previgente, che riconosceva alla parte civile, ove si trattasse di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, il solo potere di proporre l'impugnazione contro le disposizioni della sentenza concernenti i propri interessi civili, in caso di "condanna dell'imputato" - ha ampliato il novero delle sentenze impugnabili, includendo in esse, oltre alla già considerata pronuncia di condanna, anche quella "proscioglimento", sia pure sempre nell'ambito di una pretesa volta unicamente alla rivisitazione dei soli effetti civili.
La sentenza si sofferma sulla nozione di sentenza di "proscioglimento", rimarcando come nella stessa non possano non rientrare anche le sentenze di estinzione del reato per prescrizione, come già affermato da Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815.
Del resto, come rilevato in dottrina, la formula "sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio", riferibile sia alle sentenze di non doversi procedere sia alle sentenze di assoluzione, è unicamente intesa ad escludere le sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare.
Ne deriva, dunque, che, se la parte civile può impugnare le sentenze di proscioglimento e se in tale categoria rientra anche la "dichiarazione di estinzione del reato" di cui all'art. 531 c.p.p., la facoltà di impugnazione della parte civile ricomprende necessariamente anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione dovuta a una delle cause previste dal codice penale, tra cui la prescrizione del reato ex art. 157 c.p..
Le Sez. U, Schirru hanno affermato l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, ai soli effetti civili, avverso una sentenza di assoluzione per un reato abrogato e qualificato come illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, atteso che, in assenza di efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, non è ravvisabile un interesse della parte civile all'impugnazione finalizzata ad impedirne l'operatività.
Nel percorso argomentativo è stato sottolineato che la soluzione accolta troverebbe, inoltre, fondamento nel principio generale di cui all'art. 538 c.p.p., operante anche nel giudizio di impugnazione in virtù del richiamo effettuato dall'art. 598 c.p.p., che collega in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell'imputato, non essendo di contro sufficiente una sentenza di proscioglimento, pur se includente l'accertamento del fatto reato. Sul tema, la Corte ricorda pertinentemente che tale regola non implica una mancanza di tutela del diritto della parte civile nel processo penale, ma soltanto, nel caso di assoluzione perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'individuazione, per la parte civile costituita, della successiva competenza del giudice civile.
11. In un tale quadro ricostruttivo, l'art. 622 c.p.p., si pone come norma di eccezione, che, secondo quanto valorizzato anche dalla Corte costituzionale, legittima il coinvolgimento del giudice civile, una volta che sono venute meno le condizioni per radicare la decisione in capo al giudice penale.
11.1. La disciplina dell'art. 622 c.p.p., non solo si inquadra perfettamente nel sistema, anche con il conforto delle surrichiamate indicazioni del Giudice delle leggi, ma ha una sua intrinseca coerenza che non è scalfita dalle perplessità avanzate, talora, dai sostenitori della tesi minoritaria qui disattesa.
In estrema sintesi, sono stati espressi dubbi sulla portata dell'art. 622, sul rilievo che la norma de qua equipara due ipotesi eterogenee, vale a dire l'annullamento dei capi civili e l'accoglimento del ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento.
E' stato sottolineato che la parte civile, ove rinviata innanzi al giudice civile di appello, perderebbe un grado di giurisdizione se non fossero mai state emesse decisioni sui danni, perchè l'imputato risultava prosciolto.
Ed è stato sostenuto, altresì, che l'art. 622, individuerebbe la competenza del giudice civile nei limiti in cui l'annullamento si rende necessario per quantificare il risarcimento, sicchè non vi sarebbe questione sull'an, ma solo sul quantum del risarcimento.
11.2. Sono dubbi che non si ritengono fondati.
Punto di partenza non può che essere l'incipit dell'art. 622, così letteralmente formulato: "fermi gli effetti penali della sentenza".
Al riguardo, tale formulazione induce a ritenere che la stessa voglia significare che tutto ciò che riguarda il versante penale del fatto non può più essere posto in discussione e la cognizione delle questioni di natura civilistica passa, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello, come emerge dal testo della norma.
La ratio dell'art. 622, va ravvisata, cioè, in linea con la richiamata autonomia e separatezza dell'azione civile, nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale.
12. Applicando tale principio alla fattispecie de qua non vi è dubbio che anche un'assoluzione dell'imputato in primo grado, oggetto di appello ex art. 576 c.p.p., della sola parte civile, ribaltata in appello ai soli fini della responsabilità civile, determina il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione agli effetti penali e non può più essere posta in discussione.
Anche in tale caso, si tratta di effetti penali che restano "fermi" (secondo la formulazione del richiamato art. 622), con conseguente rinvio - in ipotesi di accoglimento del ricorso dell'imputato - al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Dunque, se anche l'art. 573 c.p.p., prevede che "l'impugnazione per i soli effetti civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale", non possono residuare dubbi, senza neppure la necessità di evocare a conforto la citata sentenza delle Sezioni Unite Sciortino, sull'esigenza che il rinvio in conseguenza della pronuncia di annullamento debba essere disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
13. Resta da esaminare se l'interpretazione qui accreditata entri in tensione con il principio di ragionevole durata del processo.
La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 12 del 2016 e nelle sentenze n. 23 del 2015 e nn. 63 e 56 del 2009, nonchè in quella n. 148 del 2005, ha rilevato che "alla luce dello stesso richiamo al connotato di ragionevolezza, che compare nella formula costituzionale, possono arrecare un vulnus a quel principio solamente le norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza".
Nel caso in esame, pur dandosi atto che la preclusione della decisione in sede penale sulle questioni civili comporta il procrastinare la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, si deve rimarcare che tale impostazione trova il suo fondamento proprio nel carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest'ultimo, che sono date dal preminente interesse pubblico alla sollecita definizione del processo penale, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei confronti dell'imputato.
14. La qui patrocinata lettura interpretativa dell'art. 622 c.p.p., è quella più in linea con le garanzie dell'equo processo stabilite dall'art. 6 CEDU e dell'art. 16, della Direttiva 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione delle vittime del reato, giacchè l'applicazione delle regole del processo penale non si giustifica quando residuino solo interessi civili, venendo tale interpretazione a pregiudicare il diritto al risarcimento del danno e la funzione della responsabilità civile alla cui base stanno istanze di solidarietà sociale, che rinviano alla costruzione di un illecito civile, valutabile sulla base di diversi canoni probatori e giudicabile nell'ambito di un sistema giudiziario efficace ed indipendente (v. Corte EDU, Sez. 1, 28 marzo 2020, Barletta e Farnetano c. Italia).
La soluzione interpretativa sopra indicata è, pertanto, perfettamente conforme con la giurisprudenza della Corte EDU dalla quale emerge che, in linea di principio, è tutt'altro che incompatibile con il canone convenzionale l'accertamento affidato alla duplice giurisdizione nazionale - civile e penale - che, per un verso, proclami l'assenza di responsabilità penale e, per l'altro, statuisca la condanna risarcitoria.
14.1. In vero, come sopra evidenziato, l'orientamento minoritario, che qui si disattende, ritiene che la valutazione dell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 622 c.p.p., a cui sono certamente sottese esigenze di economia processuale, dovrebbe essere operata alla luce del più generale principio del giusto processo, del quale la ragionevole durata costituisce una delle plurime declinazioni, e che il trasferimento della cognizione sulle residue questioni civili alla giurisdizione naturaliter data risponde certamente alla necessità di evitare ulteriori interventi del giudice penale, ma unicamente laddove non residuino spazi per l'accertamento del fatto in tale sede (v. in questo senso, le già citate Sez. 6, 28215/2020, Vangi; Sez. 4, 11958/2020, Vianello).
Cosicchè, si è affermato che, in caso di esercizio dell'azione civile in sede penale, sarebbe configurabile un diritto, costituzionalmente presidiato, dell'accusato, a ottenere una decisione che, anche in caso di assoluzione irrevocabile, esamini tutti gli aspetti della vicenda anche ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda civile, secondo i canoni interpretativi e le regole processuali propri del diritto penale, prima fra tutte le regole, di rango costituzionale, del giusto processo nelle sue diverse declinazioni.
Il dubbio, sollevato dall'orientamento disatteso, che l'indirizzo opposto possa porsi in conflitto con le norme sovranazionali ed in particolare con le direttive dell'Unione Europea in tema di protezione della vittima del reato non ha fondamento.
La Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 12 del 2016 non ha mancato di fornire argomenti in senso contrario che vanno pienamente recepiti.
La già richiamata direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'istituire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato, all'art. 16, par. 1, precisa che l'obbligo degli Stati membri di garantire alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato, nell'ambito del procedimento penale, entro un ragionevole lasso di tempo, risulta subordinato alla condizione che il diritto nazionale non preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un procedimento giudiziario: ciò che, per l'appunto, è previsto nell'ordinamento nazionale vigente.
Questo implica, tra l'altro, che il procedimento entro cui si inserisce l'azione civile sia concluso entro un termine ragionevole (v. Corte EDU, Sez. 5, 17 marzo 2020, Vasilea c. Bulgaria), tra parti ("attore e convenuto" anzichè "imputato e parte civile") in posizione di parità tra loro.
E ciò, laddove si riesca a perseguire anche il risultato del rispetto della ragionevole durata, viene senz'altro a soddisfare le esigenze del giusto processo tratteggiate nell'art. 111 Cost., anche con riferimento al processo civile (v., in particolare, i commi 1 e 2).
Sul punto, infatti, non è inutile rimarcare che l'art. 111 Cost., riguarda, negli enunciati generali, il processo sia civile che penale, e solo alcune sue parti sono dedicate specificamente a quest'ultimo (cfr. i commi 3, 4 e 5).
14.2. Neanche la giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU, come evidenziato dalla citata sentenza Schirru, "lascia ipotizzare scenari che chiamino in causa la violazione dell'art. 117 Cost., quale parametro interposto, dovendosi considerare che, sebbene l'art. 6, par. 1, della Convenzione sia stato interpretato reiteratamente come fonte di " un diritto di carattere civile" della vittima del reato a vedersi riconosciuta la possibilità di intervenire nel processo penale per difendere i propri interessi tramite la costituzione di parte civile (cfr. fra le molte, Corte EDU, 20/03/2009, Gorou c. Grecia), tuttavia, con riferimento al caso della mancata valutazione della domanda della parte civile per essersi il processo penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato, la Corte EDU non ha individuato violazione di un diritto di accesso ad un tribunale: violazione che, invece, viene ritenuta ravvisabile solo quando la vittima del reato non disponga di rimedi alternativi, concreti ed efficaci per far valere le sue pretese (Corte EDU, Sez.3, 26/06/2013, Associazione vittime del sistema S.C. Ronnpetro S.A. e S.C. Geonnin S.A e altri contro Romania)".
E, nel caso in esame, come sopra indicato, l'ordinamento italiano prevede la possibilità di rivolgersi al giudice civile.
14.3. Nella stessa prospettiva si pone anche la più recente giurisprudenza della Corte EDU. Emblematica sul punto è la sentenza della Corte EDU, Sez. 1, 10 novembre 2020, Papageorgiou c. Grecia, secondo cui la decisione assolutoria (nella specie, per il reato di guida in stato di ebbrezza) non può automaticamente esonerare il ricorrente da ogni forma di responsabilità civile, posto che il rispetto della decisione assolutoria non preclude l'accertamento della responsabilità civile derivante dagli stessi fatti, valutata in base ad un onere probatorio meno stringente. Alla luce di tale principio il ricorso per cassazione proposto dalla parte avverso la condanna risarcitoria in sede civile, basato sulla violazione della presunzione di innocenza, è stato rigettato, in quanto è stato ritenuto che l'art. 6, comma 2, della CEDU non abbia rilievo nel caso di giudizio civile instaurato a seguito di proscioglimento in sede penale, non essendo il giudice civile vincolato alla decisione assunta in sede penale.
