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Abuso di alcol e droga, porto d'armi revocato (TAR Toscana, 212/21)

8 febbraio 2021, TAR Toscana

L'abuso di bevande alcoliche - in considerazione dei noti effetti negativi circa il controllo dell'inibizione, la perdita della coordinazione motoria e le distorsioni a carico del sistema percettivo, fino ai casi più gravi di incoscienza indotta dall'assunzione di dosi elevate - assume particolare rilevanza in materia di armi, per cui non è affatto irragionevole la valutazione della specifica rischiosità della condotta contestata ai fini della prevenzione dei pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

L'alterazione psicofisica connessa allo stato di ebbrezza impedisce (quanto meno) di prestare una vigile attenzione, al fine di evitare non solo che altri possano impadronirsi delle armi, ma anche che lo stesso titolare della licenza possa fare un uso sconsiderato delle stesse arrecando nocumento a sé stesso o a terzi.

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

(ud. 03/02/2021) 08-02-2021, n. 212

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati MS MG con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio **

contro

U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, Ministero dell'Interno, Questura di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di Massa-Carrara n. prot. -OMISSIS- notificato in data 21 ottobre 2019 e di tutti gli atti ad esso presupposti e comunque connessi, in particolare:

- del decreto di divieto di detenzione armi n. -OMISSIS-Area 1 dell'8 ottobre 2012;

- del diniego anche implicito sulle istanze di riesame nonché della nota della Questura di Massa Carrara, datata 17 aprile 2012 e della nota della Questura di p.s. del 23 aprile 2018 -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara e del Ministero dell'Interno e della Questura di Massa Carrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Nicola Fenicia;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'odierno ricorrente ha esposto che, con Provv. dell'8 ottobre 2012, il Prefetto di Massa Carrara aveva emesso nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., reputando essere venuto meno il requisito dell'affidabilità.

E ciò in relazione al fatto che l'odierno ricorrente, per una condotta del gennaio 2009, era stato condannato a sei mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente ha quindi esposto di non aver impugnato il suddetto provvedimento, ma di aver, il 26 maggio 2017, presentato alla Prefettura di Massa Carrara istanza di revoca del medesimo, evidenziando, anche con successiva memoria integrativa procedimentale, la mancanza di attualità del giudizio sfavorevole espresso cinque anni prima sul suo conto, atteso che il processo penale si era concluso in appello con pronuncia di proscioglimento dal reato a lui ascritto.

1. Con l'impugnato Provv. del 7 ottobre 2019, la Prefettura di Massa Carrara ha respinto l'istanza di riesame sul presupposto della persistenza della non piena affidabilità dell'istante nell'uso delle armi, essendo sopraggiunta una ulteriore sentenza di condanna del 17 maggio 2016 per guida in stato d'ebbrezza, per essersi il medesimo messo alla guida di un autoveicolo, sotto l'influenza di sostanze alcoliche, il 1 marzo 2014.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto il gravame in epigrafe, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, macroscopica illogicità e contraddittorietà, parziale valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, perplessità e carenza dei presupposti.

Si è costituito il Ministero dell'Interno per resistere alla proposta impugnazione, producendo una relazione della Prefettura con allegata documentazione.

All'udienza del 3 febbraio 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti, ai sensi delle previsioni richiamate in epigrafe.

2. Il ricorso non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

2.1. In base ad univoco orientamento giurisprudenziale, non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi.

L'amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759).

In particolare, sulla base delle consolidate acquisizioni giurisprudenziali in materia può affermarsi che:

- l'autorizzazione alla detenzione e al porto d'armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza;

- la valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso d armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili;

- il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta";

- l'eccezione al normale divieto di portare le armi può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse, così da scagionare dubbi o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l'intera, restante massa dei consociati sull'assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità ed imponendosi un controllo più penetrante rispetto a quello relativo a provvedimenti permissivi di tipo diverso.

2.2. Alla luce di tali acquisizioni giurisprudenziali, nel caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione, appare del tutto ragionevole il giudizio da questa formulato circa la permanente inaffidabilità del ricorrente all'uso delle armi.

Infatti, la sentenza della Corte di Appello di Genova del 15 marzo 2012 ha assolto l'odierno ricorrente dal reato a lui ascritto riconoscendo però che la droga (nella specie circa 4 grammi di cocaina) era detenuta dall'imputato non per fini di spaccio, bensì per suo esclusivo uso personale, in tal modo accreditando le dichiarazioni dell'imputato secondo cui egli avrebbe fatto uso di tale sostanza in corrispondenza di un periodo depressivo, e quella dose, appena acquistata e pagata mille Euro, gli sarebbe bastata per un periodo di tre o quattro mesi.

Non si era in presenza, dunque, già allora, di un uso del tutto occasionale di sostanza stupefacente, bensì, probabilmente, di una dipendenza.

Per di più, l'attualità di tale rischio di dipendenza da sostanze è acclarata dall'episodio del 1 marzo 2014, quando l'odierno ricorrente si è messo alla guida di un autoveicolo dopo aver abusato di sostanze alcoliche. D'altro canto, quest'ultima costituisce una condotta oggettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica e la tranquilla convivenza della collettività, e per essa l'odierno ricorrente ha riportato una condanna penale a pena patteggiata, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, con conseguente successiva estinzione del reato ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, appare evidente che l'abuso di bevande alcoliche - in considerazione dei noti effetti negativi circa il controllo dell'inibizione, la perdita della coordinazione motoria e le distorsioni a carico del sistema percettivo, fino ai casi più gravi di incoscienza indotta dall'assunzione di dosi elevate - assume particolare rilevanza in materia di armi, per cui non è affatto irragionevole la valutazione della specifica rischiosità della condotta contestata ai fini della prevenzione dei pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Infatti, l'alterazione psicofisica connessa allo stato di ebbrezza impedisce (quanto meno) di prestare una vigile attenzione, al fine di evitare non solo che altri possano impadronirsi delle armi, ma anche che lo stesso titolare della licenza possa fare un uso sconsiderato delle stesse arrecando nocumento a sé stesso o a terzi (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 24 ottobre 2005, n. 3883).

Dunque, in costanza di una probabile tendenza ancora non superata, del ricorrente, ad abusare di sostanze stupefacenti ed alcol, non può censurarsi per manifesta illogicità la determinazione adottata dalla Prefettura di Massa Carrara di non revocare il divieto di detenzione armi emesso l'8 ottobre 2012.

In definitiva, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, il Collegio reputa che il giudizio prognostico di perdurante non affidabilità del ricorrente in merito al buon uso delle armi, posto alla base del provvedimento impugnato, sia immune dalle dedotte censure di difetto dei presupposti, di illogicità della motivazione e di carenza d'istruttoria.

3. Pertanto, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

4. Tuttavia, in considerazione della peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore