Il 31 gennaio 2014 il C.N.F. ha approvato il testo del Nuovo Codice deontologico forense, in attuazione della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012). Il testo, con le modifiche da ultimo apportate al testo degli artt.50,57 e 70, è stato inviato al Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 al fine della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Nuovo Codice deontologico forense è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 241 del 16 ottobre 2014. Entrerà in vigore il 15 dicembre, 60 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione.
Codice deontologico forense
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 ? L?avvocato
1.L?avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l?inviolabilità e l?effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2.L?avvocato, nell?esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell?Ordinamento dell?Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché
di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell?interesse della parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Art. 2 ? Norme deontologiche e ambito di applicazione
1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l?immagine della professione forense.
2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi.
Art. 3 ? Attività all?estero e attività in Italia dello straniero
1. Nell?esercizio di attività professionale all?estero l?avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonché quelle del Paese in cui viene svolta l?attività.
2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l?interesse pubblico al corretto esercizio dell?attività professionale.
3. L?avvocato straniero, nell?esercizio dell?attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 4 ? Volontarietà dell?azione
1.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2.L?avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
Art. 5 ? Condizione per l?esercizio dell?attività professionale
L?iscrizione agli albi costituisce condizione per l?esercizio dell?attività riservata all?avvocato.
Art. 6 ? Dovere di evitare incompatibilità
1.L?avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell?iscrizione all'albo.
2.L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
Art. 7 ? Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti
L?avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.
Art. 8 - Responsabilità disciplinare della società
1.Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2.La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest?ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
Art. 9 ? Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza1.L?avvocato deve esercitare l?attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2.L?avvocato, anche al di fuori dell?attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
Art. 10 ? Dovere di fedeltà
L?avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell?interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.
Art. 11 ? Rapporto di fiducia e accettazione dell?incarico
1.L?avvocato è libero di accettare l?incarico.
2.Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
3.L?avvocato iscritto nell?elenco dei difensori d?ufficio, quando nominato, non può, senzagiustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
4. L?avvocato iscritto nell?elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall?incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.
Art. 12 ? Dovere di diligenza
L?avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
Art. 13 ? Dovere di segretezza e riservatezza
L?avvocato è tenuto, nell?interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell?attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell?attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Art. 14 ? Dovere di competenzaL?avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
Art. 15 ? Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
L?avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
Art. 16 ? Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo
1. L?avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.
2.L?avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge.
3.L?avvocato deve corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi.
Art. 17 ? Informazione sull?esercizio dell?attività professionale
1. È consentita all?avvocato, a tutela dell?affidamento della collettività, l?informazione sulla propria attività professionale, sull?organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2.Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
3.In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limitidell?obbligazione professionale.
Art. 18 ? Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l?avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell?esclusivo interesse di quest?ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l?anonimato dei minori.
Art. 19 - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi
L?avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Art. 20 - Responsabilità disciplinare
La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.
Art. 21 - Potestà disciplinare
1.Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2.Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell?incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell?ambito del medesimo procedimento.
3.La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all?eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell?incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell?immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
Art. 22 ? Sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Avvertimento: consiste nell?informare l?incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l?incolpato non commetta altre infrazioni.
b)Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell?infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell?incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un?altra infrazione.c)Sospensione: consiste nell?esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall?esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
d) Radiazione: consiste nell?esclusione definitiva dall?albo, elenco o registro e impedisce l?iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell?incolpato nell?albo, elenco o registro.
2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
a)fino alla sospensione dall?esercizio dell?attività professionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell?avvertimento;
b)fino alla sospensione dall?esercizio dell?attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
c) fino alla sospensione dall?esercizio dell?attività professionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale fino a un anno;
d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni.
3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
a)all?avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
b)alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall?esercizio dell?attivitàprofessionale fino a un anno;
c) alla sospensione dall?esercizio dell?attività professionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dall?esercizio della professione da uno a tre anni.
4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all?incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.
TITOLO II
RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
Art. 23 ? Conferimento dell?incarico
1. L?incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell?interesse proprio o della parte assistita, l?incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest?ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
2. L?avvocato, prima di assumere l?incarico, deve accertare l?identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
3.L?avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall?art. 25.
4.L?avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
5.L?avvocato è libero di accettare l?incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
6.L?avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
7.La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comportal?applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni.
Art. 24 ? Conflitto di interessi
1. L?avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L?avvocato nell?esercizio dell?attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un?altra parte assistita o cliente, l?adempimento di un precedente mandato limiti l?indipendenza dell?avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L?avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l?esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell?attività richiesta.
5.Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni. Laviolazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 25 ? Accordi sulla definizione del compenso
1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall?art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all?assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l?intera attività, a percentuale sul valore dell?affare o su quanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
2.Sono vietati i patti con i quali l?avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3.La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi.
Art. 26 ? Adempimento del mandato
1.L?accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2.L?avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l?assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d?ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all?autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell?adempimento dell?incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 27 ? Doveri di informazione
1. L?avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all?atto dell?assunzione dell?incarico, delle caratteristiche e dell?importanza di quest?ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
2. L?avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l?incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
3.L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
4.L?avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all?atto del conferimento dell?incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
5.L?avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa.
6. L?avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l?oggetto del mandato e l?esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all?art. 48, terzo comma, del presente codice.
7. Fermo quanto previsto dall?art. 26, l?avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
8.L?avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell?interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell?esercizio del mandato.
9.La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 28 ? Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell?avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull?attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L?obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L?avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell?attività svolta.
4. È consentito all?avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:
a)per lo svolgimento dell?attività di difesa;
b)per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
c)per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
d)nell?ambito di una procedura disciplinare.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l?applicazione della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni.
Art. 29 ? Richiesta di pagamento1. L?avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l?espletamento dell?incarico.
2. L?avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3.L?avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4.L?avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all?attività svolta o da svolgere.
5. L?avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L?avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all?esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L?avvocato non deve subordinare l?esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8.L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
9.La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8. comportal?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da sei mesi a un anno
Art. 30 ? Gestione di denaro altrui
1. L?avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell?adempimento dell?incarico professionale ovvero quello ricevuto nell?interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente.
2. L?avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest?ultima.
3. L?avvocato, nell?esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
4. L?avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve contestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi.
5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni.
Art. 31 ? Compensazione
1. L?avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
2. L?avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
3. L?avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
a)quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
b)quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte
e l?avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 32 ? Rinuncia al mandato
1. L?avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
2. In caso di rinuncia al mandato l?avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l?avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all?indirizzo anagrafico o all?ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l?adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l?avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall?effettiva ricezione della rinuncia.
4. L?avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.
5. L?avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.
6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 33 ? Restituzione di documenti
1. L?avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l?espletamento dell?incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l?oggetto del mandato e l?esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all?art. 48, terzo comma, del presente codice.
2.L?avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.
3.L?avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l?applicazione della censura.
Art. 34 ? Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso
1. L?avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.Art. 35 ? Dovere di corretta informazione
1. L?avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell?obbligazione professionale.
2. L?avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l?attività professionale.
3.L?avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l?Ordine di appartenenza.
4.L?avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5.L?iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di ?praticante avvocato?, con l?eventuale indicazione di ?abilitato al patrocinio? qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l?indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell?avvocato.
7. L?avvocato non può utilizzare nell?informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l?avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L?avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell?Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso.
10. L?avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l?indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.11.Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
12.La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 36 - Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti
1.Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2.Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività.
3.La violazione del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.
Art. 37 ? Divieto di accaparramento di clientela
1.L?avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2.L?avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensiquale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l?ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l?offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. E? vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5.E? altresì vietato all?avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.6.La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l?applicazione della sanzionedisciplinare della censura.
TITOLO III
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 38 ? Rapporto di colleganza
1. L?avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all?esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l?avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
2. L?avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
3.L?avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.
4.La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai comma 2 e 3 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 39 ? Rapporti con i collaboratori dello studio
1. L?avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell?utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento.
Art. 40 ? Rapporti con i praticanti
1. L?avvocato deve assicurare al praticante l?effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un?adeguata formazione.
2. L?avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l?obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell?utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.
3.L?avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.
4.L?avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.
5.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 41 ? Rapporti con parte assistita da collega
1. L?avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.
2. L?avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.
3. L?avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.
4. L?avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest?ultimo e ottenerne il consenso.
5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 42 ? Notizie riguardanti il collega
1. L?avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull?attività professionale di un collega.
2. L?avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l?utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento.Art. 43 ? Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
1. L?avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 44 ? Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
1. L?avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 45 ? Sostituzione del collega nell?attività di difesa
1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell?incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l?attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento.
TITOLO IV
DOVERI DELL?AVVOCATO NEL PROCESSO
Art. 46 ? Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza
1. Nell?attività giudiziale l?avvocato deve ispirare la propria condotta all?osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza.
2. L?avvocato deve rispettare la puntualità sia in sede di udienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta violazione del divieto costituisce illecito disciplinare.3. L?avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o ingiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita.
4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare tempestivamente al collega, già nominato d?ufficio, l?incarico ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a provvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d?ufficio per l?attività svolta.
5. L?avvocato, nell?interesse della parte assistita e nel rispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti.
6.L?avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa.
7.L?avvocato deve comunicare al collega avversario l?interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie.
8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 47 ? Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
1.L?avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega corrispondente e questi, del pari, è tenuto a dare al collega sollecite e dettagliate informazioni sull?attività svolta e da svolgere.
2.L?elezione di domicilio presso un collega deve essergli preventivamente comunicata e da questi essere consentita.
3. L?avvocato corrispondente non deve definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l?incarico.
4. L?avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l?incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 3 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 48 ? Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
1. L?avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L?avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a)costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b)assicuri l?adempimento delle prestazioni richieste.
3.L?avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4.L?abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5.La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzionedisciplinare della censura.
Art. 49 ? Doveri del difensore
1. L?avvocato nominato difensore d?ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d?ufficio ha diritto ad essere retribuito.
2.L?avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.
3.L?avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell?ambito dello stesso procedimento.
4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione dei divieti di cui al commi 2 e 3 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da sei mesi a un anno.
Art. 50 ? Dovere di verità1. L?avvocato non deve introdurre nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia essere falsi.
2.L?avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3.L?avvocato che apprenda, anche successivamente, dell?introduzione nel procedimento di prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato.
4.L?obbligo di rinuncia al mandato non sussiste se produzione o introduzione avvengano ad opera di parte diversa dal proprio assistito.
5. L?avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
6. L?avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull?esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
7. L?avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
8. La violazione dei divieti di cui al comma 1, 2, 3, 5 e 6 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 7 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento.
Art. 51 ? La testimonianza dell?avvocato
1. L?avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell?esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L?avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.
3. Qualora l?avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 52 ? Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti
1.L?avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell?esercizio dell?attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi.
2.La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta.
3.La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 53 ? Rapporti con i magistrati
1.I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2.L?avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3.L?avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulle incompatibilità.
4. L?avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l?esistenza di tali rapporti.
5. L?avvocato componente del Consiglio dell?Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d?ufficio.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 54 ? Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici
1.I divieti e doveri di cui all?art. 53, commi 1, 2 e 4, si applicano anche ai rapporti dell?avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d?ufficio e della controparte.
2.La violazione dei divieti e doveri di cui al presente articolo comporta l?applicazione dellasanzione disciplinare della censura.
Art. 55 ? Rapporti con i testimoni e persone informate1.L?avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
2.Il difensore, nell?ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazionidifensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall?Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell?interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l?espletamento dell?incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, imponendo il vincolo del segreto e l?obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati dell?attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all?esercizio della difesa.
6.Gli avvisi che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per iscritto.
7.Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8.Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso all?eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell?invito è indicata l?opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all?atto.
9.Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10.Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è disposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
11.Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso informazioni, né al suo difensore.12.La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei
doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 56 ? Ascolto del minore
1.L?avvocato non può procedere all?ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.
2.L?avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.
3. L?avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all?atto, fatto salvo l?obbligo della presenza dell?esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da sei mesi a un anno.
Art. 57 ? Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione
1.L?avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2.La violazione dei divieti di cui al comma precedente comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi.
Art. 58 ? Notifica in proprio
1. Il compimento di abusi nell?esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare.
2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi.
Art. 59 ? Calendario del processo
1.Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio dell?avvocato, costituisce illecito disciplinare.
2.La violazione del comma precedente comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento.
Art. 60 ? Astensione dalle udienze
1. L?avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l?astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.
2.L?avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.
3.L?avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
4. L?avvocato che aderisca all?astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 61 ? Arbitrato
1.L?avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.2.L?avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
3. L?avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l?avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all?espletamento dell?incarico.