Sotto il profilo della compatibilità della soluzione con la garanzia convenzionale della effettività della tutela dei diritti soggettivi, assicurata anche dalle regole di giudizio e probatorie civilistiche, assume rilievo ai fini della presente decisione anche la sentenza della Corte EDU, Sez. 3, 19 gennaio 2021, Timofeyev e Postupkin c. Russia, relativa all'applicazione di misure di sorveglianza amministrative disposte dal giudice civile successivamente all'esecuzione della pena inflitta per gravi reati, anch'esse soggette alle garanzie di cui all'art. 6, comma 1, (durata ragionevole, giudice imparziale, pubblicità della udienza, contraddittorio inteso come parità delle armi).
Nella citata pronuncia non si rinviene, invece, alcuna richiesta di applicare, al giudizio civile, le garanzie di cui all'art. 6, comma 2, vertendosi in tema di garanzie espressamente previste per il solo processo penale (così è per il contraddittorio nella formazione della prova e cioè il diritto ad interrogare il teste a carico, nel cui ambito rientra la necessità di rinnovazione della istruttoria dibattimentale in caso di ribaltamento della assoluzione).
15. Tirando le fila del ragionamento, la Corte ritiene che la definitività e l'intangibilità della decisione adottata in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, determinate dalla pronuncia con cui la Corte di cassazione annulla le sole disposizioni o i soli capi che riguardano l'azione civile (promossa in seno al processo penale), ovvero accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, provoca il definitivo dissolvimento delle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell'azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento.
Con l'esaurimento della fase penale, essendo ormai intervenuto un giudicato agli effetti penali ed essendo venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, risulta coerente con l'assetto normativo interdisciplinare sopra descritto che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su cui far gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima.
L'annullamento e il conseguente rinvio al giudice civile competente comporta, in caso di riassunzione, l'assunzione della veste di attore-danneggiato della parte civile e di convenuto-danneggiante da parte di colui che nel processo penale rivestiva il ruolo di imputato.
15.1. Sul punto, non è condivisibile l'argomento sviluppato dall'orientamento minoritario sull'effetto pregiudizievole derivante agli interessi della parte civile dal dover espletare dinanzi al giudice civile il proprio onere probatorio come se l'istruttoria già compiuta nella fase penale fosse stata azzerata.
La giurisprudenza civile di legittimità, riconosce, infatti, al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pure conclusosi con sentenza assolutoria.
In tal senso, vale citare la sentenza delle Sezioni Unite civili, n. 1768 del 26/01/2011, Rv. 616366, che, pur dando atto che le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, hanno ammesso il potere del giudice civile, che pure deve interamente rivalutare il fatto in contestazione, di tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale.
Nello stesso senso, Sez. 3 civ., n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638323, che, pur rimarcando, in generale, che il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile - operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 c.p.c. - esclude l'obbligo per il giudice di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, tuttavia sottolinea che ciò non giustifica, da parte di questi, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione del processo civile.
16. Rimane da esaminare la natura del giudizio di rinvio, secondo le indicazioni dell'art. 622 c.p.p..
16.1. Come già accennato nel prospettare i contrapposti orientamenti giurisprudenziali sulla identificazione del giudice del rinvio, deve darsi innanzitutto atto del contrasto sorto all'interno della Terza Sezione civile di questa Corte sul tema delle regole di giudizio applicabili in sede di rinvio del processo penale innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
In particolare, nella giurisprudenza civile della Corte - precedente al 2019 - il giudizio di rinvio innanzi al giudice civile era principalmente configurato come un giudizio di rinvio in senso tecnico, del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio, quale espressa dall'art. 392 c.p.c. e ss., così che la fase successiva all'annullamento ex art. 622 c.p.p., era ritenuta la prosecuzione di quello svolto in sede penale (Sez. 3 civ., n. 32929 del 10/12/2018, non mass. sul punto; n. 17457 del 09/08/2007, Rv. 600508). Coerentemente con tale configurazione del giudizio di rinvio, la Terza Sezione civile di questa Corte ha affermato che "i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione in sede penale" (in motivazione della sentenza 32929/18, sono richiamate in tal senso, oltre la già citata sentenza 17457/2007, Sez. 3 civ., n. 5800 del 28/06/1997, Rv. 505545).