4. L?avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. L?avvocato nella veste di arbitro:
a)deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
b)non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
c)non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
6.L?avvocato che ha svolto l?incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a)se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b)se l?oggetto dell?attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
7.Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
8.La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi.
La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da sei mesi a un anno.
Art. 62 ? Mediazione
1. L?avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell?organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.2.L?avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3.Non deve assumere la funzione di mediatore l?avvocato:
a)che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b)se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all?assunzione dell?incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L?avvocato che ha svolto l?incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a)se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b)se l?oggetto dell?attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L?avvocato non deve consentire che l?organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest?ultimo abbia sede presso l?organismo di mediazione.
6. La violazione dei doveri e divieti di cui al 1 e 2 comma comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi.
TITOLO V
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI
Art. 63 ? Rapporti con i terzi
1. L?avvocato, anche al di fuori dell?esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l?affidamento dei terzi.
2. L?avvocato deve tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di tutte le persone con le quali venga in contatto nell?esercizio della professione.3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento.
Art. 64 ? Obbligo di provvedere all?adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
1.L?avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
2.L?inadempimento ad obbligazioni estranee all?esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l?affidamento dei terzi.
3.La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzionedisciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi.
Art. 65 ? Minaccia di azioni alla controparte
1. L?avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2.L?avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3.L?avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l?attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 66 ? Pluralità di azioni nei confronti della controparte
1.L?avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2.La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 67 ? Richiesta di compenso professionale alla controparte1.L?avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l?accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.
2.L?avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento.
Art. 68 ? Assunzione di incarichi contro una parte già assistita
1.L?avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.
2.L?avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l?oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3.In ogni caso, è fatto divieto all?avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.
4.L?avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.
5.L?avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.
6.La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l?applicazione della sanzionedisciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni.
TITOLO VI
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
Art. 69 ? Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi
1. L?avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l?incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.
2. L?avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell?Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
3.È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
4.Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.
5.La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento.
Art. 70 ? Rapporti con il Consiglio dell?Ordine
1. L?avvocato, al momento dell?iscrizione all?albo, ha l?obbligo di dichiarare l?eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall?ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni. 2. L?avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell?Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell?apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi.
3.L?avvocato può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati.
4.L?avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonchè quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi.
5. L?avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell?Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione.
6.L?avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell?Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.7.La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo comportal?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 71 ? Dovere di collaborazione
1. L?avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l?attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.
2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all?avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell?interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell?iscritto costituisce illecito disciplinare.
3.Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
4.La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare dell?avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l?applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 72 ? Esame di abilitazione
1. L'avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d?esame, testi relativi al tema proposto è punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da due a sei mesi.
2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non può essere inferiore alla sospensione dall?esercizio dell?attività professionale da uno a tre anni.
3. Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, è punito con la sanzione disciplinare della censura.
TITOLO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 73 - Entrata in vigore
Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficial
testo del vecchio Codice deontologico forense
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e successivamente modificato il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002 e il 27 gennaio 2006.
Ulteriori modifiche sono state adottate il 14 dicembre 2006, in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248 e il 12 giugno 2008.
PREAMBOLO
L?avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all?attuazione dell?ordinamento per i fini della giustizia.
Nell?esercizio della sua funzione, l?avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell?Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l?inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 ? Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
Art. 2 ? Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l?infrazione.
Art. 3 ? Volontarietà dell?azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell?incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell?ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
Art. 4 ? Attività all?estero e attività in Italia dello straniero.
Nell?esercizio di attività professionali all?estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l?avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l?attività. Del pari l?avvocato straniero, nell?esercizio dell?attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Art. 5 ? Doveri di probità, dignità e decoro.
L?avvocato deve ispirare la propria condotta all?osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l?avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II. L?avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l?attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l?immagine della classe forense.
III. L?avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
Art. 6 ? Doveri di lealtà e correttezza.
L?avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
I. L?avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
Art. 7 ? Dovere di fedeltà.
È dovere dell?avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell?avvocato che compia consapevolmente atti contrari all?interesse del proprio assistito.
II. L?avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell?uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.
Art. 8 ? Dovere di diligenza.
L?avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
Art. 9 ? Dovere di segretezza e riservatezza.