16.2. Successivamente, a partire dal 2019, sono sopravvenute sul tema numerose pronunce, tutte della Terza Sezione civile (oltre alle già citate n. 15859/2019; n. 16916/2019; nn. 22516, 22518, 22519, 22520, tutte del 10/09/2019; tra le più recenti, n. 517 del 15/01/2020, Rv. 655811), le quali, discostandosi dal precedente orientamento della stessa Sezione, hanno affermato che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., deve assecondare le regole processuali, sostanziali e probatorie proprie - non già del giudizio penale, come sino allora prevalentemente ritenuto - ma del giudizio civile.
Al fondamento di tale radicale overruling, è stata posta l'affermazione che il giudizio in questione non sia assimilabile al giudizio di rinvio in senso tecnico e quindi non rappresenti, nella fase rescissoria, la prosecuzione del procedimento di impugnazione svoltosi innanzi alla Cassazione penale, sia pure limitato nell'oggetto alla sola statuizione sugli interessi civili.
Secondo tale impostazione si tratterebbe di una fase del tutto svincolata ed autonoma dalla precedente (ormai definita agli effetti penali in forza di una decisione irrevocabile), in cui la translatio judicii e la diversa regiudicanda comporterebbero un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile e quindi affrancato dai principi di diritto eventualmente posti dalla sentenza di annullamento, destinati a rimanere inefficaci. In tal senso depone, secondo la giurisprudenza civile citata, la necessità della tempestiva riassunzione del giudizio ex art. 393 c.p.p., in mancanza della quale l'intero processo si estingue.
L'orientamento in esame (anticipato dalla decisione n. 9358 del 12/04/2017, Rv. 644002) ha rivendicato, in capo al giudice civile di rinvio, un potere di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale, mediante l'applicazione dei criteri civilistici della prova: devono cioè trovare applicazione, in questo giudizio, esclusivamente le regole processuali e probatorie civili, dovendosi escludere che la Corte di cassazione penale abbia il potere di stabilire quali siano le regole e le forme da applicare a tale giudizio (v. per l'approfondimento sul tema Sez. 3 civ., n. 15859 del 12/06/2019, Rv. 654290).
In tale prospettiva è stato rimarcato che, riassunto il processo nella sede civile, il giudice civile non è vincolato nella ricostruzione del fatto a quanto accertato dal giudice penale, non essendo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all'enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con conseguente libertà del giudice civile nella ricostruzione dei fatti e nella loro valutazione e applicabilità del criterio civilistico del "più probabile che non" nella valutazione del nesso causale, in luogo di quello tipico del processo penale dell'alta probabilità logica.
E' stata, pertanto, esclusa la natura "chiusa" del giudizio di rinvio di cui all'art. 622 c.p.p., sostenendosi l'ammissibilità dell'allegazione, in detta sede, di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli integranti la fattispecie di reato dedotta nel processo penale e posti a base della costituzione di parte civile. E ciò in ragione del "maggior raggio di azione" dell'illecito ex art. 2043 c.c., e della sua "struttura atipica", che consente la valorizzazione dell'elemento soggettivo della colpa anche a fronte della imputazione, nella pregressa fase penale, di una condotta unicamente configurabile quale dolosa (v. Sez. 3, n. 16916 del 25/06/2019, Rv. 654433).
Il nuovo orientamento giurisprudenziale trae dall'autonomia del giudizio civile le seguenti ulteriori conseguenze:
la libera valutazione delle prove acquisite nella fase penale;
l'adozione del canone probatorio del "più che probabile che non" e non quello dell'alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale, in tema di nesso causale;
la non applicazione dello statuto della prova penale, con conseguente impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto dannoso sulla testimonianza della parte civile, preclusa in ambito civilistico dall'art. 246 c.p.c.; l'impraticabilità in sede di rinvio della rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis, connessa alla regola di giudizio - prerogativa qualificante del processo penale - della prova necessariamente certa, dimostrativa "al di là di ogni ragionevole dubbio" della colpevolezza dell'imputato.