È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell?avvocato mantenere il segreto sull?attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
I. L?avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l?attività giudiziale che per l?attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all?avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
III. L?avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell?attività professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell?assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
Art. 10 ? Dovere di indipendenza.
Nell?esercizio dell?attività professionale l?avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
I. L?avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
Art. 11? Dovere di difesa.
L?avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
I. L?avvocato che venga nominato difensore d?ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all?assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d?ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all?assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
Art. 12 ? Dovere di competenza.
L?avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L?avvocato deve comunicare all?assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell?attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l?opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
II. L?accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell?incarico.
Art. 13 ? Dovere di aggiornamento professionale.
E? dovere dell?avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l?attività.
I. L?avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II. E? dovere deontologico dell?avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell?Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Art. 14 ? Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l?avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere veree comunque tali da non indurre il giudice in errore.
I. L?avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
II. L?avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Art. 15 ? Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L?avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
Art. 16 ? Dovere di evitare incompatibilità.
E? dovere dell?avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell?albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell?Ordine.
I. L?avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l?avere richiesto l?iscrizione all?albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Art. 17 ? Informazioni sull?attività professionale.
L?avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell?informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell?affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell?Ordine. Quanto al contenuto, l?informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L?avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l?informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l?informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l?organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.
II. E? consentita l?indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Art. 17 bis ? Modalità dell?informazione.
L?avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l?esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell?Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l?indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. il titolo professionale che consente all?avvocato straniero l?esercizio in Italia, o che consenta all?avvocato italiano l?esercizio all?estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l?abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell?attività professionale e, nell?ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l?eventuale certificazione di qualità dello studio;
l?avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell?Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l?indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
L?avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell?Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l?indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Art. 18 ? Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l?avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell?esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all?avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E? consentito all?avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell?Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l?indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
Art. 19 ? Divieto di accaparramento di clientela.
E? vietata ogni condotta diretta all?acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.
I. L?avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l?offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III. E? vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV. E? altresì vietato all?avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.
Art. 20 ? Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l?avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell?attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l?infrazione della regola deontologica.
Art. 21 ?Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.
I. L?iscrizione all?albo costituisce presupposto per l?esercizio dell?attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l?utilizzo del relativo titolo.
II. Costituisce illecito disciplinare l?uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
III. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell?avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l?esercizio abusivo dell?attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall?esercizio.
IV. L?avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
V. L?iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di ?praticante avvocato?, con l?eventuale indicazione di ?abilitato al patrocinio? qualora abbia conseguito tale abilitazione.
TITOLO II
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 22 ? Rapporto di colleganza.
L?avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L?avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L?avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all?esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l?avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III. L?avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Art. 23 ? Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell?attività giudiziale l?avvocato deve ispirare la propria condotta all?osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
I. L?avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II. L?avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III. Il difensore che riceva l?incarico di fiducia dall?imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d?ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere alpagamento di quanto è dovuto al difensore d?ufficio per l?attività professionale eventualmente già svolta.
IV. Nell?esercizio del mandato l?avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell?interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
VI. L?interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
Art. 24 ? Rapporti con il Consiglio dell?Ordine.
L?avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell?Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l?attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell?Ordine richieda all?iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell?interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell?iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L?avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell?Ordine deve adempiere l?incarico con diligenza, imparzialità e nell?interesse generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi, l?avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell?Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l?apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
Art. 25 ? Rapporti con i collaboratori dello studio.
L?avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all?apporto ricevuto.
Art. 26 ? Rapporti con i praticanti.
L?avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un?adeguata formazione.
I. L?avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all?apporto professionale ricevuto.
II. L?avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III. È responsabile disciplinarmente l?avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Art. 27 ? Obbligo di corrispondere con il collega.
L?avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale
I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell?avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest?ultimo e ottenerne il consenso.
Art. 28 ? Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
I. E? producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E? producibile la corrispondenza dell?avvocato che assicuri l?adempimento delle prestazioni richieste.
III. L?avvocato non deve consegnare all?assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
Art. 29 ? Notizie riguardanti il collega
L?esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l?utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l?uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L?avvocato deve astenersi dall?esprimere apprezzamenti denigratori sull?attività professionale di un collega.
Art. 30 ? Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L?avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l?adempimento.
Art. 31 ? Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L?avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest?ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull?attività svolta e da svolgere.