16.3. A fronte di queste inequivoche prese di posizione, si è coevamente venuta a formare una giurisprudenza delle Sezioni penali volta a puntualizzare i compiti e i doveri del giudice civile, con impostazione innovativa rispetto al passato, giacchè, in precedenza, l'annullamento e il rinvio al giudice civile non si accompagnavano a indicazioni specifiche.
Così va evidenziato quell'orientamento che ha ritenuto applicabile in sede di giudizio civile di rinvio le regole processuali e probatorie del giudizio penale, enunciando il principio di diritto al quale il giudice civile del rinvio era tenuto ad uniformarsi (v. in tal senso, Sez. 4, n. 5901 del 18/01/2019, Oliva, Rv. 275122; Sez. 4, n. 412 del 16/11/2018, De Santis, dep. 2019, Rv. 274831; Sez. 4, n. 5998 del 19/01/2018, Borsi, Rv. 275266).
Ma, accanto a questo, è venuto a formarsi un più radicale orientamento - che ha originato il presente contrasto - laddove si è adottata una interpretazione restrittiva dell'art. 622 c.p.p., e si è finito con il patrocinare il rinvio al giudice penale, in modo da risolvere ab imis la diversa lettura interpretativa fornita dalle Sezioni civili (v., in tal senso, tra le altre, le già citate, Sez. 3, n. 14229 del 2020, H., Rv. 278762; Sez. 4, n. 11958 del 2020, Rv. 278746; Sez. 2, n. 9542 del 2020, G., Rv. 278589; Sez. 6, n. 28215 del 2020, Vangi, Rv. 279574).
17. E' su questo orientamento, involgente l'interpretazione corretta dell'art. 622 c.p.p., che le Sezioni Unite penali sono tenute ad intervenire.
E', infatti, fin troppo evidente che gli spazi per un intervento solutore delle Sezioni Unite penali non possono che riguardare (proprio e solo) l'ambito di applicabilità dell'art. 622 c.p.p., e l'ammissibilità dell'interpretazione restrittiva fornita dal richiamato, minoritario orientamento delle Sezioni penali.
Per quanto detto supra, non può qui condividersi la "risposta" che ha voluto fornire il già citato orientamento minoritario che, attraverso l'interpretazione restrittiva dell'art. 622, ha inteso doversi individuare il giudice penale quale giudice del rinvio, anche per soddisfare la ritenuta esigenza di proseguire il giudizio applicando le regole proprie del giudizio penale.
E' tesi, infatti, che non trova supporto nel sistema costruito dall'art. 622 c.p.p., nei termini sopra illustrati, ed anzi confligge con la stessa natura dell'azione civile, come costruita nell'intero sistema del codice di rito penale.
Le Sezioni Unite Sciortino, come sopra evidenziato, hanno valorizzato l'argomento secondo cui la ratio della scelta del rinvio al giudice civile, operata dall'art. 622 c.p.p., è da ravvisarsi nel principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda ed hanno ritenuto che non possa condurre a diversa conclusione neppure la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstite sulla responsabilità civile nascente da reato renda inevitabile l'applicazione delle regole e delle forme della procedura civile.
La sentenza non affronta, invece, il tema - non richiesto dalla risoluzione della questione - della natura del giudizio di rinvio (prosecuzione del processo penale, ai soli effetti civili, ovvero un giudizio autonomo), e quello connesso della questione della configurabilità o meno di un vincolo del giudice del rinvio rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione penale.
17.1. Alla luce di quanto sopra esposto va affermato che il giudizio avanti al giudice civile designato ex art. 622 c.p.p., è da considerarsi come un giudizio civile disciplinato dall'art. 392 c.p.c. e ss., a seguito di riassunzione dopo l'annullamento della Corte di Cassazione ai soli effetti civili.
In tal senso depongono la rubrica e il testo del citato art. 622 che utilizzano il verbo "rinvia" con riferimento all'effetto della statuizione penale, così evocando l'istituto del "rinvio" in sede civile quale disciplinato dall'art. 392 c.p.c., e ss..
La conferma della ritenuta autonomia del giudizio civile di "rinvio", sia in senso strutturale sia in senso funzionale, si rinviene nella terminologia adottata in alcune decisioni di questa Corte, ove si parla di transiatio (v. Sez. 3 civ., n. 15182 del 20/06/2017, Rv. 644747-01; Sez. 3 civ., n. 22570 25/09/2018, non. mass.), ovvero di "separazione del rapporto penale da quello civile" (Sez. 3, n. 11936 del 22/05/2006, Rv. 591088 - 01).
Ulteriore conferma in questo senso può essere tratta dalla lettera dell'art. 623 c.p.p., che espressamente si riferisce "all'annullamento con rinvio", disciplinando le ipotesi in cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ex art. 627 c.p.p., alle questioni di diritto decise dalla Corte di Cassazione.
E proprio in ragione della scissione determinatasi a seguito della valutazione compiuta dal giudice penale non può, invece, ipotizzarsi il potere della Corte di cassazione penale di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile del rinvio deve uniformarsi.
Lo stesso tenore letterale dell'art. 393 c.p.c. - secondo il quale alla ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio consegue l'estinzione dell'intero processo - avalla la tesi della fase autonoma del giudizio civile di "rinvio" a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione penale.
Dall'affermata natura del giudizio conseguente alla pronuncia di annullamento come giudizio riconducibile alla disciplina del giudizio ex art. 392 c.p.c., consegue che la Corte di cassazione penale non ha il potere di enunciare il principio di diritto al quale il giudice civile dovrà uniformarsi.
Verificatosi un giudicato agli effetti penali, appare ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale.
17.2. La configurazione del giudizio conseguente all'annullamento in sede penale ai soli effetti civili (art. 622) come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 c.p.c., nonchè di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato in ordine alla quale si è svolto il processo penale.
Ciò giustifica anche l'emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, sempre che la domanda così integrata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
L'emendatio, ma non la mutatio della domanda, garantisce al danneggiato di "espandere" la domanda risarcitoria allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c..
Al contempo, l'emendatio consente al danneggiante di evitare di subire la perdita di un grado di giudizio in conseguenza della scelta della controparte.
17.3. La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco nei due sistemi di responsabilità.
Il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette.
Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 576 del 11/01/2008, hanno affermato che il nesso di causa nella responsabilità civile trae origine dallo stesso fondamento normativo dettato dagli artt. 40 e 41 c.p., per la responsabilità penale, secondo il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, attenuato dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili; tuttavia il nesso causale si differenzia quanto al regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, vigendo, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, la regola della preponderanza dell'evidenza "del più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
17.4. Le questioni attinenti al diritto di difesa delle parti possono essere risolte alla luce dei principi che governano l'istruzione probatoria nel processo civile e, cioè, il principio di disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.) e quello del libero convincimento (art. 116 c.p.c.) che giustificano il potere del giudice civile di apprezzare le prove, anche cd. atipiche, ovvero tutti quegli strumenti probatori che, seppure non tipizzati nell'elencazione codicistica, siano astrattamente idonei a concorrere all'accertamento dei fatti di causa.
Il mutamento delle regole probatorie a seguito dell'annullamento ex art. 622, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento minoritario, non pone problemi sotto il profilo delle esigenze difensive delle parti, danneggiato e danneggiante, che fino a quel momento hanno scelto e commisurato la loro attività difensiva a regole probatorie diverse.
17.5. La già richiamata sentenza Sez. U, Schirru, ha affermato che "il diritto della parte civile già costituita nel processo penale che si conclude con l'annullamento dei capi della sentenza concernenti i suoi interessi non rimane, peraltro, menomato al punto da dovere - quella- espletare il proprio onere probatorio come se l'istruttoria già compiuta in sede penale fosse rimasta totalmente azzerata".
La giurisprudenza civile di legittimità riconosce, infatti, al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l'onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pure conclusosi con sentenza assolutoria.