I. L?elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II. È fatto divieto all?avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l?incarico.
III. L?avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l?incarico.
Art. 32 ? Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L?avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l?impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
Art. 33 ? Sostituzione del collega nell?attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell?incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l?attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I. L?avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l?assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Art. 34 ? Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un?autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l?avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO III
RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
Art. 35 ? Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia
I. L?incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l?interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l?incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II. L?avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l?assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell?art. 45.
Art. 36 ? Autonomia del rapporto.
L?avvocato ha l?obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell?osservanza della legge e dei principi deontologici. L?avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità
I. L?avvocato, prima di accettare l?incarico, deve accertare l?identità del cliente e dell?eventuale suo rappresentante.
II. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l?avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
III. L?avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
Art. 37 ? Conflitto di interessi.
L?avvocato ha l?obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l?espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l?indipendenza dell?avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. L?obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
Art. 38 ? Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I. Il difensore d?ufficio deve assolvere l?incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all?autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell?adempimento dell?incarico.
Art. 39 ? Astensione dalle udienze.
L?avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L?avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L?avvocato che aderisca all?astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l?avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.
Art. 40 ? Obbligo di informazione.
L?avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all?atto dell?incarico delle caratteristiche e dell?importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L?avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l?assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell?avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E? obbligo dell?avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l?obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell?esercizio del mandato se utile all?interesse di questi.
Art. 41 ? Gestione di denaro altrui.
L?avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l?obbligo di renderne sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II. In caso di deposito fiduciario l?avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
Art. 42 ? Restituzione di documenti.
L?avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l?espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
I. L?avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l?avvenuto pagamento.
Art. 43 ? Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l?avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell?incarico.
I. L?avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II. L?avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all?attività svolta.
III. L?avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV. L?avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all?adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
Art. 44. ? Compensazione.
L?avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I. In ogni altro caso, l?avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
Art. 45 ? Accordi sulla definizione del compenso.
E? consentito all?avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell?articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all?attività svolta, fermo il principio disposto dall?art 2233 del Codice civile.
Art. 46 ? Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L?avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
Art. 47 ? Rinuncia al mandato.
L?avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato l?avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l?avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità, l?avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all?indirizzo anagrafico e all?ultimo domicilio conosciuto. Con l?adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l?avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l?assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV
RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
Art. 48 ? Minaccia di azioni alla controparte.
L?intimazione fatta dall?avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie
I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l?avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II. L?addebito alla controparte di competenze e spese per l?attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
Art. 49 ? Pluralità di azioni nei confronti della controparte.
L?avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Art. 50 ? Richiesta di compenso professionale alla controparte.
È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l?accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I. In particolare è consentito all?avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Art. 51 ? Assunzione di incarichi contro ex clienti.
L?assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionalee l?oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza.
In ogni caso è fatto divieto all?avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
I. L?avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
Art. 52 ? Rapporti con i testimoni.
L?avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d?ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l?opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull?oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l?espletamento dell?incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l?obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell?interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l?obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l?esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell?assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell?atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l?atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l?esistenza. Se non risulta assistita, nell?invito è indicata l?opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all?atto. Nel caso di persona minore, l?invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all?atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
Art. 53 ? Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari, l?avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
II. L?avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
III. L?avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell?esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
Art. 54 ? Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L?avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 55 ? Arbitrato.
L?avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
I. L?avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
II. L?avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
III. In ogni caso l?avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all?espletamento dell?incarico.
IV. L?avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell?accettare l?incarico, l?inesistenza di ragioni ostative all?assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l?incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
V. L?avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre: - ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; - non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; - non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
Art. 56 ? Rapporti con i terzi.
L?avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell?esercizio della professione.
I. Anche al di fuori dell?esercizio della professione l?avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
Art. 57 ? Elezioni forensi.
L?avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell?Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I. E? vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.
Art. 58 ? La testimonianza dell?avvocato.
Per quanto possibile, l?avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell?esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
I. L?avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II. Qualora l?avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Art. 59 ? Obbligo di provvedere all?adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L?avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all?adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I. L?inadempimento ad obbligazioni estranee all?esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell?avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 60 ? Norma di chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l?ambito di applicazione dei principi generali espressi