Oltre le già citate (al paragrafo 15) Sez. U civ., n. 1768/2011 e Sez. 3 civ., n. 1665/2016, è opportuno ricordare l'orientamento ormai consolidato in sede civile secondo il quale, alla luce del diritto vivente, mancando una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se ed in quanto non smentite dal raffronto critico riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo; quindi, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il " peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 3, n. 19430 del 30/06/2016, Rv. 642595; Sez. 3, n. 11511 del 23/5/2014, Rv. 631448-01; Sez. 3, n. 13054 del 10/06/2014, Rv. 631274-01).
In conclusione, l'art. 622 c.p.p., permette la restituzione della cognizione dell'azione civile al giudice naturale, confermando che il fatto integra illecito civile, così preservando le peculiarità che distinguono la responsabilità civile rispetto a quella penale.
18. La conclusione sopra prospettata non comporta la violazione delle regole del giusto processo e dello statuto dell'imputato - convenuto danneggiante - il quale, con pienezza di diritti e nel rispetto del contraddittorio, può prospettare le sue tesi dinanzi al giudice civile.
Sotto tale ultimo profilo va sottolineato che la regola del contraddittorio (art. 2697 c.c.) permea il giudizio civile al pari di quello penale.
Non può neanche ravvisarsi la violazione della ragionevole durata del processo, in quanto la parte civile ha la possibilità di far valere l'azione civile, senza la necessità di instaurare ex novo un giudizio risarcitorio e il giudice civile dovrà tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale.
Non è superfluo rimarcare che le esigenze del giusto processo tratteggiate nell'art. 111 Cost., valgono anche con riferimento al processo civile (v., in particolare i commi 1 e 2).
Con specifico riguardo all'asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo, la Corte Costituzionale, nella già citata sentenza n. 12 del 2016 e nelle sentenze n. 23 del 2015 e nn. 63 e 56 del 2009, ha rilevato che "alla luce dello stesso richiamo al connotato di ragionevolezza, che compare nella formula costituzionale, possono arrecare un vulnus a quel principio solo le norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza" Ed il Giudice delle Leggi ha anche valutato, come sopra evidenziato, la insussistenza di profili di irrazionalità nella impostazione codicistica in ragione della preminenza delle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi rispetto a quelle collegate alla risoluzione delle liti, sicchè una volta che il danneggiato, previa valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi insiti nella opzione concessagli, scelga di esercitare l'azione civile nel processo penale anzichè nella sede propria, non gli è dato sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono (sent. n. 94 del 1996).
La ragionevolezza di siffatta scelta legislativa si lega ad un sistema processuale, qual è quello vigente, che ha fatto cadere la regola - stabilita dal codice di procedura penale abrogato - della sospensione obbligatoria del processo civile in pendenza del processo penale sul medesimo fatto, sicchè non vi sono ostacoli processuali o condizionamenti alla attivazione della pretesa risarcitoria nella sede propria.
Si è aggiunto, da parte della Corte Costituzionale, che la eventuale impossibilità, per il danneggiato, di vedere esaminata la propria domanda di risarcimento non incide neppure in modo apprezzabile sul diritto di difesa e, prima ancora, sul diritto di agire in giudizio, poichè resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile.
19. I principi sopra richiamati valgono allora anche per il caso in esame (quello della sussistenza o meno dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa), paradigmatico della diversa lettura interpretativa dell'ambito dei poteri-doveri decisori del giudice civile in sede di rinvio con specifico riguardo ai profili della istruzione probatoria (v. Sez. 3 civ., n. 19430 del 30/09/2016, Rv. 642595-01, secondo la quale il principio affermato dalla Corte EDU sull'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza di primo grado ha rilievo solo in ambito penalistico).
In realtà, evocare il principio del giusto processo e concludere nel senso che il rinvio va fatto al giudice penale, perchè tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa, non è corretto, perchè si risolve in una forzatura interpretativa nella individuazione del giudice competente, che non trova supporto nel sistema processuale.
20. Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto:
"In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello".
21. In conclusione, la fondatezza del ricorso proposto dall'imputato ai fini civili, per quanto sopra esposto, impone l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021